Cassazione Penale, Sentenza n. 27114/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 06/07/2022 che aveva riconosciuto a carico del ricorrente il reato tentato di truffa (artt. 56 e 640 c.p.) e confermato le statuizioni civili. Il ricorrente deduceva: nullità per violazione dell'art. 468 c.p.p. per presunta lesione del diritto di difesa dovuta al mancato esame diretto di una teste la cui lista sarebbe stata erroneamente considerata inammissibile dal primo giudice; violazione dell'art. 210 c.p.p. per aver sentito la teste che era stata originariamente coindagata (poi archiviata) senza garantirle le tutele che avrebbe avuto da imputata connessa; vizi di motivazione relativi all'attendibilità delle dichiarazioni della teste e all'utilizzo delle copie dei bollettini di versamento (sostegno della colpevolezza in mancanza di prova della paternità delle sottoscrizioni e senza accertamento dell'effettiva presenza del ricorrente al momento della verbalizzazione); mancata valutazione della natura pubblica e fidefacente del verbale di contestazione; carenza di perizia calligrafica; mancata concessione delle attenuanti generiche ed eccessività della pena; eccezione di prescrizione, con contestazione della data di consumazione del reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha dichiarato generico il primo motivo relativo alla presunta lesione del diritto di difesa per difetto di specificità. Ha respinto la censura sulla illegittimità di sentire come teste la persona già indagata e poi archiviata, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'incompatibilità testimoniale prevista dalle norme si applica essenzialmente all'imputato e non alla persona archiviata. Tuttavia ha accolto i rilievi critici circa la carenza motivazionale sull'apprezzamento di taluni elementi di prova (in particolare l'assunzione che la presenza del nome del ricorrente sui bollettini equivalga a prova certa della sua responsabilità e la comparazione grafologica basata su presupposti non accertati). In ragione della fondatezza di alcune doglianze la Corte ha constatato la prescrizione del reato: ha individuato il momento di cessazione dell'attività delittuosa nella trasmissione dei bollettini alterati alla Polizia Locale (17/12/2014) e, conteggiando le sospensioni processuali, ha ritenuto estinta la responsabilità per prescrizione il 14/09/2022. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Ha altresì annullato la sentenza quanto agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per un nuovo giudizio e per la decisione sulle spese relative all'azione civile.
Norme richiamate
Il ricorrente contestava la corretta applicazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico perché non sufficientemente specificate le circostanze che la difesa avrebbe voluto provare con l'esame diretto della teste.
La Corte ha ritenuto infondato il vizio: una persona indagata poi archiviata non è automaticamente incompatibile a rendere testimonianza e le sue dichiarazioni vanno valutate secondo le normali regole probatorie.
Il reato contestato era il tentativo di truffa; ai fini della prescrizione la Corte ha applicato i principi sul tentativo, individuando il termine di consumazione in base alla cessazione dell'attività delittuosa.
art. 197 e art. 197-bis cod. proc. pen.
Riferiti nel testo per chiarire i limiti alla capacità testimoniale: la disciplina limitativa riguarda soprattutto l'imputato e non si estende automaticamente alla persona archiviata.
Applicato per determinare il momento da cui decorre la prescrizione del delitto tentato: si prende come termine la cessazione dell'attività del colpevole.
Richiamato per l'annullamento con rinvio degli effetti civili: la Corte ha annullato la decisione agli effetti civili e ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Evidenziata la correttezza della regola che la comparazione grafica, se effettuata, deve riguardare gli elementi rilevanti e le firme di cui si contesta la paternità; la Corte ha censurato confronti basati su presupposti non acquisiti.
Richiamato dalla difesa in relazione al valore probatorio dei documenti; la Corte ha valutato tali censure nell'alveo della funzione probatoria degli atti e della motivazione di merito.
Censurato in relazione alla valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto la questione attinente alla valutazione dei fatti e non a vizi di diritto tali da invalidare la motivazione in radice.
art. 111 Cost.
Richiamata dalla difesa per profili di garanzie processuali; la Corte ha giudicato molte delle doglianze come questioni di valutazione della prova affrontabili in grado di merito.
art. 27 Cost.
Invocata dalla difesa in relazione alla presunzione di innocenza e alle conseguenze processuali della scelta di non comparire; la Corte ha escluso che la legittima assenza possa essere interpretata come tacita approvazione di un fatto dichiarato dalla teste.
artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle conseguenze della pronuncia di assoluzione o alla riqualificazione; la Corte ha trattato le censure come inammissibili o non decisive rispetto al risultato della prescrizione.
Richiamato in relazione alla contestazione dell'entità della pena e delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto il tema assorbito dalla successiva declaratoria di prescrizione.
Massime di principio
- La mera indicazione del nome di una persona su un bollettino di pagamento non costituisce, di per sé, prova certa della sua paternità o della sua presenza fisica al momento del pagamento; occorre valutare il contesto e raccogliere prove dirette sulla materialità dell'operazione.
- Una persona originariamente indagata e successivamente archiviata non è automaticamente incompatibile a rendere testimonianza; le sue dichiarazioni vanno valutate secondo le ordinarie regole probatorie e la loro attendibilità va valutata dal giudice di merito.
- Per i delitti tentati ai fini della prescrizione, il termine decorre dalla cessazione dell'attività del colpevole (art. 158 c.p.), non dalla mera esecuzione di atti preparatori; è quindi essenziale determinare il momento in cui l'azione ingannatrice ha effettivamente avuto effetto.
- La comparazione grafologica e qualsiasi indagine sulla paternità di una firma richiedono acquisizione e confronto di elementi autografi di provenienza certa; l'assenza di accertamenti tecnici idonei può rendere debole la valutazione probatoria fondata sulla grafia.
- Le doglianze generiche sulla lesione del diritto di difesa che non indicano nello specifico quali circostanze sarebbero emerse con l'atto istruttorio mancante sono difficilmente accolte: serve specificità e allegazione puntuale dell'elemento probatorio omesso.
- L'annullamento della sentenza in Cassazione può riguardare separatamente gli effetti penali e civili: anche quando il reato è estinto per prescrizione, le questioni civili possono essere rinviate al giudice civile competente per nuovo esame.
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