Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27092/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li confermava condannati per reati connessi a prestiti usurari ed estorsione, lamentando difetti di motivazione e inattendibilita' delle parti civili (in particolare Borriello Vincenzo e la sorella Pasqualina), omissione di esame di prove chiave e diniego di rinnovazione istruttoria e di perizia tecnico-bancaria sul tasso praticato; contestavano inoltre errori nella valutazione della responsabilita' della Costabile rispetto all'uso di un'arma/aggregazione e vizi nella dosimetria della pena e nel diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, non consentiti e generici, ritenendo che le censure in larga parte propongano una diversa riedizione del merito non consentita in sede di legittimita' o siano reiterative rispetto ai motivi gia' respinti in appello. E' stata ribadita la congruita' e sufficiente motivazione della Corte di appello e del Tribunale sui profili di attendibilita' delle parti offese, sulla non necessita' delle richieste istruttorie aggiuntive e sulla dosimetria della pena. Conseguentemente sono state confermate le condanne di merito, dichiarati inammissibili i ricorsi, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; la sola Costabile e' stata anche condannata a rimborsare alle parti civili complessivi euro 5.247,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata nei capi d'imputazione, indica i principi relativi alla continuazione o cumulo di pene (citata nel dispositivo dei reati contestati)

  • art. 644 cod. pen.

    Norma richiamata nei capi d'imputazione (articolo relativo al reato contestato, in questo contesto collegato a usura/attivita' illecite di prestito)

  • art. 56 cod. pen.

    Norma richiamata nei capi d'imputazione (parte generale del codice penale relativa alla partecipazione nel reato, concorso di persone)

  • art. 629 cod. pen.

    Norma richiamata nei capi d'imputazione (articolo che individua il reato oggetto della imputazione, menzionato nel provvedimento)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata come limite alla esposizione integrale dei motivi nel dispositivo della cassazione; qui usata per giustificare sintesi dei motivi riportati nella sentenza ai fini della motivazione

  • art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata per il principio di inammissibilita' dei motivi generici o non specifici rispetto alla motivazione impugnata: il vizio di specificita' puo' condurre all'inammissibilita' del ricorso

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la valutazione della prova testimoniale; i ricorrenti l'hanno richiamata lamentando travisamento e mancata osservanza della regola probatoria; la Corte ha ritenuto invece congrua la valutazione del giudice di merito

  • art. 430 cod. proc. pen.

    Norma evocata tra le presunte violazioni (riguarda le modalita' di esercizio della prova e la rinnovazione istruttoria); la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sul punto

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma menzionata quale presunto vizio procedurale nella richiesta di rinnovazione (disciplinante l'istruzione dibattimentale e le modalita' di utilizzazione delle prove in appello)

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla devoluzione delle questioni in sede di impugnazione: stabilisce limiti su quali questioni siano deducibili in cassazione, giustificando il rigetto di temi non devoluti o non proposti in appello

Massime di principio

  • In Cassazione non e' consentito proporre una semplice lettura alternativa del merito o una diversa valutazione di attendibilita' delle prove gia' analizzate dal giudice del merito: i motivi devono contestare vizi di diritto, mancanza o manifesta illogicita' della motivazione o travisamento della prova ben individuati
  • Motivi generici, aspecifici o reiterativi rispetto a quelli gia' respinti in appello sono frequentemente dichiarati inammissibili: e' necessario indicare il punto preciso della motivazione impugnata e spiegare specificamente il vizio
  • Se la decisione di appello e quella di primo grado sono conformi (doppia conforme), il sindacato della Cassazione e' piu' limitato: il ricorrente deve dimostrare profili di illegittimita' formale o vizi logici manifesti non la mera contrapposizione di opinioni probatorie
  • Richieste istruttorie aggiuntive (es. rinnovazione dibattimentale, perizia tecnico-bancaria) devono essere motivate con evidenza della loro necessità per l'accertamento dei fatti; il giudice di merito puo' legittimamente respingerle se ritiene i dati gia acquisiti sufficienti
  • Sul tema della dosimetria della pena e delle attenuanti, il giudice non e' tenuto a elencare tutti gli elementi considerati ma a motivare adeguatamente quelli decisivi; l'insindacabilita' in Cassazione sussiste se la motivazione di merito e' logica e priva di aporie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.