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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6315/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La parte privata aveva chiesto alla Corte d’appello di Firenze, con ricorso depositato il 28 aprile 2015, l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo penale svoltosi davanti al Tribunale di Perugia. Il decreto della Corte d’appello, depositato il 17 marzo 2016, aveva accolto la domanda e condannato il Ministero della Giustizia a pagare 1.000 euro, oltre interessi e spese; per le spese della fase di merito aveva tuttavia liquidato complessivamente 210 euro. Con un unico motivo, il ricorrente principale ha denunciato la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, lamentando una liquidazione inferiore ai minimi applicabili e l’omessa liquidazione del rimborso forfetario delle spese generali del 15%, dell’IVA e del contributo previdenziale. Il Ministero, con un unico motivo incidentale, ha sostenuto che la domanda di equa riparazione fosse improponibile perché nel processo penale presupposto non era stata depositata l’istanza di accelerazione prevista dall’art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della L. n. 89/2001. La parte privata aveva eccepito preliminarmente la tardività del ricorso incidentale; la Corte ha respinto l’eccezione, ritenendo tempestiva la consegna dell’atto all’UNEP il 27 giugno 2016 e irrilevante la precedente notificazione nulla eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato. Quanto al presupposto temporale, la Corte ha rilevato che la conoscenza diretta del procedimento penale risaliva al 21 settembre 2009 e che la durata ragionevole triennale non era ancora decorso all’entrata in vigore, l’11 settembre 2012, della disposizione sull’istanza di accelerazione; la domanda del 2015 ricadeva pertanto nell’ambito della norma allora applicabile, poi dichiarata incostituzionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero. Ha ritenuto decisiva la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 169/2019, che ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 2-quinquies, della L. n. 89/2001: l’istanza di accelerazione nel processo penale è una facoltà priva di effettiva efficacia acceleratoria e la sua omissione non può essere sanzionata con l’improponibilità della domanda di equa riparazione. La Corte ha invece accolto il ricorso principale. Ha affermato che nella liquidazione giudiziale delle spese il giudice deve applicare i parametri del D.M. n. 55/2014, quale disciplina speciale della liquidazione delle spese di causa, e non può scendere sotto i minimi applicabili. Per la controversia di valore compreso tra 0 e 1.100 euro, anche applicando la massima riduzione per la speciale semplicità dell’affare, il minimo indicato era pari a 286 euro, mentre erano stati liquidati 210 euro. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze. Ha dato atto che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in relazione all’impugnazione dell’amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte resta tenuta ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140, evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.

    La liquidazione giudiziale delle spese di causa deve rispettare i parametri del D.M. n. 55/2014, disciplina speciale rispetto a quella generale sui compensi professionali.

  • D.M. n. 55/2014

    La Corte resta tenuta ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140, evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.

    Il D.M. n. 55/2014 disciplina in via speciale i criteri della liquidazione giudiziale delle spese e vincola il giudice, compreso il rispetto dei minimi tabellari applicabili.

  • D.M. n. 140/2012

    La Corte resta tenuta ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140, evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.

    La disciplina generale del D.M. n. 140/2012 sui compensi professionali non prevale sui parametri speciali del D.M. n. 55/2014 per la liquidazione giudiziale delle spese di causa.

  • L. n. 89/2001, art. 2, comma 2-quinquies

    Si è quindi ritenuto che le stesse considerazioni debbano valere anche per l’istanza di accelerazione del processo penale, la quale, non diversamente dall’istanza di prelievo nel processo amministrativo, non costituisce infatti un adempimento necessario ma una mera facoltà dell’imputato e non ha – ciò che è comunque di per sè decisivo – efficacia effettivamente acceleratoria del processo.

    La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo penale non può comportare l’improponibilità della domanda di equa riparazione quando l’istanza è una mera facoltà e non è effettivamente idonea ad accelerare il procedimento; la disposizione che prevedeva tale conseguenza è stata dichiarata incostituzionale.

  • D.L. n. 83/2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 2

    Si è quindi ritenuto che le stesse considerazioni debbano valere anche per l’istanza di accelerazione del processo penale, la quale, non diversamente dall’istanza di prelievo nel processo amministrativo, non costituisce infatti un adempimento necessario ma una mera facoltà dell’imputato e non ha – ciò che è comunque di per sè decisivo – efficacia effettivamente acceleratoria del processo.

    La disposizione introdotta dal decreto-legge che subordinava l’equa riparazione al deposito dell’istanza di accelerazione è stata dichiarata incostituzionale, non potendo l’omissione di una facoltà priva di efficacia acceleratoria precludere l’indennizzo.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di accelerazione, la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117 Cost., comma 1, impone quindi il rigetto del motivo di ricorso incidentale che si fonda sulla pretesa di applicare alla fattispecie una norma ormai dichiarata illegittima.

    La subordinazione dell’equa riparazione a un adempimento formale ineffettivo è incompatibile con gli obblighi convenzionali rilevanti ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.; una volta dichiarata incostituzionale la relativa norma, non può essere applicata per respingere la domanda.

Massime di principio

  • Nella liquidazione giudiziale delle spese di causa il giudice deve attenersi ai parametri del D.M. n. 55/2014, quale disciplina speciale rispetto alle regole generali sui compensi professionali; la liquidazione non può scendere sotto il minimo applicabile, ferma la riduzione consentita per la particolare semplicità dell’affare.
  • La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo penale non giustifica l’improponibilità della domanda di equa riparazione quando l’istanza costituisce una mera facoltà e non ha efficacia effettivamente acceleratoria; la norma che prevedeva tale preclusione è stata dichiarata incostituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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