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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18134/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta 2002 e 2003, veniva emessa una cartella di pagamento per Irpef, Iva e Irap. La contribuente impugnava la cartella deducendo, tra gli altri profili, la mancata preventiva comunicazione di irregolarità (avviso bonario). La CTP accoglieva il ricorso e annullava l’atto. La CTR confermava l’annullamento, ritenendo che l’Ufficio avesse iscritto a ruolo importi diversi da quelli dichiarati senza previo avviso bonario, in violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5, L. 212/2000. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973, dell’art. 54-bis d.P.R. 633/1972 e dell’art. 6, comma 5, L. 212/2000, sostenendo che la comunicazione preventiva è dovuta solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre non è necessaria per il mero controllo automatizzato delle somme dichiarate e non versate. La ricorrente ha anche distinto due ruoli iscritti in cartella: uno fondato su dati provenienti dal sostituto d’imposta INPS e uno relativo a imposte autoliquidate ma non versate.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la censura dell’Agenzia con riferimento al ruolo relativo alle somme dichiarate dalla contribuente ma non versate, per il quale il controllo automatizzato e l’emissione della cartella erano legittimi anche senza avviso bonario, in assenza di incertezze dichiarate. Ha invece condiviso la valutazione della CTR con riferimento al ruolo fondato su dati trasmessi dal sostituto d’imposta, perché in tale ipotesi l’Ufficio aveva effettuato una rettifica sostanziale degli importi indicati in dichiarazione, con conseguente necessità della comunicazione preventiva. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il controllo automatizzato consente l’iscrizione a ruolo delle somme dovute; la comunicazione preventiva non è necessaria per il mero recupero di importi dichiarati e non versati, ma è richiesta quando l’attività dell’Ufficio comporti una rettifica sostanziale della dichiarazione o emergano incertezze rilevanti.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma è richiamata quale base del controllo automatizzato ai fini IVA, in parallelo all’art. 36-bis d.P.R. 600/1973.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    preventivo invito del contribuente a fornire chiarimenti e documentazione

    L’avviso bonario è dovuto quando, nel controllo, emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o quando l’Ufficio effettui una rettifica sostanziale dei dati dichiarati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la comunicazione preventiva al contribuente non è richiesta in ogni caso, ma solo quando l’iscrizione a ruolo derivi da una rettifica sostanziale della dichiarazione o da incertezze su aspetti rilevanti del dichiarato.
  • Se la cartella riguarda somme che il contribuente ha indicato nella propria dichiarazione come dovute ma non ha versato, l’Ufficio può procedere al recupero mediante controllo automatizzato senza previo avviso bonario.
  • Quando invece la pretesa nasce da dati esterni alla dichiarazione e l’Amministrazione li utilizza per modificare il contenuto dichiarato, la procedura di controllo automatizzato non può trasformarsi in una rettifica sostanziale senza il contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente.
  • In presenza di una cartella composta da più ruoli o poste distinte, la legittimità della pretesa va valutata separatamente per ciascun ruolo, potendo risultare legittima per alcune voci e illegittima per altre.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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