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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27091/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza di appello per aggiungere la rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile; il ricorrente ha dedotto la errata applicazione della legge penale in quanto la parte civile, pur non essendo comparsa all'udienza di trattazione orale, aveva comunque inviato per cancelleria le proprie conclusioni e la nota spese, e la Corte di appello aveva liquidato le spese a suo favore nonostante l'assenza in udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del 04/05/2022. La Corte ha accertato che la parte civile non era comparsa all'udienza di trattazione orale e si era limitata a trasmettere per cancelleria conclusioni scritte e nota spese; ha richiamato il principio secondo cui le conclusioni della parte civile devono essere formulate e illustrate oralmente in udienza (con eventuale sintesi scritta ai sensi dell'art. 523, comma 2, c.p.p.), pertanto non poteva essere disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile per quel grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 523, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma è interpretata nel senso che, nella trattazione orale del giudizio, la parte civile deve illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza; è ammessa la presentazione successiva di una sintesi scritta, ma le sole conclusioni depositate in cancelleria non suppliscono alla mancata difesa orale.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 47279 del 12/09/2019; Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019)

    Sez. 3, n. 47279 del 12/09/2019; Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019

    La giurisprudenza richiamata stabilisce che non possono essere considerate valide le conclusioni inviate dal difensore della parte civile in cancelleria quando il giudizio è trattato oralmente e la parte non è comparsa; principio esteso anche al giudizio di merito, con conseguente esclusione della liquidazione delle spese a favore della parte civile assente.

Massime di principio

  • Se il giudizio viene trattato oralmente, la parte civile deve comparire e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza per poter ottenere la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute da essa in quel grado.
  • Le conclusioni depositate in cancelleria, senza partecipazione e difesa orale in udienza, non sono idonee a sostituire l'attività difensiva necessaria e non possono giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte civile.
  • L'art. 523, comma 2, c.p.p. consente la presentazione di una sintesi scritta, ma solo come complemento alle conclusioni effettivamente illustrate oralmente in udienza.
  • In situazioni analoghe, la corte dovrà verificare la presenza effettiva della parte civile in udienza prima di disporre l'addebito o la liquidazione delle spese; in assenza di comparizione, la statuizione sulle spese può essere annullata in sede di legittimità.
  • Per tutelare il diritto al ristoro delle spese, la parte civile deve attivarsi per essere presente in udienza o per chiedere espressamente modalità che permettano la sua effettiva partecipazione (ove consentito), e documentare un'attività difensiva orale quando il dibattimento è richiesto.

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