Cassazione Civile, Ordinanza n. 16664/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva promossa dal fallimento di una società nei confronti dell'ex amministratore, sulla base di una sentenza di condanna al risarcimento del danno poi riformata in appello nel quantum, nonché dall'intervento di due creditori cessionari di crediti bancari fondati rispettivamente su contratto di mutuo e su decreto ingiuntivo garantito da fideiussione. Il debitore propone opposizione all'esecuzione deducendo, tra l'altro, la mancata prova della cessione dei crediti in capo agli interventori, l'inesigibilità dell'esecuzione in presenza di titolo non definitivo, la necessità di depositare la sentenza d'appello che aveva ridotto la condanna, l'estinzione del debito garantito da fideiussione per pagamento dell'obbligazione principale e la nullità del mutuo per plurime clausole asseritamente invalide (piano di ammortamento, tasso non chiaro, usura, anatocismo, Euribor manipolato, clausola floor), chiedendo altresì una consulenza tecnica d'ufficio. La corte d'appello accoglie solo parzialmente l'opposizione, riducendo di euro 67.000 il credito di una delle cessionarie, ma rigetta il resto. In Cassazione il debitore lamenta: violazione delle norme su legittimazione e titolarità del credito per le cessioni; violazione dei principi UE in materia di tutela del consumatore e necessità di titolo definitivo; violazione degli artt. 474 e 475 c.p.c. per l'effetto della riforma in appello della sentenza azionata; violazione delle norme processuali per non avere il giudice verificato l'estinzione del credito portato dal decreto ingiuntivo; erroneo rigetto della CTU e mancato esame delle nullità del mutuo, con riparto errato delle prove e delle questioni di usurarietà.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta sia il ricorso principale del debitore sia il ricorso incidentale della cessionaria del credito bancario. Conferma che, quanto al credito del fallimento, la riforma in appello della sentenza di primo grado nel solo quantum non travolge la procedura esecutiva ma opera con effetto sostitutivo ex tunc nei limiti del nuovo importo; quanto al credito azionato dalla cessionaria del mutuo, respinge le censure sulla dedotta nullità del contratto e sulla richiesta di CTU, ritenendo in parte le questioni già decise in diritto e in parte le censure inammissibili o non scrutinabili in sede di legittimità; quanto al credito da decreto ingiuntivo garantito da fideiussione, ritiene che l'eccezione di estinzione andasse proposta nel giudizio di opposizione al decreto e non in opposizione all'esecuzione. Rigetta inoltre il ricorso incidentale della cessionaria che contestava la riduzione di euro 67.000 del proprio credito, affermando che il debitore poteva far valere in opposizione all'esecuzione l'estinzione parziale del debito e che il criterio di imputazione dei pagamenti era rimesso al giudice dell'esecuzione. Vengono compensate le spese solo tra debitore e una cessionaria; il debitore è condannato alle spese e al pagamento di somme per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore del fallimento e della cessionaria FINO 1.
Norme richiamate
richiamato quale principio della domanda, anche per la coesistenza di opposizione ex art. 615 e contestazioni rilevanti in sede distributiva
ritenuto non pertinente nel caso di specie rispetto alla dedotta legittimazione processuale
richiamato nella censura ma non ritenuto decisivo
ritenuto irrilevante e inapplicabile nel caso concreto
richiamato per sostenere l'estinzione della garanzia; la Corte osserva che l'eccezione presuppone il riconoscimento dell'esistenza del credito del garantito
richiamato in tema di titolo esecutivo; la Corte afferma che la riforma in appello nel solo quantum non travolge l'esecuzione già iniziata
richiamato quanto alla spendibilità del titolo esecutivo; la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati
art. 615, secondo comma, c.p.c.
consente di contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata in tutto o in parte, anche per fatti di estinzione o nullità del credito
invocato per la CTU, ma il motivo è ritenuto inammissibile o non decisivo
invocato per la CTU, ma la censura è inammissibile nei termini prospettati
richiamato dal ricorrente nella censura sulla CTU e sulle motivazioni del giudice
richiamato dal ricorrente nella censura sulla gestione istruttoria
richiamato in tema di onere della prova; la Corte reputa in parte le censure inammissibili o non scrutinabili
la contestazione in fase distributiva non esclude la possibilità di far valere prima l'estinzione o l'inesistenza del credito con opposizione all'esecuzione
richiamato insieme all'art. 512 c.p.c. dalla ricorrente incidentale, ma non decisivo
richiamato sul criterio di imputazione dei pagamenti; la Corte osserva che la sentenza impugnata non ha violato tale norma e che il calcolo è demandato al giudice dell'esecuzione
applicato per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata per la manifesta infondatezza e la persistenza nel coltivare questioni coperte da giudicato
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il deposito della motivazione in camera di consiglio
art. 51, terzo comma, lettera d), L. 31.12.2012 n. 247
richiamato ai fini della segnalazione per attività difensiva svolta da soggetti non abilitati dinanzi alle giurisdizioni superiori
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali
richiamato incidentalmente nel riferimento ad altro contenzioso sul contraddittore
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore può contestare il diritto di procedere in executivis anche in parte, ma deve rispettare i limiti del thema decidendum introdotto con l'atto di opposizione: eccezioni nuove e non dedotte originariamente sono inammissibili.
- La riforma in appello della sentenza azionata come titolo esecutivo, quando incide solo sul quantum debeatur e riduce l'importo, non estingue la procedura esecutiva già iniziata: opera invece l'effetto sostitutivo del nuovo titolo con efficacia ex tunc nei limiti del quantum rideterminato.
- La contestazione dell'estinzione dell'obbligazione principale da parte del fideiussore implica il riconoscimento, almeno sul piano processuale, dell'esistenza e della titolarità del credito in capo al creditore garantito; non è quindi coerente sollevare tardivamente un difetto di titolarità rispetto al medesimo credito.
- Le eccezioni relative a nullità del contratto di mutuo che siano già risolvibili in diritto possono rendere irrilevante la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio; la CTU non può essere utilizzata per sopperire a carenze di allegazione o per esplorare fatti non supportati dai dati di causa.
- La contestazione dell'estinzione totale o parziale del credito può essere proposta dal debitore sia con opposizione all'esecuzione sia, in alternativa, in sede distributiva: i rimedi di cui agli artt. 615 e 512 c.p.c. possono coesistere o essere utilizzati in sequenza secondo la scelta difensiva dell'interessato.
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito sulla prova della titolarità del credito o sulla ricostruzione fattuale degli acconti e del residuo debito, salvo vizi specifici di motivazione o violazioni di legge effettivamente dedotte.
- La tutela del consumatore invocata in relazione a un titolo esecutivo non definitivo non comporta, di per sé, un divieto generalizzato di azioni esecutive: occorre verificare se il sistema processuale renda impossibile o eccessivamente difficile la salvaguardia dei diritti del consumatore, non essendo imposto un requisito di definitività del titolo nei termini assoluti prospettati.
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