Cassazione Civile, Sentenza n. 38247/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti principali impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva riconosciuto a Lupinelli Milva il diritto di riscatto agrario (prelazione) su un compendio agricolo acquistato dai ricorrenti con rogito del 19 maggio 2008; i motivi di cassazione erano incentrati su: (i) presunta errata valutazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge sulla prelazione agraria (in particolare sul requisito della "forza lavoro" del nucleo familiare della retraente); (ii) contestazione della ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.); (iii) contestazione della qualificazione come stabile del contratto di affitto tra Binaglia Valentina e il fondo oggetto di trasferimento; (iv) violazioni procedurali relative alla produzione di documenti e perizie in appello (richiamo all'art. 345 c.p.c. e al giusto processo); (v) omissione o insufficiente valutazione della prova relativa alla forza lavoro per l'anno 2009 (richiamo all'art. 112 c.p.c.). Inoltre la resistente proponeva ricorso incidentale condizionato su questioni analoghe (art. 8 e art. 31 legge agraria).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dei sig.ri Gozzini e Aliverti, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato della resistente. I giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibili o infondati i rilievi dei ricorrenti, sottolineando che le valutazioni di merito svolte dalla Corte d'appello (in particolare sull'assenza di un contratto di affitto stabile sul fondo contestato e sulla sufficienza della "forza lavoro" del nucleo familiare della retraente) erano adeguatamente motivate e non suscettibili di revisione in sede di legittimità. È stata confermata la pronuncia di accoglimento dell'appello di Lupinelli e il riconoscimento del diritto di riscatto, con obbligo di pagamento del prezzo stabilito. I ricorrenti principali sono stati condannati in solido alle spese di giudizio (liquidate in euro 10.200,00 oltre accessori) e si è dato atto degli ulteriori adempimenti contributivi previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 8 legge n. 560/1965 (secondo il ricorso modificata dall'art. 7 legge n. 817/1971)
Norma che individua i requisiti soggettivi e oggettivi del coltivatore diretto e del nucleo familiare (in particolare la "forza lavoro") necessari per esercitare il diritto di riscatto agrario; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero stati adeguatamente provati per la retraente sulla base delle risultanze di causa e della CTU
art. 31 legge n. 590/1965
Norma richiamata in relazione alla quantificazione del fabbisogno lavorativo del nucleo familiare; la Corte d'appello ha adottato il calcolo e le tabelle regionali pertinenti, ritenendole applicate correttamente
art. 2697 c.c.
Principio generale sull'onere della prova: la Corte ha osservato che la retraente ha assolto l'onere di provare i requisiti rilevanti e che i ricorrenti non avevano svolto contestazioni adeguate in primo grado tali da ribaltare la valutazione
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4 e 5)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: il giudice ha ritenuto molte censure come inammissibili perché consistenti in valutazioni di merito o in deduzioni di insufficiente motivazione non più sindacabili alla luce della novella (nuovo n.5) e della giurisprudenza sulle limitazioni del sindacato di legittimità
art. 345 c.p.c.
Divieto di introdurre in appello fatti o mezzi nuovi salvo i casi previsti; la Corte ha escluso la rilevanza della produzione in appello di una perizia e di un contratto di affitto, ritenendoli non decisivi e ricomprensibili nell'oggetto della controversia
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni tali da determinare nullità del procedimento
art. 112 c.p.c.
Norma che impone la valutazione completa della prova: la censura sull'omessa valutazione della forza lavoro per il 2009 è stata ritenuta inammissibile perché equivale a una nuova valutazione di merito
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma sui contributi unificati nei giudizi di cassazione; la Corte ha dato atto dell'eventuale ulteriore importo dovuto dai ricorrenti principali
Massime di principio
- Il diritto di riscatto agrario (prelazione) richiede la prova, da parte della retraente, del possesso simultaneo dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge (qualifica di coltivatore diretto, coltivazione biennale, assenza di vendite nel biennio, adeguata forza lavoro): tali elementi possono essere valutati in base alle risultanze istruttorie e alla CTU
- La presenza sul fondo venduto di un insediamento fondato su un rapporto agrario qualificato e "stabile" (anche atipico, purché reale e non precario) è ostativa al sorgere del diritto di riscatto del proprietario confinante; la verifica della stabilità è rimessa al giudice di merito
- L'onere della prova resta a carico della retraente per dimostrare i requisiti, ma la sua assoluzione può essere valutata con riguardo al comportamento processuale delle parti e alle contestazioni effettivamente svolte in primo grado
- In sede di cassazione non è consentito il libero riesame delle valutazioni di fatto e della motivazione quando la Corte d'appello abbia adeguatamente argomentato: le deduzioni che richiedono una rivalutazione del merito sono spesso inammissibili o infondate
- La produzione in appello di perizie o documenti già disponibili non determina automaticamente nullità del procedimento né viola il divieto dell'art. 345 c.p.c., specie se tali elementi non sono decisivi e ricadono nell'oggetto della causa
- La quantificazione della "forza lavoro" e l'applicazione delle tabelle regionali per il fabbisogno lavorativo sono materie tecniche che, se affrontate da CTU e motivate, difficilmente sono correggibili in sede di legittimità
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