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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 22411 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal datore di lavoro su somme percepite come incentivo alle dimissioni e assegno straordinario di sostegno al reddito. Il contribuente aveva fondato la richiesta sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04, che aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la norma italiana sull'aliquota ridotta applicabile in base al sesso e all'età del lavoratore. La questione riguardava la tempestività della domanda di rimborso, presentata il 15 luglio 2009: il giudice d'appello aveva ritenuto applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione, mentre l'Agenzia sosteneva l'applicazione del termine decadenziale previsto per i rimborsi fiscali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche quando il pagamento dell'imposta sia avvenuto sulla base di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Pertanto, l'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di giustizia non può riaprire rapporti già esauriti per intervenuta decadenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, poi art. 19, comma 4-bis

    Prevedeva un'aliquota IRPEF ridotta alla metà sulle somme corrisposte in determinate ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, con differenziazione basata sull'età e sul sesso del lavoratore. La disposizione è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE

    La direttiva tutela il principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La Corte di giustizia ha ritenuto contrastante con tale principio la disciplina nazionale che fissava soglie di età diverse per uomini e donne ai fini dell'aliquota fiscale agevolata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Disciplina il termine decadenziale per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi. Il termine decorre dal versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta e si applica anche quando l'imposta sia stata versata in base a una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • Sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea 21 luglio 2005, causa C-207/04

    Ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina italiana che prevedeva un'aliquota ridotta collegata a soglie di età differenti per uomini e donne. La pronuncia ha efficacia retroattiva, ma non consente di riaprire rapporti ormai esauriti per intervenuta prescrizione o decadenza.

  • Sentenza Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 13676 del 2014

    Ha affermato che il termine di decadenza per il rimborso fiscale opera anche nel caso di imposte pagate sulla base di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, in quanto la certezza del diritto tutela i rapporti già definiti.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il contribuente può in linea di principio chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente pagata, ma deve rispettare il termine decadenziale specifico previsto dalla disciplina dei rimborsi.
  • La pronuncia della Corte di giustizia ha normalmente efficacia retroattiva, ma tale efficacia non riapre i rapporti già esauriti per intervenuta prescrizione o decadenza.
  • Per le richieste di rimborso fiscale occorre individuare il termine applicabile e calcolarlo dalla data del versamento o della ritenuta, senza sostituirlo automaticamente con il termine ordinario decennale di prescrizione.
  • Una domanda presentata oltre il termine decadenziale può essere dichiarata intempestiva anche se fondata su una successiva sentenza che ha riconosciuto l'illegittimità della normativa applicata.
  • In casi analoghi è essenziale verificare tempestivamente la data del pagamento o della ritenuta, la data di entrata in vigore o pubblicazione della disciplina applicabile e l'eventuale esistenza di specifiche disposizioni transitorie o interpretazioni giurisprudenziali.

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