Cassazione Civile, Sentenza n. 6310/2020 del 05/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente sanzionatore)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza-ingiunzione n. 27/2013, con cui l’AVEPA aveva applicato una sanzione pecuniaria di Euro 356.632,00 per tre contestazioni relative a superfici vitate: impianto di vigneti senza autorizzazione e senza diritti di nuovo impianto; detenzione di una superficie vitata superiore a 0,1 ettari senza le comunicazioni prescritte; mancata estirpazione, entro il 31 dicembre 2008, di vigneti impiantati dopo il 31 agosto 1998 senza i corrispondenti diritti. Gli interessati sostenevano che le medesime condotte fossero già state sanzionate con l’ordinanza n. 48/2010, poi annullata dal Giudice di pace di Verona con sentenza n. 170/2013, passata in giudicato, per prescrizione. Nel ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, hanno denunciato: (1) violazione del giudicato esterno, assumendo che la precedente pronuncia avesse accertato l’identità dei fatti e la natura istantanea dell’illecito e impedisse nuove sanzioni; (2) violazione delle norme sulla prescrizione e delle disposizioni sanzionatorie, sostenendo che gli illeciti fossero istantanei e prescritti; (3) violazione dell’art. 28 della L. 689/1981, perché la sanzione per l’impianto abusivo sarebbe stata applicabile soltanto alle annualità non prescritte e, secondo i ricorrenti, per un importo non superiore a Euro 20.656,00; (4) omesso esame di un fatto decisivo e valutazione erronea dei dati relativi all’estensione e all’identificazione catastale delle superfici, deducendo che la base di calcolo dovesse essere ridotta e che la sanzione non potesse superare Euro 219.000,00. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto congiuntamente i primi tre motivi: l’illecito di impianto abusivo ha natura permanente, perché consiste nel mantenimento dell’impianto non autorizzato; il termine prescrizionale decorre dalla cessazione della permanenza, individuata nella rimozione materiale dell’impianto o nella contestazione, che può interrompere la permanenza e dare luogo a una nuova contestazione per il periodo successivo. Il giudicato del Giudice di pace aveva considerato prescritto il fatto fino alla primavera del 1999 e non aveva dichiarato la natura istantanea dell’illecito; non precludeva quindi la sanzione relativa alla protrazione successiva, né le contestazioni riferite ai diversi periodi considerati nell’ordinanza del 2013. La Corte ha inoltre qualificato come autonome le violazioni concernenti l’omessa comunicazione dei dati sulla superficie vitata e la mancata estirpazione entro il termine previsto, precisando che quest’ultima era configurata dalla L. 88/2009 come illecito autonomamente punibile e non come mera sanzione accessoria dell’impianto abusivo. Il quarto motivo è stato respinto: la Corte d’appello aveva esaminato il fatto relativo all’estensione delle superfici e aveva motivato sulla base del decreto dirigenziale n. 1410/2002, divenuto definitivo per mancata impugnazione; la censura sui dati catastali contrassegnati dalla lettera “P” non indicava adeguatamente dove e quando il fatto fosse stato discusso, come richiesto per il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Inoltre, l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra tale vizio quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.200,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%; è stato altresì dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Dovendosi interpretare il giudicato esterno secondo quanto risultante dal collegamento tra dispositivo e motivazione (Cass. 21165/2019; Cass. 12752/2018), non residua alcun dubbio che la pronuncia di estinzione ha avuto riguardo esclusivamente alla condotta illecita consumata fino alla primavera del 1999, avendo il Giudice assunto tale data quale dies a quo di decorrenza del relativo termine prescrizionale.
La portata del giudicato esterno si determina interpretando congiuntamente dispositivo e motivazione; nel caso concreto, il giudicato copriva soltanto la condotta riferita al periodo fino alla primavera del 1999 e non impediva di sanzionare la protrazione successiva.
art. 28 L. 689/1981
La violazione ha – quindi – carattere permanente e il relativo termine di prescrizione, sia riguardo alla violazione che alla sanzione, decorre dal momento della cessazione della permanenza che coincide con la rimozione materiale dell’impianto, o con il momento della contestazione dell’illecito, che valendo anche come atto interruttivo, conferisce all’eventuale protrazione della violazione il carattere di autonomo illecito amministrativo, ulteriormente sanzionabile (Cass. 2204/2003; Cass. 14633/2001; Cass. 4594/2000; per la cessazione della permanenza per effetto della notifica della contestazione: Cass. 143/2007; Cass. 19781/2006).
Per l’illecito amministrativo permanente, il termine prescrizionale decorre dalla cessazione della permanenza, che coincide con la rimozione materiale dell’impianto o con la contestazione; la prosecuzione successiva alla contestazione può integrare un autonomo illecito sanzionabile.
art. 2, comma 2, D.Lgs. 260/2000
Non ha dunque rilievo che l’entità della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 260 del 2000, art. 2, comma 2, sia graduata in base alle singole annualità in cui le uve ottenute dalla coltivazione delle superfici illegittimamente impiantate non siano state avviate alla distillazione. La norma, richiamando l’art. 2, par. primo, REG. CEE 1493/1999, sanziona la medesima condotta materiale (divieto di impianto viticolo non autorizzato) oggetto del precedente Reg. CE 822/1987, cui si riferiva il D.L. n. 370 del 1987, art. 4, comma 3, e quindi (salvo quanto già osservato riguardo alla varietà dei vitigni consentiti) con misure incidenti direttamente sulla produzione, anzichè sulla successiva destinazione o commercializzazione delle uve (Cass. 5427/2011), come è confermato dalla sanzione ripristinatoria accessoria dell’estirpazione degli impianti, volta – appunto all’eliminazione dell’oggetto stesso della violazione.
La graduazione della sanzione per annualità di mancata distillazione incide sulla quantificazione, ma non trasforma l’illecito di impianto non autorizzato in una serie di illeciti istantanei: resta sanzionata la condotta materiale dell’impianto viticolo abusivo.
art. 14, comma 8, L. 88/2009
La detenzione da parte del produttore di una superficie a vigneto superiore a ettari 0,1, senza ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 56, par. 3. REG. CEE 555/2008, costituisce una fattispecie sanzionatoria autonoma, integrata dall’omessa o incompleta comunicazione dei dati relativi alle superfici soggette all’obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole (art. 85, quater, par. 3), alle superfici impiantate a vite senza corrispondenti diritti di impianto posteriormente al 31 agosto 1998 o alle superfici estirpate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo (art. 188 bis, par. 1 e 2).
La violazione degli obblighi di comunicazione relativi alle superfici vitate oltre la soglia indicata costituisce un illecito autonomo, distinto dall’illecito di impianto abusivo; la sussistenza dell’impianto è un presupposto della fattispecie, non la condotta che la integra.
art. 14, commi 3 e 5, L. 88/2009
In tale contesto, la mancata estirpazione non si configurava come sanzione accessoria a contenuto ripristinatorio rispetto ad altra e diversa violazione (divieto di nuovi impianti), ma era strutturata come nuovo ed autonomo illecito e come condotta autonomamente punibile.
La mancata estirpazione delle superfici vitate abusivamente impiantate entro il termine prescritto integra, nella disciplina richiamata, un illecito autonomo e non una mera conseguenza accessoria dell’illecito originario di impianto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Come chiarito da questa Corte, la nuova previsione contempla un vizio della sentenza diverso da quelli afferenti alla motivazione, e che si traduca nell’omesso esame di un fatto materiale, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo.
Il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare una motivazione non abbastanza dettagliata o il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto rilevante è stato considerato.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
In ogni caso, l’effettiva estensione delle superfici illegittimamente vitate è stata accertata in concreto, in base alla risultanze processuali, il che è sufficiente ad escludere la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio denunciato qualora il fatto rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 8053/2014).
La Corte ha richiamato l’onere di specificità e localizzazione degli atti e dei documenti invocati nel ricorso; la censura sul fatto catastale è stata ritenuta carente perché non indicava dove e quando quel fatto fosse stato discusso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
In ogni caso, l’effettiva estensione delle superfici illegittimamente vitate è stata accertata in concreto, in base alla risultanze processuali, il che è sufficiente ad escludere la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio denunciato qualora il fatto rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 8053/2014).
La norma è richiamata, insieme all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., a fondamento degli oneri di indicazione e produzione documentale nel ricorso; la Corte ha escluso che la censura rispettasse tali requisiti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La violazione consistente nell’impianto e nel mantenimento di vigneti senza autorizzazione ha natura permanente finché permane l’impianto abusivo; la prescrizione decorre dalla rimozione materiale oppure dalla contestazione, che può interrompere la permanenza e rendere autonomamente sanzionabile la protrazione successiva.
- La graduazione della sanzione in base alle annualità di mancato avvio alla distillazione non modifica la struttura dell’illecito di impianto viticolo non autorizzato e non ne comporta la natura istantanea.
- Il giudicato esterno va interpretato coordinando dispositivo e motivazione; quando la pronuncia di annullamento per prescrizione considera soltanto un periodo determinato, non preclude la contestazione della protrazione dell’illecito permanente successiva a quel periodo.
- L’omessa o incompleta comunicazione dei dati relativi alle superfici vitate e ai prodotti costituisce fattispecie sanzionatoria autonoma rispetto all’impianto abusivo, del quale la presenza costituisce soltanto presupposto.
- La mancata estirpazione delle superfici vitate abusive entro il termine stabilito dalla legge integra un illecito autonomo e autonomamente punibile, distinto dal divieto originario di nuovo impianto.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è integrato dal mancato esame di singole risultanze istruttorie quando il fatto sia stato comunque considerato. La censura deve inoltre indicare il fatto, la fonte da cui risulta, le circostanze della sua discussione processuale e la sua decisività.
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