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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6308/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (destinataria della sanzione)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva irrogato alla destinataria, per sé e nella qualità di presidente e legale rappresentante dell’ente conferente, una sanzione di Euro 122.497,50 per aver conferito a un docente universitario incarichi retribuiti di collaborazione professionale senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e per non aver comunicato i compensi, in relazione alle violazioni dell’art. 53, commi 9 e 11, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4325 del 2014, aveva accolto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 82671; la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 494/2016 depositata il 13 giugno 2016, aveva rigettato l’appello dell’amministrazione. In cassazione l’amministrazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 53, commi 7 e 9, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., contestando che un’autorizzazione rilasciata successivamente potesse valere come autorizzazione preventiva; con il secondo ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la contestazione riguardasse anche il periodo fino al 2008, che la deliberazione universitaria del 28 luglio 2008 fosse inidonea a autorizzare retroattivamente l’incarico e che non potesse configurarsi un’autorizzazione implicita o tacita tra enti distinti. La destinataria ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a sei motivi.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha rilevato che l’ordinanza-ingiunzione contestava la violazione dell’art. 53, comma 9, soltanto per l’incarico svolto nel 2009: nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il thema decidendum è delimitato dal provvedimento sanzionatorio, sicché le censure relative all’autorizzazione per il periodo 2007-2008 erano irrilevanti. La doglianza di omesso esame era inoltre inammissibile nella parte in cui riguardava un profilo giuridico, anziché un fatto storico, e comunque non incideva sulla delimitazione temporale della contestazione. Quanto all’incarico del 2009, la decisione d’appello era sorretta anche dall’autonoma ratio secondo cui le circostanze del caso escludevano la coscienza e volontà della condotta o integravano un incolpevole errore di fatto o di diritto; tale ratio non era stata specificamente censurata. Poiché le rationes autonome non erano state tutte impugnate, non occorreva esaminare nel merito le censure rivolte alla restante motivazione. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. L’amministrazione ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 9, D.Lgs. n. 165/2001

    Trattandosi di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il thema decidendum è perimetrato dal provvedimento sanzionatorio che, nel caso in esame, come si è detto, fa riferimento soltanto all’incarico svolto nell’anno 2009.

    Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’oggetto della controversia è delimitato dalla contestazione contenuta nel provvedimento sanzionatorio; non possono quindi assumere rilievo le violazioni riferite a periodi non inclusi nell’ordinanza-ingiunzione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura, peraltro inammissibile strutturalmente in quanto l’omesso esame denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve riguardare un fatto storico, non un punto o un profilo giuridico (ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), ha ad oggetto l’affermazione della Corte d’appello (pag. 7 della sentenza) secondo cui la stessa Agenzia delle entrate avrebbe ritenuto valida l’autorizzazione “ora per allora”, dal momento che non aveva contestato alcuna violazione relativamente al periodo 2007-2008.

    Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di un punto o profilo giuridico.

Massime di principio

  • Nell’opposizione a sanzione amministrativa, il thema decidendum è delimitato dal provvedimento sanzionatorio; le contestazioni riferite a condotte o periodi estranei alla violazione in esso individuata non sono rilevanti per decidere la controversia.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo deve riferirsi a un fatto storico, principale o secondario, e non alla mancata valutazione di un punto o profilo giuridico.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a giustificarla, il ricorso per cassazione è scrutinabile nel merito solo se censura specificamente tutte le rationes: la mancata impugnazione di una ratio autonoma lascia ferma la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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