Cassazione Civile, Ordinanza n. 14690/2024 del 27/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004-2008 relativi a immobili della fondazione. In primo grado/secondo grado una parte degli avvisi era stata annullata perché alcuni immobili erano ritenuti esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992; per altri immobili, locati a una società che gestiva attività di ristorazione per i visitatori del museo, l'esenzione era stata negata. Il Comune aveva impugnato in cassazione la sentenza della CTR sostenendo che l'esenzione richiedesse la coincidenza tra possessore e utilizzatore e che, quindi, gli immobili locati a soggetto diverso non potessero beneficiarne. La fondazione aveva proposto ricorso incidentale lamentando vizi di motivazione degli avvisi e della sentenza di merito, nonché la mancata considerazione dell'uso culturale/museale degli immobili e di un'ulteriore ipotesi di esenzione. La precedente ordinanza della Cassazione aveva accolto il ricorso principale del Comune, rigettato l'incidentale e deciso nel merito respingendo il ricorso originario della contribuente. Con il successivo ricorso per revocazione la fondazione deduceva errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente percepito: a) che il motivo del Comune colpisse anche una ratio decidendi autonoma non impugnata; b) che nei precedenti gradi e nel controricorso fosse stata dedotta e provata l'applicabilità di una diversa esenzione per attività culturale/museale; c) che la Corte non avesse esaminato questioni decisive già prospettate. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze mirassero in realtà a contestare l'interpretazione e la valutazione degli atti e della sentenza di merito, non un errore meramente percettivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che non ricorre errore revocatorio quando la censura investe l'interpretazione della sentenza impugnata, la portata dei motivi di ricorso, la valutazione delle risultanze processuali o l'esistenza di un giudicato, trattandosi in tali casi di errore di giudizio o di diritto. Ha inoltre osservato che l'esenzione fiscale invocata presupponeva, secondo la disciplina richiamata e la giurisprudenza citata, la dimostrazione dei relativi presupposti da parte del contribuente, onere che non risultava assolto, soprattutto quanto alla totale destinazione culturale e alla mancata produzione di reddito. Conseguentemente la fondazione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di fatto meramente percettivo, immediatamente rilevabile dal raffronto tra decisione e atti, e non quando la doglianza riguardi interpretazione o valutazione giuridica degli atti.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
L'esenzione ICI per gli immobili degli enti non commerciali è riconoscibile solo nei limiti rigorosi previsti dalla legge; la Corte ribadisce la necessità della prova dei presupposti dell'agevolazione e richiama la coincidenza tra possesso e utilizzo nei termini ritenuti dalla decisione precedente.
Il regolamento comunale può intervenire sulla disciplina dell'esenzione ICI, ma la Corte lo richiama nel senso che esso conferma la necessità della coincidenza tra possessore e utilizzatore per l'agevolazione invocata.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale sono state esaminate nel ricorso incidentale e ritenute, nella sostanza, non idonee a fondare l'errore revocatorio dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002, rendendo applicabile l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, ma non accolto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un errore di percezione su un fatto processuale decisivo; non è configurabile quando la parte contesti l'interpretazione della sentenza, dei motivi di ricorso o delle risultanze istruttorie.
- La denuncia di un preteso errore sul giudicato o sulla portata di una ratio decidendi autonoma integra, di regola, una censura di diritto o di giudizio, non un errore revocatorio.
- Le agevolazioni ed esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione e il contribuente che le invoca ha l'onere di allegarne e provarne integralmente i presupposti.
- Quando l'esenzione fiscale richiede l'uso diretto del bene da parte dell'ente agevolato, la disponibilità del bene da parte di un soggetto diverso in forza di locazione è incompatibile con il beneficio nei limiti affermati dalla disciplina applicabile e dalla sua interpretazione restrittiva.
- In sede di revocazione non è consentito riaprire il merito della controversia sotto la veste dell'asserita svista percettiva.
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