Cassazione Civile, Ordinanza n. 11805/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a un anno d'imposta anteriore al 2009, fondato sul riscontro, in una documentazione bancaria riconducibile alla cd. lista Falciani, di un conto estero cointestato al contribuente presso un istituto di credito svizzero e non dichiarato nel quadro RW. L'Ufficio ha recuperato a tassazione gli importi ritenendo che la documentazione bancaria integrasse un serio indizio della titolarità di attività finanziarie estere non dichiarate. Il contribuente ha impugnato l'accertamento e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2009, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che gli elementi valorizzati non fossero gravi, precisi e concordanti e non consentissero di presumere la titolarità del conto estero; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2009, degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'art. 3 l. n. 212/2000, contestando l'applicazione retroattiva della presunzione legale prevista dall'art. 12, comma 2, per investimenti detenuti in Stati a fiscalità privilegiata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che la documentazione riconducibile alla lista Falciani è utilizzabile nel giudizio tributario come base di una presunzione semplice, anche se acquisita in modo irrituale, salvo limiti di legge o violazione di diritti fondamentali, e che un solo elemento indiziario può essere sufficiente se grave e preciso. Ha inoltre ribadito che la presunzione legale introdotta dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta precedenti al 1° luglio 2009; tuttavia, nel caso concreto, l'accertamento resta legittimo perché la pretesa fiscale è sorretta non dalla sola presunzione legale, ma da una presunzione semplice fondata sulla scheda cliente bancaria, ritenuta significativa e ulteriormente riscontrata dalla corrispondenza dei dati personali del contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore obbligo del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
comma 2; commi 2-bis e 2-ter
La presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non retroagisce ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore; i commi 2-bis e 2-ter hanno invece natura procedimentale e si applicano secondo il principio tempus regit actum.
La prova dei redditi non dichiarati detenuti all'estero può essere fornita mediante presunzioni semplici; anche un solo elemento può bastare se grave e preciso, mentre la concordanza rileva solo quando vi siano più indizi.
La contestazione del contribuente sull'idoneità degli elementi presuntivi è stata respinta perché la Corte ha ritenuto raggiunta la prova indiziaria della titolarità del conto estero.
Richiamato dal ricorrente per contestare la retroattività, ma la Corte ha confermato che la presunzione sostanziale non si applica ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di retroattività delle norme tributarie sostanziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
direttiva 77/799/CEE
Le informazioni bancarie trasmesse tra autorità finanziarie possono essere utilizzate nel contraddittorio tributario senza preventiva verifica dell'autorità destinataria, anche se acquisite con modalità illecite, nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario sono utilizzabili, come base di presunzioni semplici, anche elementi documentali atipici o acquisiti in forme non rituali, purché non vi sia una specifica previsione di inutilizzabilità e non siano vulnerati diritti fondamentali.
- Ai fini dell'accertamento di redditi o attività finanziarie occultate all'estero, la prova può essere raggiunta anche con un solo indizio, se dotato dei requisiti di gravità e precisione; la concordanza è necessaria solo in presenza di più elementi presuntivi.
- La documentazione bancaria riconducibile alla cd. lista Falciani può costituire un serio elemento indiziario della titolarità di conti o attività finanziarie estere non dichiarate, valorizzabile dall'Amministrazione e dal giudice tributario.
- La presunzione legale di evasione introdotta dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta precedenti la sua entrata in vigore.
- L'inapplicabilità della presunzione legale non impedisce l'accertamento fiscale quando la pretesa sia sorretta autonomamente da una presunzione semplice adeguatamente motivata e riscontrata.
- La valutazione degli elementi indiziari nel giudizio tributario è autonoma rispetto all'esito del giudizio penale, che non vincola il giudice tributario in assenza di specifici e decisivi accertamenti incompatibili con la ricostruzione fiscale.
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