Cassazione Penale, Sentenza n. 27088/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha accertato la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., che configura una nullità assoluta. Ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata della Corte d'appello di Bari sia la sentenza di primo grado del Tribunale di Bari, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per il loro ulteriore corso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva che la sentenza di primo grado era stata redatta da un collegio diverso rispetto a quello dinanzi al quale si era svolto il dibattimento (compresa la discussione conclusiva) e, nel merito, contestava la motivazione della decisione. In sede di esame la Corte di cassazione ha rilevato che effettivamente la sentenza di primo grado risultava redatta da un collegio diverso rispetto a quello che si era ritirato per deliberare e che aveva emesso la decisione (come risultante dal verbale dell'udienza). Risultava inoltre che l'ordinanza di correzione di errore materiale, emessa per ovviare al problema, era stata annullata dalla stessa Corte con decisione del 03/06/2022.
Norme richiamate
L'art. 525 disciplina la nullità relativa alla composizione e formazione della sentenza; la Corte ha interpretato la norma come prevedente una nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, che impone l'annullamento senza rinvio della decisione viziata.
Massime di principio
- La redazione della sentenza da parte di un collegio diverso da quello che ha effettivamente svolto il dibattimento e si è ritirato per deliberare costituisce nullità assoluta ai sensi dell'art. 525 c.p.p.
- La nullità prevista dall'art. 525 è insanabile e va rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento; non è sanabile tramite correzione di errore materiale quando ricorra la sostanziale discrepanza tra il collegio che ha deliberato e quello che ha redatto o firmato la sentenza.
- Quando sussiste una nullità assoluta di questo tipo la Corte di cassazione può annullare senza rinvio le sentenze viziati e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo; il merito della decisione viene di norma non esaminato quando prevale il vizio procedurale.
- In casi simili è fondamentale verificare i verbali d'udienza (che attestano quale collegio si è ritirato per deliberare, la lettura del dispositivo, eventuali ordinanze di correzione) per documentare la discrepanza e fondare il ricorso.
- Gli imputati (e i loro difensori) dovrebbero rilevare tempestivamente il vizio di composizione del collegio; tuttavia, trattandosi di nullità assoluta, la mancata tempestiva eccezione non preclude l'intervento d'ufficio della Corte di legittimità.
Testo integrale
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