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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28260/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una ditta individuale che coltivava piante di Syringa vulgaris su terreni agricoli in parte di proprietà di terzi e in parte del convenuto agiva per il risarcimento dei danni conseguenti alla distruzione, mediante trinciatrice, di oltre duemila piante di lillà. Il convenuto contestava soprattutto il diritto dell’attore al risarcimento, deducendo la mancata prova della proprietà delle piante. Il Tribunale aveva accolto la domanda riconoscendo la proprietà delle piante in capo all’attore e liquidando un danno molto più elevato; la Corte d’appello, invece, pur confermando la responsabilità del convenuto, riduceva sensibilmente il risarcimento, ritenendo non provata per intero la disponibilità/titolarità del terreno e valorizzando il minore valore delle piante al momento della distruzione. In cassazione il ricorrente deduceva, con i primi due motivi, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. nonché dell’art. 41 l. n. 203/1982, sostenendo di avere provato la proprietà delle piante e che, per i rapporti agrari, non occorresse un contratto scritto; con il terzo motivo contestava l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla stima del consulente tecnico e al valore unitario delle piante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che il decreto di trasferimento e la disciplina dell’espropriazione rendevano opponibile erga omnes il titolo dell’aggiudicatario e che, in mancanza di un valido titolo ad possidendum o detinendum sui terreni oggetto di causa, il ricorrente non poteva far valere diritti nei confronti del proprietario-aggiudicatario. Ha inoltre affermato che l’art. 41 l. n. 203/1982, pur derogando alla forma scritta e alla trascrizione per la validità del contratto agrario ultranovennale, non deroga alla disciplina della pignorabilità e dell’opponibilità ai creditori, sicché il contratto è opponibile solo se munito di data certa anteriore al pignoramento e, se non trascritto, solo nei limiti del novennio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare una valutazione di merito sul metodo e sul risultato della consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice d’appello disattendesse la c.t.u. sulla base delle risultanze istruttorie e di una motivazione congrua. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    Il vizio è scrutinabile solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità; non consente di riesaminare il merito delle valutazioni probatorie o tecnico-valutative del giudice di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La censura di violazione di legge è infondata quando la decisione di merito è coerente con il sistema normativo sull’opponibilità del titolo e sulla tutela del proprietario-aggiudicatario.

  • artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.

    Le presunzioni e il riparto dell’onere della prova non risultano violati quando il giudice di merito ritenga non raggiunta la prova del titolo necessario a legittimare la pretesa risarcitoria.

  • art. 41 l. n. 203 del 1982

    La norma deroga alla forma scritta e alla trascrizione per la validità dei contratti agrari ultranovennali, ma non prevale sulla disciplina dell’espropriazione forzata e dell’opponibilità del rapporto al creditore procedente.

  • art. 1350 c.c., n. 8

    È richiamato come disciplina superata in parte dalla normativa speciale agraria quanto alla forma del contratto ultranovennale.

  • art. 2643 c.c., n. 8

    È richiamato come regola generale sulla trascrizione dei contratti ultranovennali, non integralmente derogata dalla normativa agraria.

  • art. 2923 c.c.

    Concorre a disciplinare l’opponibilità del contratto di affitto agrario in caso di espropriazione; il rapporto è opponibile solo con data certa anteriore al pignoramento e, se non trascritto, entro i limiti previsti.

  • art. 560 c.p.c.

    È richiamato nel sistema dell’espropriazione immobiliare per la disciplina del bene pignorato e del rapporto con i terzi.

  • art. 956 c.c.

    È evocato per escludere che, in difetto di un titolo idoneo, il terzo possa vantare diritti sulle piantagioni tali da opporsi al proprietario del suolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove o della consulenza tecnica, se la Corte di merito ha motivato in modo coerente e non illogico il proprio dissenso.
  • Chi si oppone alla consegna o al rilascio di un bene in forza di un titolo esecutivo opponibile erga omnes deve provare un autonomo titolo reale o di godimento che giustifichi la detenzione o il possesso; in mancanza, difetta l’interesse e la legittimazione a contestare la pretesa del titolare.
  • La normativa speciale sui contratti agrari ultranovennali deroghi alla forma scritta e, nei rapporti interni, alla trascrizione, ma non elimina le regole dell’espropriazione forzata: nei confronti del creditore procedente il contratto è opponibile solo se munito di data certa anteriore al pignoramento e, se non trascritto, nei limiti temporali di legge.
  • Il giudice di merito può disattendere le conclusioni del consulente tecnico quando il metodo seguito o il valore attribuito al bene non risultino adeguatamente supportati dalle risultanze istruttorie; tale scelta è censurabile in cassazione solo per macroscopici vizi motivazionali o violazioni di legge.
  • L’accertamento della mancanza di un titolo valido in capo a chi rivendichi un diritto sul bene comporta, sul piano logico-giuridico, la conferma della validità ed efficacia del titolo del proprietario-aggiudicatario, salvo specifiche doglianze ammissibili nei limiti del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniCompravendita
RamiDiritti realiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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