Cassazione Civile, Ordinanza n. 10572/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego parziale di rimborso opposto dall'Agenzia delle Entrate a una istanza presentata da una contribuente. La contribuente aveva sostenuto di avere percepito compensi al netto di ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta e di avere quindi diritto al rimborso o allo scomputo di tali ritenute in dichiarazione, anche se il sostituto non le aveva poi versate all'erario. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo sufficiente la trattenuta al momento del pagamento. In appello, invece, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Ufficio. In Cassazione, con un unico motivo, la ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973, in combinato con l'art. 22 del d.P.R. n. 917/1986 e l'art. 64 del d.P.R. n. 600/1973, oltre a violazione dell'art. 53 Cost., sostenendo che la responsabilità solidale del sostituito sussiste solo quando le ritenute non siano state effettuate, non già quando esse siano state regolarmente operate ma non versate; di conseguenza, il diritto allo scomputo o al rimborso non può essere subordinato al successivo versamento da parte del sostituto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della contribuente. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, se il sostituto d'imposta ha effettuato la ritenuta ma non ha versato le somme trattenute, il sostituito non risponde in solido in sede di riscossione e il diritto allo scomputo ex art. 22 TUIR non è condizionato all'effettivo versamento dell'importo da parte del sostituto. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza d'appello e ha deciso nel merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La responsabilità solidale del sostituito è espressamente condizionata al fatto che le ritenute non siano state effettuate; se la ritenuta è stata operata, ma non versata, non opera la solidarietà in riscossione.
Il diritto del sostituito allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto non è subordinato al loro effettivo versamento all'erario.
Norma richiamata nel quadro del rapporto di sostituzione d'imposta, coerente con la distinzione tra ritenuta operata e versamento.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittima imputazione del prelievo a soggetto diverso da quello obbligato al versamento.
Il termine per l'istanza di rimborso decorre dall'effettuazione della ritenuta e non dal suo versamento, poiché quest'ultimo è evento estraneo alla sfera di conoscenza del sostituito.
La causa può essere decisa nel merito dalla Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel sistema della sostituzione d'imposta, la rilevanza fiscale per il sostituito discende dalla ritenuta effettivamente operata sul compenso, non dal successivo adempimento dell'obbligo di versamento da parte del sostituto.
- Il sostituito che chieda il rimborso o lo scomputo di una ritenuta deve provare di averla subita, ma non deve dimostrare che il relativo importo sia stato effettivamente incassato dall'erario.
- La responsabilità solidale del sostituito in sede di riscossione sorge solo quando la ritenuta non sia stata effettuata; se la ritenuta è stata praticata ma non versata, la solidarietà non opera.
- Quando la controversia verte esclusivamente sulla corretta applicazione del principio giuridico e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
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