Cassazione Penale, Sentenza n. 27093/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo il primo, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, commesso il 04/05/2011, è estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione (in assenza di sospensioni). Le statuizioni civili sono state confermate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) una evidente discrepanza tra la motivazione della sentenza di appello, che riconosceva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, e il dispositivo, che tuttavia confermava la condanna di primo grado (vizio materiale/compilativo); 2) la violazione di legge per aver deciso nonostante la prescrizione del reato fosse maturata prima della pronuncia di appello, chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.; art. 61 n. 7 cod. pen.
art. 646 c.p.; art. 61 n. 7 c.p.
Indica il delitto ascritto al ricorrente e la norma di riferimento per la determinazione della pena applicata in primo grado
art. 129 cod. proc. pen.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio cause di non punibilità (tra cui la prescrizione) quando il rapporto processuale è validamente instaurato (ossia il ricorso non è inammissibile)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
Sez. Un. n. 20208/2018; n. 8825/2016; n. 6903/2016; n. 26102/2015; n. 23428/2005; n. 33542/2001; n. 32/2000; nonché Sez. U. n. 40109/2013; n. 43055/2010; n. 35490/2009; sent. n. 12778/2020
Affermano che la prescrizione maturata anche dopo la sentenza impugnata può essere rilevata in sede di legittimità se il ricorso è ammissibile; inoltre, se sussiste una causa estintiva, i vizi di motivazione della sentenza impugnata non rilevano perché il giudice del rinvio è obbligato a dichiarare immediatamente l'estinzione
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia impugnata, il ricorrente può ottenere la declaratoria di estinzione in Cassazione, a condizione che il ricorso sia ammissibile e abbia instaurato validamente il rapporto di impugnazione
- La presenza di una causa estintiva (es. prescrizione) rende ininfluente, in sede di legittimità, l'eventuale vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice dovrà comunque procedere alla declaratoria dell'estinzione
- In caso di discrepanza tra motivazione e dispositivo, va segnalata in cassazione: se la discrepanza è effetto di un errore materiale ma la prescrizione è pacifica, la pronuncia sarà comunque annullata per estinzione del reato
- L'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione del rapporto processuale e quindi la possibilità di ottenere, in Cassazione, la declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute; pertanto accertare e difendere l'ammissibilità è cruciale
- Le statuizioni civili correlate alla condanna possono essere confermate anche quando il reato penale venga dichiarato estinto per prescrizione
- In fase di impugnazione verificare sempre le date utili al calcolo dei termini di prescrizione e la presenza di eventuali sospensioni, perché tali elementi sono decisivi per la declaratoria di estinzione
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