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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6196/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro due fideiussori per i saldi passivi maturati dalla società garantita nei rapporti bancari. Durante il giudizio di opposizione la società debitrice era fallita; il Tribunale aveva confermato il decreto nei confronti dei soli garanti, mentre la domanda contro la società era divenuta improcedibile. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 17 luglio 2015, aveva respinto il gravame dei garanti, ritenendo attendibili le conclusioni del CTU e non fondate le contestazioni sul contraddittorio per la presenza del consulente di parte all’inizio delle operazioni e per lo scambio di osservazioni e chiarimenti. I garanti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 101, 332 e 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società fallita; 2) violazione degli artt. 101 e 111 c.p.c. per avere la Corte d’appello deciso nei confronti della mandataria subentrata senza il consenso delle parti all’estromissione dell’originaria contraddicente; 3) violazione dell’art. 120 TUB, della L. 108/1996, dell’art. 1815 c.c., delle norme sull’ammissibilità di nuovi documenti in appello e sul contraddittorio nella CTU, in relazione ai conteggi bancari e alla dedotta usurarietà dei tassi. La sentenza non indica l’importo ingiunto né i periodi o i tassi contestati.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è infondato: dopo il fallimento della debitrice, la domanda ordinaria nei suoi confronti era improcedibile e non sussisteva quindi l’obbligo di integrare il contraddittorio; la pretesa doveva essere fatta valere nel concorso fallimentare. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: i ricorrenti non hanno indicato analiticamente i documenti sui quali la Corte d’appello aveva fondato la successione nella titolarità del credito e nella legittimazione processuale, né spiegato l’inidoneità di ciascuno. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché riproponeva contestazioni già respinte senza confrontarsi con le ragioni della decisione; la Corte d’appello aveva rilevato sia l’effettivo contraddittorio durante la CTU, sia l’assenza di conteggi e contestazioni analitiche idonei a sostenere la dedotta applicazione di tassi usurari o a giustificare un’ulteriore consulenza. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 8.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’eventuale raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 101, 332 e 331 c.p.c.

    Ne discende che, essendo la domanda nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. divenuta improcedibile a seguito del suo fallimento e della susseguente interruzione del processo, non incombeva alla Corte d’Appello alcun obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti della società in relazione alla quale, stante la vis acttractiva del foro fallimentate, ogni statuizione doveva ritenersi previamente inammissibile ovvero, diversamente, improcedibile.

    Il fallimento intervenuto durante l’opposizione rende improcedibile la domanda ordinaria verso la società fallita e, di conseguenza, esclude l’obbligo di integrare il contraddittorio nei suoi confronti nel giudizio relativo alla pretesa azionata contro i fideiussori.

  • L. Fall., art. 95, comma 3

    nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di “sentenza impugnabile”, esplicitamente richiesta dalla L. Fall., art. 95, comma 3, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica.

    Il creditore munito di un decreto ingiuntivo non definitivo, quando il debitore è dichiarato fallito durante l’opposizione, deve far valere la propria pretesa mediante domanda di ammissione al passivo; il decreto non è opponibile alla procedura perché non ha natura di sentenza impugnabile ai sensi della norma.

  • artt. 101 e 111 c.p.c.

    E poichè nella sua illustrazione i ricorrenti sono venuti meno a siffatto onere limitandosi ad una rimostranza del tutto generica, il motivo deve reputarsi non autosufficiente e conseguentemente inammissibile.

    La censura di violazione del contraddittorio e delle regole processuali sul subentro della parte non può essere esaminata in cassazione se il ricorrente non specifica e documenta gli atti e i documenti sui quali si fonda la contestazione.

  • art. 120 TUB

    Ed invero mentre la sentenza si dà cura di dare atto, a confutazione della lamentata violazione delle norme sul contraddittorio, “della riscontrata presenza del CTP al momento dell’inizio delle operazioni e del documentato scambio tra CTP e CTU di osservazioni e chiarimenti” e, quanto alle altre doglianze, di precisare che “in carenza di uno specifico conteggio e di una analitica contestazione dei calcoli eseguiti dal CTU, la conclusione cui giungono gli opponenti con riferimento al saldo di conto corrente, secondo cui si sarebbe verificata la presenza di un tasso usurario nei periodi giusto coincidenti con i trimestri per cui non sono stati depositati estratti conto… sfugge a qualsiasi controllo per l’assenza di dati di supporto e di indicazione del tasso che assume applicato dalla banca, così da rendere assolutamente esplorativa la nomina di un altro ctu”, il motivo, al contrario, si limita a reiterare le ragioni di contestazione già sottoposte al vaglio del giudice di merito e da questo disattese, sicchè, sottraendosi in tal modo al confronto con le ragioni della decisione, esso oblitera manifestamente il principio della specificità del ricorso e si rende perciò inammissibile.

    La Corte non formula una regola sostanziale sull’art. 120 TUB, ma dichiara inammissibile la censura che lo invoca perché non specifica i conteggi e non si confronta con la motivazione di merito; una contestazione di usurarietà priva di dati di supporto non consente il controllo dei calcoli né giustifica una consulenza meramente esplorativa.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108

    Ed invero mentre la sentenza si dà cura di dare atto, a confutazione della lamentata violazione delle norme sul contraddittorio, “della riscontrata presenza del CTP al momento dell’inizio delle operazioni e del documentato scambio tra CTP e CTU di osservazioni e chiarimenti” e, quanto alle altre doglianze, di precisare che “in carenza di uno specifico conteggio e di una analitica contestazione dei calcoli eseguiti dal CTU, la conclusione cui giungono gli opponenti con riferimento al saldo di conto corrente, secondo cui si sarebbe verificata la presenza di un tasso usurario nei periodi giusto coincidenti con i trimestri per cui non sono stati depositati estratti conto… sfugge a qualsiasi controllo per l’assenza di dati di supporto e di indicazione del tasso che assume applicato dalla banca, così da rendere assolutamente esplorativa la nomina di un altro ctu”, il motivo, al contrario, si limita a reiterare le ragioni di contestazione già sottoposte al vaglio del giudice di merito e da questo disattese, sicchè, sottraendosi in tal modo al confronto con le ragioni della decisione, esso oblitera manifestamente il principio della specificità del ricorso e si rende perciò inammissibile.

    La deduzione di applicazione di interessi usurari deve essere specifica e sostenuta da conteggi e dati che consentano di verificare i tassi applicati; nel caso, la censura è stata dichiarata inammissibile perché priva di tale supporto e non confrontata con la motivazione impugnata.

  • art. 1815 c.c.

    Ed invero mentre la sentenza si dà cura di dare atto, a confutazione della lamentata violazione delle norme sul contraddittorio, “della riscontrata presenza del CTP al momento dell’inizio delle operazioni e del documentato scambio tra CTP e CTU di osservazioni e chiarimenti” e, quanto alle altre doglianze, di precisare che “in carenza di uno specifico conteggio e di una analitica contestazione dei calcoli eseguiti dal CTU, la conclusione cui giungono gli opponenti con riferimento al saldo di conto corrente, secondo cui si sarebbe verificata la presenza di un tasso usurario nei periodi giusto coincidenti con i trimestri per cui non sono stati depositati estratti conto… sfugge a qualsiasi controllo per l’assenza di dati di supporto e di indicazione del tasso che assume applicato dalla banca, così da rendere assolutamente esplorativa la nomina di un altro ctu”, il motivo, al contrario, si limita a reiterare le ragioni di contestazione già sottoposte al vaglio del giudice di merito e da questo disattese, sicchè, sottraendosi in tal modo al confronto con le ragioni della decisione, esso oblitera manifestamente il principio della specificità del ricorso e si rende perciò inammissibile.

    La decisione non interpreta nel merito l’art. 1815 c.c.; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile insieme alle altre contestazioni sul calcolo degli interessi, perché generica e priva di dati analitici.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

    Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato, nella misura prevista dalla norma.

Massime di principio

  • Quando il debitore ingiunto è dichiarato fallito mentre è pendente l’opposizione a decreto ingiuntivo e il decreto non è ancora definitivo, il creditore deve far valere la pretesa nella procedura concorsuale mediante domanda di ammissione al passivo; la domanda ordinaria contro il debitore fallito diviene improcedibile e non è necessario integrare il contraddittorio nei suoi confronti nel giudizio proseguito verso altri obbligati.
  • Il ricorrente per cassazione che contesti la legittimazione o il subentro processuale di un soggetto deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti e spiegare l’inidoneità di ciascuno a provare la successione dedotta; una censura generica è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La contestazione di interessi usurari e dei conteggi di un rapporto bancario deve individuare analiticamente i calcoli contestati e fornire dati sufficienti a consentire il controllo dei tassi e dei saldi; una doglianza priva di tale supporto non rende verificabile la pretesa e non giustifica una consulenza tecnica d’ufficio esplorativa.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata: la mera reiterazione delle contestazioni già respinte dal giudice di merito, senza confutare le ragioni della pronuncia, non soddisfa il requisito di specificità.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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