Cassazione Penale, Sentenza n. 27089/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di rinvio della Corte di appello di Catanzaro, censurando principalmente: la valutazione delle intercettazioni (contestando la preferenza data alle trascrizioni della Polizia Giudiziaria rispetto alla consulenza di parte e sollevando vizi procedurali nell'ascolto "in camera di consiglio" e nella trascrizione/dialetto); la legittimità della nuova perizia disposta in sede di rinvio e la rinnovazione dell'istruttoria; la valutazione probatoria dei dati GPS e di altri elementi tecnici; la mancata considerazione delle versioni difensive e di talune documentazioni richieste; e, per Procopio Francesco, la carenza di motivazione sul presunto inserimento in associazione mafiosa (art. 416-bis) e la presunta errata interpretazione di captazioni rilevanti per i capi 32) e 33).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici o non consentiti. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio disposto dalla Sesta sezione, abbia adempiuto puntualmente alle indicazioni della sentenza di annullamento: ha disposto e condiviso nuova perizia trascrittiva, ha effettuato l'ascolto diretto delle registrazioni (anche in camera di consiglio) con adeguata traduzione dal dialetto, ha motivato analiticamente la preferenza valutativa e ha valutato congiuntamente captazioni e dati GPS. La Cassazione ha quindi confermato la decisione della Corte di appello (conferma delle statuizioni impugnate nei limiti del rinvio), rigettando le censure dei ricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alle modalità di svolgimento di attività peritali e all'utilizzo delle trascrizioni nelle valutazioni di merito; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a perizia e ascolto delle registrazioni secondo le modalità adottate.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Invocato dalle difese in tema di nullità formali; la Corte lo ha valutato nel contesto delle garanzie difensive ritenendo che non sia stata violata la dialettica processuale alla luce delle attività svolte in appello.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa in tema di diritto di difesa; la Corte ha ritenuto rispettati i canoni del contraddittorio viste le misure adottate (traduzioni, perizia, motivazione).
art. 111 Cost.
Richiamato in ordine al giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile l'ascolto in camera di consiglio e la procedura seguita con i diritti costituzionali, purché adeguatamente motivata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale relativo ai limiti di esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha escluso l'esame di censure generiche o ripropositive non specifiche.
Interpretato secondo la giurisprudenza richiamata: la semplice commissione di reati "fine" non è sufficiente per dimostrare l'appartenenza alla associazione mafiosa; occorre argomentare l'"organico inserimento" del soggetto nell'organizzazione, valutazione che la Corte di appello ha svolto adeguatamente.
artt. 603, 177 cod. proc. pen.
Riguardano la rinnovazione dell'istruttoria e i relativi poteri del giudice; la Corte ha ritenuto legittima la nuova perizia e la riapertura/integrazione istruttoria nei limiti disposti dalla sentenza di rinvio.
Norme penali richiamate con riferimento ai reati contestati (estorsione, danneggiamento ecc.); la Corte ha ritenuto adeguatamente provate le condotte in combinato con intercettazioni e dati tecnici.
art. 546, 530, 533, 192 cod. proc. pen.
Richiamati dalle difese in tema di procedimento probatorio e motivazione; la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte di appello logica e persuasiva, escludendo i vizi denunciati.
art. 606, lett. d) cod. proc. pen.
Norma sulle censure in cassazione; la Corte ha valutato che molte delle doglianze sollevate erano manifestamente infondate o costituivano mera riproposizione del merito non sindacabile in Cassazione.
art. 591, co.1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente in relazione all'inammissibilità per motivi aspecifici o generici; la Corte ha applicato il principio di non sindacabilità di censure non specifiche.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio è vincolato alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione e deve adempiere alle indicazioni della sentenza rescindente; tuttavia conserva poteri di valutazione autonoma della prova nei limiti del rinvio.
- La registrazione sonora è il dato probatorio primario; il giudice può disporre perizie trascrittive e ascoltare i supporti anche "in camera di consiglio" se adeguatamente motivato e garantita la possibilità di valutazione contraddittoria tramite perizie e traduzioni.
- La scelta del giudice di aderire alle conclusioni di un perito d'ufficio, divergendo da un consulente di parte, non richiede che il giudice "dimostri" scientificamente l'erroneità della consulenza di parte, purché abbia valutato e motivato il rifiuto delle argomentazioni difensive.
- In sede di Cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione del merito o una alternativa ricostruzione storica dei fatti; sono sindacabili solo vizi di motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova.
- Per l'accertamento dell'appartenenza ad associazione mafiosa (art. 416-bis) non è sufficiente la mera commissione di reati predicati: è necessaria una motivazione che attesti l'"organico inserimento" nel gruppo e il ruolo concreto svolto nell'organizzazione.
- Dati tecnici (es. GPS, video) integrano e possono corroborare il contenuto delle intercettazioni; la loro valutazione concatenata con captazioni e altri elementi circostanziali può giustificare affermazioni di responsabilità se l'insieme è logicamente motivato.
- Ricorsi generici, ripetizioni di censure già trattate in sede di merito o mancata specificità dei motivi determinano l'inammissibilità o il rigetto in Cassazione.
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