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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 18318 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Processo tributario - Reclamo/mediazione - Costituzione in giudizio del ricorrente prima dello spirare del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda la costituzione in giudizio del ricorrente effettuata prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto per la procedura di reclamo/mediazione. Il ricorrente sostiene, in sostanza, che tale costituzione anticipata non debba comportare l'improcedibilità assoluta del ricorso. La disciplina prevede infatti che il ricorso produca anche gli effetti del reclamo e che, prima dello spirare dei 90 giorni, non possa normalmente iniziare la fase giudiziale; tuttavia, in caso di costituzione anticipata, la Commissione deve rinviare la trattazione per consentire l'esame del reclamo.

La decisione

La costituzione anticipata non determina l'improcedibilità definitiva del ricorso. La sanzione è limitata al periodo di 90 giorni dalla notifica del ricorso al resistente. Se il ricorrente si costituisce prima della scadenza, la Commissione deve rinviare la trattazione per consentire lo svolgimento della procedura amministrativa. Qualora l'udienza sia fissata dopo lo scadere dei 90 giorni, la fase giurisdizionale può proseguire, dovendosi considerare esaurita la procedura di reclamo/mediazione, anche implicitamente e con esito sfavorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del D.lgs. 546/1992

    Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo

    La norma non prevede l'improcedibilità assoluta del ricorso costituito anticipatamente, ma impone al giudice di rinviare la trattazione fino a consentire lo svolgimento della procedura di reclamo/mediazione.

  • Art. 17-bis, comma 2, del D.lgs. 546/1992

    La procedura di reclamo/mediazione deve concludersi entro 90 giorni dalla notifica del ricorso al resistente; durante tale periodo il ricorso non è procedibile, ma la preclusione è temporanea.

  • Art. 17-bis, comma 3, del D.lgs. 546/1992

    La costituzione in giudizio anticipata non elimina il ricorso: il giudice deve rinviare la trattazione, dopodiché il giudizio può proseguire una volta decorso il termine previsto per la fase amministrativa.

Massime di principio

  • Quando è obbligatoria la procedura di reclamo/mediazione, il ricorso non può essere trattato nel merito prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica al resistente.
  • La costituzione anticipata del ricorrente è una irregolarità temporale sanabile e non comporta, di regola, l'improcedibilità definitiva del ricorso.
  • In caso di costituzione anticipata, il giudice deve rinviare la trattazione per consentire all'amministrazione di esaminare il reclamo.
  • Se l'udienza si svolge dopo la scadenza dei 90 giorni, la controversia può normalmente passare alla fase giudiziale, anche se non vi è stata una definizione espressa del reclamo.
  • Per evitare rischi processuali, il ricorrente dovrebbe costituirsi in giudizio dopo la scadenza dei 90 giorni, rispettando anche il termine ordinario previsto per la costituzione.

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