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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6314/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Firenze, con ricorso del 20 aprile 2015, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di 1.250 euro per l’irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione, svoltosi davanti alla Corte d’appello di Perugia, in Cassazione e nella fase esecutiva davanti al Tribunale di Roma, per complessivi quattro anni e quattro mesi. Il consigliere delegato aveva riconosciuto un ritardo di un anno e otto mesi, rispetto a una durata ragionevole di due anni e sei mesi, liquidando 1.050 euro. In seguito all’opposizione del Ministero, la Corte d’appello di Firenze, con decreto collegiale del 15 dicembre 2015, aveva rigettato integralmente la domanda: aveva escluso dal computo il periodo tra il provvedimento di cognizione e l’impugnazione in Cassazione e quello tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione; aveva inoltre ritenuto che la durata delle fasi processuali computabili non eccedesse il termine ragionevole. La ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo, denunciando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, ha sostenuto che dovesse essere conteggiato anche il periodo tra la decisione definitiva in cognizione e la conclusione dell’esecuzione, richiamando l’unitarietà delle fasi e il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione. Con il secondo, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, ha contestato la mancata compensazione delle spese, in ragione del mutamento giurisprudenziale, e la scelta dello scaglione tariffario, sostenendo che dovesse aversi riguardo ai 1.050 euro riconosciuti dal primo decreto anziché ai 1.250 euro domandati.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo, ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 19833/2019: la fase di cognizione e quella esecutiva possono essere considerate unitariamente ai fini dell’indennizzo Pinto, ma non costituisce tempo del processo l’intervallo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione. Tale intervallo può eventualmente integrare un autonomo pregiudizio da ritardo nell’esecuzione, non indennizzabile con il rimedio interno della L. n. 89 del 2001; il termine di 120 giorni non incide sul computo della ragionevole durata. La Corte d’appello aveva quindi correttamente conteggiato le fasi processuali e ritenuto che non fosse superata la durata ragionevole. Sul secondo motivo, la Cassazione ha confermato che la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, in caso di rigetto della domanda, il valore della controversia ai fini della liquidazione è quello della somma domandata: 1.250 euro. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89 del 2001

    Ne discende che, poichè nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2, non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

    Ai fini dell’indennizzo per irragionevole durata, cognizione ed esecuzione sono valutabili unitariamente, ma il periodo di inerzia tra la definitività della cognizione e l’avvio dell’esecuzione non è tempo del processo rilevante per l’indennizzo previsto dalla legge Pinto; può costituire un autonomo pregiudizio da ritardo nell’esecuzione.

  • art. 4 L. n. 89 del 2001

    Quindi il concetto di “decisione definitiva” al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, deve essere riferito alla definitività della decisione che conclude la fase di esecuzione eventualmente azionata dal creditore, senza che l’inerzia eventualmente protrattasi fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio di quella esecutiva possa ridondare in pregiudizio del creditore, impedendogli di ottenere l’indennizzo integrale per l’irragionevole durata anche del processo di merito a suo tempo definito.

    Quando il debitore è lo Stato, il termine di decadenza per l’azione Pinto si collega, se è stata avviata l’esecuzione, alla definitività della decisione che conclude tale fase; l’inerzia tra la cognizione definitiva e l’avvio dell’esecuzione non preclude la domanda di indennizzo per la durata irragionevole del processo di cognizione.

  • art. 2, comma 1, L. n. 89 del 2001

    E’ poi intervenuta la sentenza n. 9142/2016, sempre delle Sezioni Unite che ha temperato il principio dell’unitarietà delle fasi (di cognizione ed esecuzione), riconoscendolo unicamente nel caso in cui la parte di un processo civile concluso con il riconoscimento di un diritto avesse iniziato entro il termine di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, la fase esecutiva.

    La tutela interna prevista dall’art. 2, comma 1, è diretta a indennizzare i tempi del processo, nelle fasi di cognizione e di esecuzione, e non il distinto ritardo nell’adempimento successivo alla decisione definitiva.

  • art. 2-bis L. n. 89 del 2001

    Ed invero, il giudice dell’opposizione, nel considerare unitariamente la fase di cognizione e quella di esecuzione si è pienamente uniformato ai principi espressi in punto di unitarietà delle fasi sopra fissati, escludendo che la durata del processo ulteriore a quella indicata come ragionevole (in anni due mesi sei e giorni cinque) superasse la soglia minima prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis.

    La durata ragionevole va confrontata con il tempo delle fasi processuali computabili; nel caso deciso il termine indicato era di due anni, sei mesi e cinque giorni e non risultava superato.

  • art. 491 c.p.c.

    Ancora, quanto alla questione dell’inizio del procedimento esecutivo, le Sezioni Unite hanno ribadito che non può che rilevare la data della notifica del pignoramento ai sensi dell’art. 491 c.p.c., come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte – Cass. n. 12690/2017 – non potendo certo riconoscersi alcun valore alla data di notifica del titolo esecutivo e/o del precetto, proprio in relazione alla natura neutra di tali atti rispetto all’inizio della fase esecutiva che va invece collegata alla disposizione processuale presente nel codice di procedura civile appena richiamata.

    La fase esecutiva ha inizio con la notificazione del pignoramento; la notificazione del titolo esecutivo o del precetto non determina l’avvio della fase ai fini del computo della durata.

  • art. 91 c.p.c.

    La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione-cfr., da ultimo, Cass. n. 11329/2019.

    La regolazione delle spese secondo soccombenza non è censurabile per il solo fatto che il giudice non abbia compensato le spese o non abbia motivato espressamente la scelta di non farlo.

  • art. 92 c.p.c.

    La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione-cfr., da ultimo, Cass. n. 11329/2019.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto a motivare specificamente il mancato esercizio di tale facoltà.

  • art. 6, comma 1, quarto periodo, D.M. n. 55 del 2014

    l’art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con D.M. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all’accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell’ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore

    Nei giudizi di pagamento di somme, il valore rilevante per la liquidazione degli onorari è la somma attribuita quando la domanda è accolta, anche parzialmente; se la domanda è rigettata, è invece la somma domandata.

  • art. 14 D.L. n. 669 del 1996

    Le Sezioni Unite hanno poi avuto modo di affrontare la questione attinente alla rilevanza del termine di 120 giorni di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, conv. dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini della durata ragionevole del processo, osservando che detto termine, pur ponendosi in una prospettiva diversa rispetto alla specificità della procedura liquidatoria degli indennizzi per equa riparazione della non ragionevole durata del processo rispetto alle procedure di pagamento degli altri debiti della p.a. (Corte Cost. n. 135/2018) laddove impedisce prima del suo decorso l’azione esecutiva, potrà eventualmente rilevare come ritardo nell’esecuzione, dando luogo all’indennizzo autonomamente richiedibile innanzi alla Corte Edu, non potendo in alcun modo produrre un effetto incidente sul tema della ragionevole durata del processo successivamente promosso nè sullo spatium adimplendi che la giurisprudenza nazionale, in modo coerente con quella della Corte Edu, ha riconosciuto allo Stato per l’esecuzione del pagamento dell’indennizzo.

    Il termine di 120 giorni, pur differendo l’azione esecutiva contro la pubblica amministrazione, non incide sul computo della durata ragionevole del processo né sul termine concesso allo Stato per adempiere; può eventualmente rilevare come ritardo nell’esecuzione.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    l’esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l’abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell’art. 6 (si veda anche Bourdov c. Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, p. 65, CEDU 2009)

    La tutela convenzionale della ragionevole durata comprende, in linea generale, anche l’esecuzione della decisione; nel caso di debitore pubblico, tuttavia, il ritardo nell’adempimento può costituire un pregiudizio autonomo rispetto alla durata del processo indennizzabile secondo la legge Pinto.

Massime di principio

  • Nel procedimento Pinto, cognizione ed esecuzione possono essere valutate come fasi di un unico processo, ma il periodo tra la definitività della cognizione e l’avvio dell’esecuzione non costituisce tempo del processo rilevante per l’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001.
  • Quando debitore dell’obbligo riconosciuto in giudizio è lo Stato, il ritardo nell’adempimento successivo al termine concesso per pagare può integrare un pregiudizio autonomo da ritardo nell’esecuzione; in assenza di un rimedio interno, esso non è indennizzabile attraverso l’azione Pinto relativa alla durata del processo.
  • Ai fini dell’individuazione dell’inizio della fase esecutiva, rileva la notificazione del pignoramento, non la notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
  • Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione non modifica il computo della durata ragionevole del processo e non incide sullo spatium adimplendi riconosciuto allo Stato.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la condanna alle spese secondo soccombenza non è censurabile per la sola mancanza di una motivazione espressa sul mancato ricorso alla compensazione.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi nei giudizi di pagamento di somme, in caso di rigetto della domanda il valore della controversia va determinato sulla somma richiesta, mentre, in caso di accoglimento anche parziale, va determinato sulla somma attribuita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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