Cassazione Civile, Ordinanza n. 14400/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per la durata irragionevole di un processo civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Foggia, iniziato nel 2007 e definito con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2019. Il giudice dell'opposizione aveva ritenuto tempestiva la domanda, assumendo che il termine semestrale di decadenza decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza del processo presupposto, individuato al 17 febbraio 2020, e che andassero computate la sospensione dei termini processuali disposta dall'emergenza sanitaria e la sospensione feriale, con scadenza del termine al 22 gennaio 2021. Il Ministero ha impugnato il decreto sostenendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 4 L. 89/2001, dell'art. 1 L. 742/1969 e dell'art. 83 D.L. 18/2020, oltre all'omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la Corte territoriale avrebbe applicato due volte la sospensione emergenziale e che il termine semestrale per proporre la domanda era invece scaduto il 20 novembre 2020, sicché il ricorso introduttivo del 24 novembre 2020 era tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondata la censura di violazione dell'art. 4 L. 89/2001, affermando che, computando correttamente la sospensione dei termini processuali emergenziale dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 e la sospensione feriale di agosto, il termine di decadenza di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione scadeva il 20 novembre 2020. Poiché la domanda era stata depositata il 24 novembre 2020, essa era tardiva e non poteva essere proposta. Conseguentemente il decreto impugnato è stato cassato senza rinvio e la domanda è rimasta definitivamente preclusa. Il resistente è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di opposizione e di legittimità in favore del Ministero.
Norme richiamate
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione è di decadenza; nel caso concreto, una volta computate correttamente le sospensioni dei termini, risultava decorso alla data del deposito del ricorso, con conseguente tardività della domanda.
La sospensione feriale dei termini processuali va sommata al computo del termine decadenziale rilevante nel caso di equa riparazione.
La sospensione dei termini processuali introdotta dalla disciplina emergenziale deve essere considerata nel calcolo del termine per proporre la domanda, senza duplicazioni nel computo.
art. 36, comma 1, D.L. 23/2020
Concorre, insieme all'art. 83 D.L. 18/2020, alla sospensione emergenziale dei termini processuali nel periodo indicato dalla Corte.
L'erronea intitolazione del motivo non comporta inammissibilità se dal contenuto del ricorso è chiaro il vizio denunciato e la questione è già stata dedotta nei gradi precedenti.
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione ex L. 89/2001, il termine semestrale per proporre la domanda ha natura decadenziale e deve essere calcolato tenendo conto di tutte le sospensioni di legge effettivamente operanti nel periodo rilevante.
- La sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale e la sospensione feriale si cumulano nel computo del termine, ma non possono essere applicate in modo duplicato o sovrapposto.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'erronea indicazione del vizio o del numero dell'art. 360 c.p.c. non determina inammissibilità se il contenuto del motivo consente di identificare con chiarezza la censura proposta.
- Se la domanda di equa riparazione è proposta dopo la scadenza del termine di decadenza, il decreto che l'abbia accolta deve essere cassato senza rinvio, poiché la domanda non poteva essere validamente introdotta.
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