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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 1923 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Redditi diversi - Plusvalenza da cessione o espropriazione di immobili - Decreto di espropriazione precedente all'entrata in vigore della legge 30.12.1991, n. 413, ma pagamento dell'indennità di espropriazione avvenuto dopo l'entrata in vigore della anzidetta legge - Tassazione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità a IRPEF della plusvalenza realizzata mediante espropriazione immobiliare. Il decreto di espropriazione, che integrava il trasferimento della proprietà, era stato emanato prima dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 413, mentre il pagamento dell'indennità era avvenuto successivamente. L'Amministrazione sosteneva che la tassazione potesse dipendere dal momento del pagamento; il contribuente sosteneva invece che dovesse rilevare il momento in cui si era perfezionato il trasferimento della proprietà.

La decisione

La tassazione è stata esclusa. La plusvalenza non può essere assoggettata a imposta quando l'atto che ha prodotto il trasferimento della proprietà, ossia il decreto di esproprio, è anteriore all'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, anche se l'indennità è stata pagata dopo tale data. Il ritardo della Pubblica Amministrazione nel pagamento non può infatti determinare a carico del contribuente un tributo che non sarebbe stato dovuto in caso di pagamento tempestivo.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413

    La disciplina tributaria introdotta dalla legge non si applica a una plusvalenza derivante da un trasferimento immobiliare già perfezionato, mediante decreto di esproprio, prima della sua entrata in vigore. Il successivo pagamento dell'indennità non sposta il momento fiscalmente rilevante.

  • IRPEF - redditi diversi - plusvalenze da cessione o espropriazione di immobili

    La plusvalenza deve essere valutata con riferimento al momento in cui si realizza il trasferimento della proprietà o altro atto equipollente, non necessariamente al momento in cui viene materialmente incassata l'indennità.

Massime di principio

  • Per stabilire se una plusvalenza immobiliare è imponibile, occorre individuare il momento in cui si perfeziona giuridicamente il trasferimento della proprietà, non soltanto la data dell'incasso.
  • Quando una nuova norma tributaria entra in vigore dopo il trasferimento dell'immobile, essa non dovrebbe essere applicata retroattivamente a una plusvalenza già realizzata, salvo una specifica previsione normativa.
  • Il ritardo nel pagamento imputabile alla Pubblica Amministrazione non può normalmente aggravare la posizione fiscale del contribuente né rendere imponibile un'operazione che, se il pagamento fosse stato tempestivo, non lo sarebbe stata.
  • Nei casi di espropriazione è essenziale distinguere tra data del decreto di esproprio, data di determinazione dell'indennità e data del pagamento: ai fini della tassazione della plusvalenza, la data dell'atto traslativo può essere decisiva.

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