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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 22419 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana sostenendo che la domanda di rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sull'incentivo all'esodo fosse soggetta al termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, decorrente dalla data della trattenuta o del versamento dell'imposta. La CTR aveva invece ritenuto applicabile il termine biennale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 gennaio 2008, che aveva eliminato la disparità di trattamento tra lavoratori uomini e donne.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Toscana e deciso la causa nel merito rigettando la domanda originaria di rimborso del contribuente. Ha stabilito che il rimborso doveva essere richiesto entro 48 mesi dalla trattenuta o dal versamento dell'imposta, indipendentemente dal successivo accertamento del contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea. La scadenza del termine comporta il consolidamento del rapporto tributario e non consente di riaprire la questione. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38

    La domanda di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data della trattenuta o del versamento dell'imposta.

    La norma disciplina il termine decadenziale applicabile alla richiesta di rimborso dell'IRPEF indebitamente trattenuta. Il termine decorre dal momento del versamento o della trattenuta e non dalla successiva sentenza europea che abbia dichiarato incompatibile la disciplina nazionale con il diritto dell'Unione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21

    Termine biennale per la presentazione della domanda di rimborso nei casi previsti dalla norma.

    La Corte ha escluso che tale termine, decorrente dalla pubblicazione della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, potesse sostituire il termine speciale di 48 mesi previsto dalla normativa sulle imposte versate o trattenute.

  • D.P.R. n. 917/1986, TUIR, art. 19, comma 1

    Obbligo di riliquidazione richiamato dalla CTR.

    La Corte ha escluso che il dovere di disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione e l'obbligo di riliquidazione potessero far decorrere un nuovo termine per il rimborso o imporre il rimborso oltre la scadenza del termine decadenziale ordinario.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.

  • Principi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenze n. 13676/2014 e n. 3793/2016

    Le domande di rimborso IRPEF relative alla maggiore ritenuta sull'incentivo all'esodo devono essere presentate entro 48 mesi dalla trattenuta, anche quando la maggiore imposizione derivi da una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

Massime di principio

  • Quando si chiede il rimborso di un tributo, occorre individuare il termine previsto dalla specifica legge d'imposta e rispettarlo, anche se l'indebito deriva da una successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o da un mutamento retroattivo dell'interpretazione normativa.
  • Una pronuncia europea che accerta l'incompatibilità di una norma fiscale non fa normalmente decorrere un nuovo termine per il rimborso se il termine nazionale era già scaduto.
  • La scadenza del termine decadenziale consolida il rapporto tra contribuente ed Erario e impedisce di rimettere in discussione l'imposta versata, salvo diversa previsione normativa.
  • I termini di decadenza nazionali per chiedere il rimborso possono essere compatibili con il diritto dell'Unione europea, in quanto servono a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici e delle entrate pubbliche.
  • In situazioni analoghe è opportuno presentare la richiesta di rimborso entro il termine più prudenziale decorrente dal versamento o dalla trattenuta, senza attendere l'esito di contenziosi o pronunce successive.

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