Cassazione Civile, Sentenza n. 38243/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia per nuova costruzione realizzata dai Ravecca sulla corte pertinenziale che avrebbe violato le distanze legali rispetto all'edificio frontistante di Mesenzio. In primo grado Mesenzio aveva ottenuto sentenza che qualificava come "veduta" un'apertura al primo piano dell'immobile attore e condannava i Ravecca ad arretrare la costruzione a 10 metri in applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968. La Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione ritenendo che, sulla base della CTU e delle deposizioni, l'apertura avesse funzione di veduta. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi (vizi di istruttoria, erronea qualificazione dell'apertura come veduta, mancata considerazione di presunti giudicati esterni, assenza di titolo di servitù o usucapione, applicabilità di distanze di piano particolareggiato, e inammissibilità della domanda riconvenzionale di chiusura della luce).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondata ciascuna doglianza: (1) l'eccezione di giudicato esterno è inammissibile in cassazione perché non prospettata in appello nei termini dell'art. 346 c.p.c.; (2) la qualificazione della finestra come "veduta" è valutazione di fatto fondata sulla CTU e su deposizioni, giudicabile in cassazione solo per vizio motivazionale non riscontrato; (3) la questione del titolo della servitù/usucapione non era stata dedotta in appello e non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/1968; (4) non opera la deroga urbana invocata dai ricorrenti poiché le deroghe planivolumetriche valgono per gruppi di edifici in piani particolareggiati ben strutturati, non per rapporti tra fabbricati confinanti isolati; (5) il fatto che le distanze non fossero rispettate prima dell'intervento non esclude l'applicabilità dell'art. 9; (6) la domanda riconvenzionale per chiudere la luce è inammissibile per carenza di interesse fintanto che non sia effettivamente realizzata una costruzione che imponga il sacrificio del diritto del vicino. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione.
Norme richiamate
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9
Stabilisce la distanza minima (10 metri) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la distanza si applica anche quando soltanto una delle pareti fronteggianti è finestrata e vale anche per tratti parzialmente privi di finestre
Codice civile
artt. 900, 901, 902, 907, 1061, 1158, 2697
Art. 900 c.c. (definizione di luce e veduta) richiede valutazione della funzione 'inspectio' e 'prospectio' per qualificare un'apertura; artt. 901-902 concernono effetti delle luci e delle vedute e limiti alla loro chiusura; 907 riguarda azioni a difesa della proprietà. La Corte ha ritenuto che la qualificazione della veduta sia questione di fatto, e che la mera intenzione di costruire non legittima la chiusura preventiva delle luci
Codice di procedura civile
artt. 346, 360, 372, 378, 609 octies, 703, 152, 153, 324
Art. 346 c.p.c. e artt. 329/346 limitano l'ambito del ricorso per cassazione a quanto devoluto in appello: questioni non dedotte in appello (es. giudicato esterno) sono precluse. L'art. 360 indica i motivi di cassazione; l'art. 372 non impedisce la produzione di documenti attestanti formazione successiva del giudicato; art. 378 e disposizioni procedurali richiamate a verbale sono state utilizzate per memorie
DPR 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in relazione all'obbligo aggiuntivo di versamento del contributo unificato (effetto sulle spese quando il ricorso è rigettato)
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Integra il testo unico sul contributo unificato e determina l'ulteriore obbligo di versamento in caso di rigetto del ricorso
Legge 6 agosto 1967, n. 765
Richiamata come norma abilitante per il D.M. 1444/1968: la disciplina delle distanze non può essere derogata da regolamenti locali salvo le eccezioni ammesse per specifici piani particolareggiati
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alle modalità di discussione e deposito conclusioni nel giudizio di cassazione durante l'udienza del 5 maggio 2021
Massime di principio
- La qualificazione di un'apertura come "veduta" o "luce" è essenzialmente un accertamento di fatto (funzione prevalente di affaccio/guardare) e può reggere se supportata da CTU e motivazione apprezzabile; in cassazione è sindacabile solo per vizi motivazionali
- Questioni processuali o eccezioni (es. giudicato esterno, mancanza di titolo) devono essere tempestivamente dedotte nelle fasi di merito e in appello; se omesse, diventano inammissibili in cassazione per limiti della devoluzione
- La normativa sulle distanze del D.M. 1444/1968 si applica anche quando solo una delle facciate fronteggianti è finestrata; la presenza di non conformità pregresse non esclude automaticamente l'obbligo di adeguamento della nuova costruzione
- Deroghe alle distanze statali previste da strumenti urbanistici sono possibili solo in presenza di piani particolareggiati/lottizzazioni che regolino complessivamente un gruppo di edifici e non possono essere invocate isolatamente per rapporti fra due fabbricati
- La chiusura forzata di luci o vedute altrui richiede un interesse concreto e la presenza dell'effettiva costruzione che renda necessario il sacrificio del diritto del vicino; la mera intenzione di costruire non è sufficiente per ottenere la chiusura preventiva
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