Cassazione Civile, Ordinanza n. 24882/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La ricorrente, dipendente dell’ente sino al 2017, aveva chiesto l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa per differenze relative al compenso incentivante degli anni 2011-2013, quantificate in euro 25.500,90. Aveva percepito somme inferiori rispetto agli anni precedenti poiché, in seguito a contenzioso giudiziario, l’ente aveva dovuto corrispondere il compenso incentivante e i relativi arretrati anche ai lavoratori a tempo determinato, inizialmente esclusi dalla ripartizione del premio finanziato dal Fondo per il miglioramento dell’efficienza dell’ente. Il Tribunale di Roma aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, ritenendo che il compenso incentivante non costituisse un diritto certo nell’ammontare, in quanto subordinato al raggiungimento degli obiettivi, alla verifica della performance, alla disponibilità del Fondo e alla procedura di ripartizione, nonché rilevando il vincolo di spesa previsto dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010. La ricorrente ha impugnato il decreto con un unico motivo articolato, denunciando la violazione dell’art. 2103 c.c. e del principio di irriducibilità della retribuzione, degli artt. 31 e 32 del CCNL 1998/1999 del comparto Enti pubblici non economici, dell’art. 61, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, sostenendo che il compenso già maturato non potesse essere ridotto e che l’ente avrebbe potuto reperire risorse ulteriori, estranee al Fondo, per pagare gli arretrati ai lavoratori a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non pertinente il richiamo al principio di irriducibilità della retribuzione: il compenso incentivante, collegato al raggiungimento di obiettivi specifici e alla disponibilità e ripartizione del Fondo, non è una componente fissa e continuativa della retribuzione fondamentale. Il diritto al compenso si perfeziona solo con la prestazione lavorativa, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la ripartizione del Fondo secondo la procedura prevista, anche sindacale. Pertanto, l’ampliamento della platea dei beneficiari ai lavoratori a tempo determinato, imposto dal divieto di discriminazione, può determinare una riduzione del compenso individuale dei lavoratori di ruolo senza violare l’art. 2103 c.c. La Corte ha inoltre escluso che la pretesa di reperire maggiori risorse per il Fondo trovasse fondamento normativo, trattandosi di un mero auspicio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
principio di irriducibilità della retribuzione
Il principio non si applica alla riduzione di un compenso incentivante non fisso né continuativo, il cui ammontare dipende dal raggiungimento degli obiettivi, dalle risorse disponibili e dalla ripartizione del Fondo.
artt. 31 e 32 CCNL 1998/1999 Comparto Enti Pubblici Non Economici
Il compenso incentivante è collegato al raggiungimento di obiettivi specifici e alla disponibilità e ripartizione delle risorse del Fondo secondo la disciplina contrattuale.
art. 32 CCNL EPNE 1999-2001
Il compenso incentivante non costituisce una componente fissa e continuativa della retribuzione e il relativo diritto si perfeziona con la prestazione, la verifica degli obiettivi e la ripartizione del Fondo.
art. 61, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato; la Corte non ne ricava una violazione accertata.
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010
Il vincolo di spesa concorre a escludere la possibilità di pretendere l’incremento delle risorse destinate al Fondo sulla base del mero auspicio di reperire finanziamenti ulteriori.
Il trattamento differenziato tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, in assenza di ragioni oggettive, è incompatibile con il divieto di discriminazione; l’estensione del beneficio ai lavoratori a termine può comportare la riduzione della quota individuale degli altri aventi diritto.
clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, direttiva n. 99/70/CEE
È richiamata quale fondamento europeo del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo della parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il compenso incentivante collegato al raggiungimento di obiettivi individuali o collettivi, alla verifica della performance e alla disponibilità di un apposito Fondo non costituisce una componente fissa e continuativa della retribuzione e non è soggetto, quanto al suo ammontare, al principio di irriducibilità della retribuzione.
- Il diritto al compenso incentivante si perfeziona soltanto quando risultano integrati gli elementi costitutivi previsti dalla disciplina applicabile: prestazione lavorativa, verifica del raggiungimento degli obiettivi e ripartizione del Fondo secondo la procedura prevista, anche mediante accordo sindacale.
- L’estensione del compenso incentivante ai lavoratori a tempo determinato, quando il trattamento differenziato non sia giustificato da ragioni oggettive, è imposta dal divieto di discriminazione e può comportare una riduzione dell’importo individuale spettante agli altri beneficiari, senza violare il principio di irriducibilità della retribuzione.
- La pretesa di reperire risorse ulteriori rispetto a quelle disponibili nel Fondo per mantenere invariato il compenso individuale non è fondata se non trova uno specifico fondamento normativo o contrattuale; la disponibilità delle risorse e le scelte organizzative dell’amministrazione possono incidere sull’ammontare del compenso incentivante.
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