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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6302/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consigli notarili)

La controversia

La ricorrente, iscritta al Consiglio notarile di Pesaro-Urbino, impugnò davanti alla Corte d’appello di Ancona il provvedimento del CO.RE.DI. Marche e Umbria che le aveva inflitto una sanzione pecuniaria di 15.000 euro per condotte ritenute contrarie alla deontologia professionale. La Corte d’appello, con decreto depositato il 12 marzo 2018, accolse l’opposizione soltanto quanto all’inapplicabilità della continuazione, ma mantenne la sanzione nella stessa misura e respinse le altre contestazioni. La notaia propose ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omessa indicazione, nel provvedimento disciplinare, dei mezzi d’impugnazione; 2) difetto di legittimazione del Presidente del Consiglio notarile di Ancona, poiché la ricorrente era iscritta a Pesaro-Urbino, e distinzione tra iniziativa e promovimento dell’azione disciplinare; 3) asserita violazione delle regole sull’onere della prova e insussistenza dell’illecito relativo alla stipula di numerosi atti fuori sede nei giorni in cui avrebbe dovuto assicurare la presenza nella sede assegnata; 4) contestazione dell’accertamento di rogiti frettolosi presso studi di altri professionisti e dell’utilizzo di procacciatori, nonché della valutazione degli elementi documentali e del richiamo alle fatture emesse nei confronti dei professionisti; 5) censura della misura della sanzione, sostenendo che le violazioni derivassero da una condotta unica e dovessero essere sanzionate una sola volta; 6) dedotta rilevanza della disciplina successiva sulla concorrenza, che avrebbe reso lecite le condotte contestate; 7) violazione del diritto di difesa e omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla valutazione delle prove. La ricorrente aveva inoltre sostenuto che gli atti rogati fuori sede non presentavano errori e che non era provata l’effettiva attività di procacciamento.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti e sette i motivi. Ha escluso che la mancata indicazione dei mezzi d’impugnazione invalidasse il procedimento, rilevando che la disciplina notarile speciale regolava l’avvio e lo svolgimento dell’azione disciplinare e che la legge generale si applicava solo in assenza di una disposizione specifica. Ha riconosciuto la legittimazione concorrente del Presidente del Consiglio notarile del luogo in cui erano stati commessi gli illeciti, anche se la professionista era iscritta a un diverso Consiglio. Quanto agli illeciti, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse valutato documenti e repertori prodotti dai Consigli notarili e che la ricorrente non avesse dimostrato le speciali circostanze che avrebbero giustificato la mancata presenza nella sede assegnata o le modalità operative contestate; l’assenza di errori negli atti non era pertinente rispetto all’addebito relativo alla presenza in sede. Le censure sui rogiti frettolosi e sui procacciatori miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione; la disciplina IVA non era stata applicata come regola violata, ma il dato delle fatture era stato considerato quale elemento probatorio. La sanzione non doveva essere ridotta: accertate due violazioni e non applicabile la continuazione, poteva essere irrogata una sanzione per ciascuna, e l’importo complessivo rientrava nei limiti edittali. La disciplina successiva più favorevole non era applicabile, dovendosi fare riferimento alla normativa vigente al momento dei fatti. Infine, non risultavano né una violazione delle regole processuali sulla prova né uno specifico fatto storico decisivo omesso, e il riesame richiesto riguardava il merito. La ricorrente è stata condannata a rifondere a ciascuno dei due Consigli notarili 4.300 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%; è stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 153 L. 89/1913

    Dunque è positivamente previsto dalla legge che – anche – il Presidente del Collegio notarile competente in relazione al luogo in cui furono poste in essere le condotte illecite sia abilitato al promovimento dell’azione disciplinare avanti il COREDI, e nella specie detto soggetto era effettivamente il Presidente del Collegio notarile di Ancona.

    La norma attribuisce legittimazione al promovimento dell’azione disciplinare anche al Presidente del Consiglio notarile competente per il luogo di commissione dell’illecito, in concorrenza con la legittimazione già prevista dalla disciplina notarile.

  • art. 93-ter L. 89/1913

    La norma posta nel 2012 non entra in conflitto con la disposizione del 2006 ex art. 93 ter legge notarile, poichè amplia la previsione di questa e non incide sulla sua operatività, ponendo in essere una legittimazione concorrente come riconosciuto al Procuratore della Repubblica.

    La previsione introdotta successivamente amplia, senza sopprimerla, la legittimazione contemplata dall’art. 93-ter, configurando una legittimazione concorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Onere probatorio proprio del professionista stante la prossimità della prova per una condotta eccezionale rispetto all’obbligo legale e deontologico non rispettato.

    Una volta documentata la condotta contraria all’obbligo legale e deontologico, spetta al professionista provare le circostanze eccezionali che avrebbero giustificato la condotta, quando la relativa prova è nella sua prossimità.

  • art. 147 L. 89/1913

    La censura non ha pregio giuridico e perchè le violazioni disciplinarmente rilevanti contestate sono due, sicchè la sanzione in difetto d’applicabilità dell’istituto della continuazione deve applicarsi sanzione per ognuna delle contestazioni accertate e perchè comunque la sanzione irrogata, siccome riconosce la stessa F., rientra nell’ambito edittale della facoltà di tassazione riconosciuta al Giudice.

    In assenza di continuazione, le violazioni disciplinari accertate sono sanzionate ciascuna autonomamente; la misura è legittima se rientra nell’intervallo edittale riconosciuto al giudice.

  • art. 385 c.p.c.

    Al rigetto del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna della Dott.ssa F. alla rifusione verso ciascuno dei Collegi notarili costituiti delle spese di patrocinio e difesa afferenti questo giudizio di legittimità tassate in Euro 4.300,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti resistenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La legittimazione a promuovere l’azione disciplinare notarile può spettare, in via concorrente, anche al Presidente del Consiglio notarile del luogo in cui è stato commesso l’illecito, pur quando il notaio sia iscritto presso un diverso Consiglio.
  • Quando gli elementi documentali dimostrano una condotta contraria a un obbligo legale o deontologico, il professionista deve provare le circostanze eccezionali che, secondo la disciplina applicabile, avrebbero giustificato la condotta, soprattutto se la prova è nella sua disponibilità o prossimità.
  • L’assenza di errori negli atti professionali non esclude un illecito disciplinare fondato sulla violazione di un distinto obbligo di presenza e assistenza nella sede assegnata.
  • Le censure che sollecitano una diversa lettura dei documenti e delle risultanze probatorie, senza individuare una violazione di legge o uno specifico fatto storico decisivo omesso, non consentono in cassazione un nuovo apprezzamento del merito.
  • In assenza dell’applicabilità della continuazione, le diverse violazioni disciplinari accertate possono essere sanzionate autonomamente; la sanzione complessiva è legittima se rientra nei limiti edittali.
  • Nel procedimento disciplinare, la disciplina sostanziale successiva più favorevole non si applica ai fatti commessi anteriormente, dovendosi fare riferimento alla normativa vigente al momento della condotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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