Sentenza del 04/11/2016 n. 22410 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Sardegna che aveva annullato un avviso di accertamento induttivo relativo a IRPEG e ILOR per il 1997. L'accertamento traeva origine da movimenti non contabilizzati su conti correnti intestati alla società, ritenuti dall'Ufficio ricavi occultati. La contribuente sosteneva che le operazioni fossero riconducibili a un'altra società con analoga compagine sociale, Casa del Gelato S.n.c., e produceva una perizia di parte. L'Agenzia contestava sia il mancato riconoscimento del valore presuntivo dei movimenti bancari, sia l'omessa e insufficiente valutazione della perizia e delle incongruenze contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che i movimenti bancari possano fondare una presunzione di ricavi non contabilizzati e che spetti alla società dimostrare, per ciascun versamento o prelievo, l'origine delle somme, la relativa destinazione e la contabilizzazione delle operazioni. È stata inoltre ritenuta insufficiente la motivazione della CTR sulla perizia stragiudiziale di parte e sulle incongruenze evidenziate dall'Ufficio. L'accertamento con adesione relativo a un'altra annualità è stato giudicato irrilevante, in ragione dell'autonomia dei periodi d'imposta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Accertamento induttivo fondato su elementi indiziari.
L'accertamento dei redditi d'impresa può fondarsi su presunzioni e su elementi indiziari, inclusi i movimenti dei conti correnti, quando emergano anomalie o operazioni non giustificate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
La disposizione è richiamata nel contesto dell'accertamento analitico-induttivo e della valutazione dell'attendibilità della contabilità.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi per i quali è possibile ricorrere per cassazione, tra cui la violazione di legge e i vizi della motivazione.
Art. 366-bis c.p.c.
È richiamato con riferimento ai requisiti di sintesi e specificità dei quesiti e delle censure nel ricorso per cassazione.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, senza omettere l'esame di questioni rilevanti né decidere oltre i limiti della domanda.
Artt. 2730 e 2709 c.c.
Sono richiamati in relazione alla valenza probatoria delle dichiarazioni e delle scritture contabili, nell'ambito delle contestazioni sulla perizia e sulla ricostruzione delle operazioni.
Massime di principio
- I versamenti e i prelevamenti risultanti dai conti correnti di una società possono costituire presunzioni di ricavi non contabilizzati; non è sufficiente affermare genericamente che derivino da operazioni estranee all'attività d'impresa.
- Spetta al contribuente fornire una giustificazione analitica dei singoli movimenti bancari, dimostrando origine, destinazione, natura non reddituale e corretta contabilizzazione delle somme.
- La presenza di rapporti finanziari o di una compagine sociale comune tra società diverse non consente automaticamente di imputare i movimenti all'altra società: occorrono documenti e riscontri puntuali.
- Una perizia stragiudiziale di parte può essere valutata dal giudice, ma non può essere recepita senza una motivazione concreta che esamini le contestazioni dell'Ufficio e le eventuali incongruenze contabili.
- Un accertamento con adesione riferito a un diverso anno d'imposta non determina automaticamente effetti sugli altri periodi, poiché ogni annualità è autonoma e deve essere valutata sulla base delle proprie operazioni.
- In sede di rinvio, il giudice dovrà riesaminare i movimenti bancari, le giustificazioni della società, la perizia e le contestazioni dell'Amministrazione, motivando in modo puntuale sull'eventuale natura non reddituale delle somme.
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