Cassazione Penale, Sentenza n. 27090/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e nullità ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, L. n. 176/2020 per la tardiva trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale. Il ricorrente deduce che le conclusioni sono state trasmesse il 03/02/2022 mentre l'udienza d'appello era fissata per il 07/02/2022, rendendo impossibile usufruire del termine di cinque giorni previsto per la difesa e impedendo una adeguata replica. Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per reati ascritti (artt. 640-bis, 61 n. 7, 497-bis, 494 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le conclusioni del Procuratore Generale siano state effettivamente depositate (sebbene tardivamente) e trasmesse telematicamente alla difesa; pertanto non si è configurata l'omissione totale della comunicazione. In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza richiamata, la difesa è considerata presente ex art. 182 c.p.p. e doveva tempestivamente eccepire la nullità chiedendo il rinvio per essere rimessa in termini per la replica. Non avendo il difensore sollevato l'eccezione prima dell'inizio dell'udienza né richiesto il rinvio, è decaduto dall'eccepire la nullità. Il ricorso è stato giudicato infondato e rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 176 del 2020 (art. 23-bis, comma 2)
La norma sull'organizzazione del giudizio cartolare in regime emergenziale viene richiamata per valutare i termini di trasmissione delle conclusioni; la corte interpreta che la tardiva trasmissione telematica non equivale automaticamente a nullità assoluta se la difesa ha comunque ricevuto gli atti
Codice di procedura penale (art. 182)
Stabilisce l'onere di eccepire tempestivamente le nullità; la Corte interpreta che, nel giudizio cartolare con comunicazione telematica, la parte che ha ricevuto gli atti deve sollevare l'eccezione prima dell'inizio dell'atto nullo, altrimenti decade dall'eccezione
Decreto-legge n. 137 del 2020
Il d.l. ha introdotto il giudizio cartolare e la sostituzione della presenza fisica con la comunicazione telematica; la Corte sottolinea che, in tale contesto, la comunicazione telematica vale a far considerare la parte presente e attiva il termine di decadenza per eccepire nullità
Codice penale (artt. 640-bis, 497-bis, 494, art. 61 n. 7)
Norme sostanziali in relazione ai reati per cui il ricorrente era stato condannato; citate per identificare il capo d'imputazione ma non rielaborate nella motivazione sul profilo procedurale
Massime di principio
- La trasmissione telematica tardiva delle conclusioni del pubblico ministero non determina automaticamente l'annullamento: se le conclusioni sono comunque giunte alla difesa, la comunicazione è considerata avvenuta.
- Quando la difesa riceve atti telematici anche se tardivamente, è onerata di eccepire tempestivamente la nullità ex art. 182 c.p.p.; in mancanza di eccezione e di richiesta di rinvio si determina la decadenza dall'eccezione.
- In sede di giudizio cartolare introdotto dalle norme emergenziali la comunicazione telematica sostituisce la presenza fisica: l'assenza di trasmissione è più grave e può dar luogo a rilevazione differente rispetto alla semplice tardiva trasmissione.
- La modalità corretta per la difesa che ritenga pregiudicata la propria possibilità di replica è chiedere immediatamente il rinvio dell'udienza e proporre memoria scritta di eccezione prima dell'inizio dell'atto, per conservare il potere di impugnazione in Cassazione.
- La Corte di Cassazione tende a non annullare per meri ritardi formali se le parti hanno comunque avuto conoscenza degli atti e non hanno esercitato gli strumenti di tutela disponibili tempestivamente.
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