Cassazione Civile, Ordinanza n. 17256/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso un'intimazione di pagamento collegata a una cartella esattoriale per contributi nel settore latte, per un importo superiore a 806.000 euro. Il Tribunale di Modena ha qualificato il giudizio come opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 617 e seguenti c.p.c., ha accolto l'opposizione e ha dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento. L'AGEA ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza del Tribunale, sostenendo, in sostanza, la tempestività/ammissibilità dell'impugnazione anche alla luce della disciplina della sospensione feriale, mentre il controricorrente ha resistito. La Corte ha esaminato d'ufficio la procedibilità del ricorso e ha rilevato che il deposito era avvenuto oltre il termine di venti giorni dall'ultima notifica del ricorso, senza che operasse la sospensione feriale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'AGEA. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza resa in materia di opposizione agli atti esecutivi, il rimedio fosse quello del ricorso per cassazione ex art. 618, comma 2, c.p.c., ma il deposito del ricorso notificato è avvenuto il 12 agosto 2021, oltre il termine di venti giorni scaduto il 6 agosto 2021. La Corte ha escluso che la sospensione feriale dei termini processuali fosse applicabile, richiamando una giurisprudenza consolidata che comprende nelle cause escluse anche le opposizioni agli atti esecutivi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La controversia è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con applicazione del relativo rito.
La sentenza resa all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi è stata considerata non appellabile e impugnabile con ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione notificato deve essere depositato in cancelleria entro venti giorni dall'ultima notificazione; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Le cause di opposizione all'esecuzione, intese in senso ampio, sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione dei termini nel periodo feriale non si applica alle cause escluse dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi rientrano tra i procedimenti sottratti alla sospensione feriale dei termini processuali, in funzione della pronta definizione della controversia e della celere realizzazione del credito.
- Quando la sentenza del giudice di merito è pronunciata ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c. in materia di opposizione agli atti esecutivi, il termine per il deposito del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. resta perentorio e non beneficia della sospensione feriale.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione discende dal mancato deposito del ricorso notificato entro venti giorni dall'ultima notificazione, anche se il termine cade nel periodo feriale, ove la controversia rientri tra quelle escluse dalla sospensione.
- L'esclusione dalla sospensione feriale nei procedimenti esecutivi non opera nell'interesse del solo debitore, ma risponde a un'esigenza oggettiva di speditezza della tutela esecutiva e della definizione delle opposizioni.
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