Cassazione Civile, Ordinanza n. 31867/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La lite nasce dalla notificazione, a una contribuente poi deceduta, di una cartella di pagamento per IRPEF 2006 e addizionali, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: (1) violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che, poiché era contestata anche la pretesa tributaria nel merito, l’agente della riscossione avrebbe dovuto chiedere e il giudice disporre la chiamata in causa dell’ente impositore; (2) violazione delle norme sul controllo formale e sullo statuto del contribuente, assumendo che, in presenza di incertezze interpretative sulla dichiarazione, fosse necessario il previo avviso bonario e il contraddittorio preventivo; (3) violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, deducendo che la mancata partecipazione dell’Agenzia delle Entrate avrebbe impedito di far valere un vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento; (4) vizio motivazionale della sentenza regionale, per avere ritenuto inammissibile perché ripetitivo il motivo di appello sulla inesistenza della pretesa tributaria e, al contempo, comunque infondato nel merito. La Corte ha respinto tutte le doglianze, ritenendo infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo e il quarto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, nelle controversie relative a cartelle o atti della riscossione, il contribuente può agire contro il concessionario o contro l’ente impositore senza litisconsorzio necessario; l’onere di chiamare in causa l’ente impositore ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999 grava sull’agente della riscossione, non sul giudice. Ha inoltre precisato che il contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 è richiesto solo in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione, circostanza esclusa in fatto dalla CTR. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il preteso vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento non era stato mai dedotto nei gradi di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato come censura di motivazione insufficiente/contraddittoria non più deducibile nel testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis anche al processo tributario. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
L’onere di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie sulla riscossione grava sull’agente della riscossione; il giudice non è tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale della dichiarazione può condurre all’iscrizione a ruolo delle somme dovute; il caso concreto non presentava profili di incertezza rilevanti tali da imporre ulteriori formalità.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il previo contraddittorio/avviso bonario è dovuto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi dichiarati.
art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sul procedimento, ma non ritenuto idoneo a mutare l’esito della controversia.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La censura relativa al vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento è stata ritenuta inammissibile perché non proposta nei gradi di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria non è più deducibile nel testo previgente; la formulazione della censura non era conforme al regime vigente ratione temporis.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le modifiche al vizio motivazionale introdotte nel 2012 si applicano anche al giudizio di legittimità in materia tributaria, non essendo questo giudizio connotato da specialità in punto di ricorso per cassazione.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha modificato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., restringendo il vizio motivazionale deducibile in cassazione.
art. 54, comma 3-bis, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
La clausola di non applicazione al processo tributario riguarda solo le disposizioni sul giudizio di appello, non il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative ad atti della riscossione, non sussiste litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore: il contribuente può scegliere contro chi agire, mentre l’eventuale chiamata in causa dell’ente impositore è onere dell’agente della riscossione se intende sottrarsi alle conseguenze della lite.
- Il contraddittorio preventivo previsto dallo statuto del contribuente non è generalizzato per tutte le iscrizioni a ruolo conseguenti alla liquidazione della dichiarazione, ma opera solo quando il controllo presenti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in mancanza, l’omissione dell’avviso bonario non invalida la pretesa.
- Una doglianza di legittimità che introduca per la prima volta un vizio dell’atto impositivo mai dedotto nei gradi di merito è inammissibile in cassazione.
- Il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile dopo la riforma del 2012, non consente più di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l’omesso esame del fatto decisivo nei limiti oggi previsti.
- Le modifiche al vizio motivazionale introdotte dal d.l. n. 83/2012 si applicano anche al giudizio tributario in cassazione, poiché il processo tributario non è speciale rispetto alle regole del ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31847/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31856/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31857/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31858/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31859/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31861/2024 del 11/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →