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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17256/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso un'intimazione di pagamento collegata a una cartella esattoriale per contributi nel settore latte, per un importo superiore a 806.000 euro. Il Tribunale di Modena ha qualificato il giudizio come opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 617 e seguenti c.p.c., ha accolto l'opposizione e ha dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento. L'AGEA ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza del Tribunale, sostenendo, in sostanza, la tempestività/ammissibilità dell'impugnazione anche alla luce della disciplina della sospensione feriale, mentre il controricorrente ha resistito. La Corte ha esaminato d'ufficio la procedibilità del ricorso e ha rilevato che il deposito era avvenuto oltre il termine di venti giorni dall'ultima notifica del ricorso, senza che operasse la sospensione feriale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'AGEA. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza resa in materia di opposizione agli atti esecutivi, il rimedio fosse quello del ricorso per cassazione ex art. 618, comma 2, c.p.c., ma il deposito del ricorso notificato è avvenuto il 12 agosto 2021, oltre il termine di venti giorni scaduto il 6 agosto 2021. La Corte ha escluso che la sospensione feriale dei termini processuali fosse applicabile, richiamando una giurisprudenza consolidata che comprende nelle cause escluse anche le opposizioni agli atti esecutivi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi rientrano tra i procedimenti sottratti alla sospensione feriale dei termini processuali, in funzione della pronta definizione della controversia e della celere realizzazione del credito.
  • Quando la sentenza del giudice di merito è pronunciata ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c. in materia di opposizione agli atti esecutivi, il termine per il deposito del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. resta perentorio e non beneficia della sospensione feriale.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione discende dal mancato deposito del ricorso notificato entro venti giorni dall'ultima notificazione, anche se il termine cade nel periodo feriale, ove la controversia rientri tra quelle escluse dalla sospensione.
  • L'esclusione dalla sospensione feriale nei procedimenti esecutivi non opera nell'interesse del solo debitore, ma risponde a un'esigenza oggettiva di speditezza della tutela esecutiva e della definizione delle opposizioni.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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