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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6309/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Le attrici, qualificandosi proprietarie di un alloggio, avevano chiesto al Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, di dichiarare nullo, invalido o inopponibile nei loro confronti il contratto di vendita dell’immobile stipulato tra le venditrici e gli acquirenti, oltre al risarcimento dei danni. Gli acquirenti avevano opposto di avere acquistato il bene per usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. Il Tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo maturata l’usucapione abbreviata e prescritte le pretese risarcitorie; la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1466/2014 depositata il 19 novembre 2014, aveva confermato il rigetto. In Cassazione i proprietari hanno articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 1478, 1159, 1147, comma 2, e 2650 c.c., contestando la buona fede degli acquirenti, l’idoneità del titolo e la continuità delle trascrizioni, anche alla luce della dichiarazione di successione presentata dopo il rogito; (2) violazione degli artt. 2697 e 2941 c.c., censurando la prescrizione del risarcimento per perdita della proprietà e sostenendo che la condotta delle venditrici in una causa iniziata nel 1985 integrasse dolo impeditivo della prescrizione, nonché che il termine decorresse dalla conoscenza effettiva del danno; (3) violazione dell’art. 2947 c.c. in relazione alla prescrizione dell’indennità di occupazione, richiamando diffide del 1977 e 1978 e la pendenza della causa avviata nel 1985. La venditrice ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese di primo grado, lamentando l’errata applicazione dell’art. 92 c.p.c. nella versione successiva alla riforma del 2009.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale. Sul primo motivo ha ritenuto che il richiamo del Tribunale all’art. 1478 c.c. fosse un’osservazione ipotetica e non la ragione della decisione, fondata invece sull’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. Il titolo è astrattamente idoneo se avrebbe trasferito il diritto qualora il venditore ne fosse stato titolare; la continuità delle trascrizioni e gli elementi inerenti all’acquisto a domino non escludono tale requisito nell’acquisto a non domino. La contestazione della buona fede si risolveva inoltre in una diversa valutazione dei fatti, mentre i giudici di merito avevano valorizzato l’affidamento degli acquirenti, profani, sul notaio rogante e sulle verifiche connesse alla sua funzione. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato la prescrizione del risarcimento: l’illecito era divenuto oggettivamente percepibile con la vendita e il possesso pubblico e pacifico degli acquirenti; le attrici avevano effettuato accertamenti ipocatastali soltanto nel 2001, benché la trascrizione risalisse a quasi vent’anni prima e l’evidenza catastale fosse presente da oltre sei anni. Non è stato ravvisato il dolo richiesto dall’art. 2941 c.c. per sospendere la prescrizione; la censura chiedeva una nuova valutazione del merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché le diffide e le conclusioni della causa del 1985 non erano state trascritte né ne era stata indicata la collocazione nel fascicolo; la causa del 1985, secondo la sentenza impugnata, riguardava il rilascio e non l’indennità di occupazione. È stato rigettato anche il ricorso incidentale: alla causa, iniziata nel 2001, si applicava ratione temporis la formulazione dell’art. 92 c.p.c. anteriore alla riforma del 2009, e la motivazione della Corte d’appello sulla compensazione non era palesemente erronea né sindacabile in legittimità. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale; i ricorrenti principali sono stati condannati in solido a pagare agli altri controricorrenti euro 6.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 1159 c.c.

    Difatti la Corte territoriale ha puntualizzato che il concetto giuridico di “titolo astrattamente idoneo” previsto dalla norma evocata implica solo che il contratto, posto in essere, era idoneo al trasferimento del diritto qualora il venditore ne fosse stato titolare – Cass. sez. 2 n 21227/10, Cass. sez. 2 n 24170/13 -.

    Per l’usucapione abbreviata, il titolo deve essere astrattamente idoneo a trasferire il diritto, ossia deve poter produrre tale effetto se il venditore ne fosse stato titolare; la mancanza di titolarità del venditore non rende di per sé inidoneo il titolo ai fini dell’art. 1159 c.c.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Anche con riguardo alla statuizione del Collegio ligure in punto esclusione del dolo richiesto ex art. 2941 c.c., n. 8 per la sospensione del decorso della prescrizione, parte impugnante si limita a contrapporre propria ricostruzione valutativa della questione così chiedendo – inammissibilmente – a questa Corte di legittimità apprezzamento circa il merito della questione.

    La sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c. richiede il dolo previsto dalla norma; la sua sussistenza, se accertata dai giudici di merito, non può essere rimessa alla Cassazione mediante la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 2947 c.c.

    Dunque la Corte genovese ha operato pieno apprezzamento degli elementi fattuali richiesti per ritenere sorto il danno, anche secondo l’arresto giurisprudenziale richiamato in ricorso,posto che l’illecito – la vendita di bene non proprio – s’era ” manifestato all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibilie ” a prescindere da ogni condotta e situazione psicologica del danneggiato.

    Ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento, rileva la manifestazione esteriore dell’illecito, quando esso diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile, indipendentemente dalla condotta o dalla situazione psicologica del danneggiato.

  • art. 92 c.p.c.

    L’errore commesso dalla B. va individuato appunto al cenno dell’operatività nella presenta causa, che ebbe avvio nel 2001, della nuova formulazione del disposto ex art. 92 c.p.c. in quanto – ratione temporis – alla presente causa trova applicazione la norma ex art. 92 c.p.c. vigente al momento del suo inizio, L. n. 69 del 2009, ex art. 58.

    La disciplina dell’art. 92 c.p.c. applicabile alla compensazione delle spese è quella vigente al momento di inizio della causa, secondo la regola temporale richiamata dall’art. 58 della legge n. 69 del 2009.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte e dei ricorrenti che dell’impugnante incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso e ricorso incidentale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto delle impugnazioni, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale.

Massime di principio

  • Ai fini dell’usucapione abbreviata, il titolo è astrattamente idoneo quando sarebbe stato capace di trasferire il diritto se il venditore ne fosse stato titolare; i requisiti propri dell’acquisto a domino, come la continuità delle trascrizioni, non sono di per sé ostativi all’acquisto a non domino fondato sull’art. 1159 c.c.
  • La buona fede degli acquirenti ai fini dell’usucapione abbreviata va apprezzata in concreto; può essere valorizzato l’affidamento di acquirenti profani sulle verifiche e sull’attività del notaio rogante, tenuto conto delle circostanze del caso.
  • La prescrizione del risarcimento decorre quando l’illecito si manifesta all’esterno e diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile, senza che la decorrenza dipenda dalla conoscenza soggettiva del danneggiato.
  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso richiede la prova del dolo previsto dall’art. 2941, n. 8, c.c.; la censura in Cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
  • La censura di legittimità che si fonda su documenti o atti processuali deve indicarne specificamente il contenuto rilevante e la collocazione; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La disciplina dell’art. 92 c.p.c. applicabile alla compensazione delle spese si individua in base al momento di inizio della causa; la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione non è sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione non palesemente erronea.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaPrescrizioneOnere della prova

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