Sentenza del 04/08/2022 n. 24300 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione delle sentenze della Commissione tributaria regionale della Sicilia che avevano riformato le decisioni di primo grado e confermato due avvisi di accertamento ICI per i periodi di imposta 2003 e 2004. Il ricorrente censura: (i) violazione dell'efficacia del giudicato formatosi in una precedente sentenza (2002) che aveva considerato vincolante la deliberazione comunale n.36/2003 con applicazione di un abbattimento del 50% per aree non inserite in piani di lottizzazione; (ii) falsa applicazione del D.Lgs. n.446/1997 art.59 perché il giudice d'appello avrebbe dovuto dare prevalenza alla determinazione comunale dei valori per zone omogenee; (iii) violazione della normativa che disciplina la preclusione dei criteri predeterminati (art.11-quaterdecies D.L. n.203/2005 conv. L. n.248/2005), sostenendo che l'inclusione o meno in strumenti attuativi influisce sulla valutazione; (iv) omesso esame di fatti decisivi circa l'attendibilità delle perizie prodotte dall'amministrazione; (v) violazione dell'onere della prova (art.2697 c.c.), con la tesi che l'amministrazione non avrebbe dimostrato in modo adeguato il maggior valore contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: (a) il giudicato citato non ostava al riesame perché la qualità edificabile e soprattutto il valore venale delle aree sono elementi variabili nel tempo e non attribuibili alla categoria dei fatti 'tendenzialmente permanenti'; (b) le deliberazioni comunali che fissano valori per zone hanno natura probatoria e presuntiva (analoga agli 'studi di settore') e non precludono l'accertamento di maggior valore qualora l'amministrazione produca informazioni o perizie specifiche idonee a contraddirle; (c) il giudice d'appello ha valutato correttamente le perizie prodotte dall'ente impositore e non ha violato il riparto degli oneri probatori; (d) la censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile perché generica e volta a un nuovo esame del merito e delle prove; (e) non essendosi costituito il Comune, non sono state definite le spese in cassazione nei suoi confronti, mentre è disposta la possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi del DPR n.115/2002 art.13 co.1 quater.
Norme richiamate
Riferita alla questione del giudicato: la Corte ha ritenuto che il giudicato su questioni non permanenti (come il valore venale delle aree) non preclude il riesame in annualità successive.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 59, comma 1, lett. n)
Le delibere comunali che determinano valori per zone omogenee hanno natura probatoria e presuntiva (paragonabili a bollettini o studi di settore): non sono vincolanti e possono essere superate da informazioni o perizie specifiche prodotte dall'amministrazione.
D.L. n. 203/2005, art. 11-quaterdecies, comma 16 (conv. L. n.248/2005)
Richiamato dal ricorrente come limite all'accertamento oltre i criteri predeterminati; la Corte ha invece ritenuto che tali criteri non impediscono l'accertamento qualora vi siano prove contrarie specifiche.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5
Il valore delle aree fabbricabili deve essere il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato con i parametri tassativi indicati; tuttavia il valore venale è suscettibile di variare tra annualità e può essere accertato anche in modo diverso rispetto alle delibere comunali se supportato da prove.
Regola il riparto dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che l'amministrazione abbia assolto l'onere provando il maggior valore con perizie efficaci, e il giudice d'appello ha valutato correttamente tali prove.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omesso esame): la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi perché riconducevano a un riesame del merito o non individuavano fatti storici decisivi omessi.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Previsione sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Le deliberazioni comunali che fissano valori venali per zone hanno natura presuntiva e non sono vincolanti: costituiscono un parametro di prova che può essere superato da perizie o informazioni specifiche che dimostrino un diverso valore.
- Il carattere edificabile di un terreno o il suo valore venale possono variare nel tempo: il giudicato formato su una specifica annualità non necessariamente impedisce l'accertamento per anni successivi quando gli elementi di fatto o di mercato siano diversi.
- L'amministrazione è gravata dell'onere della prova quando contesta un valore: la produzione di perizie di stima adeguate e riscontrabili è idonea a soddisfare tale onere e a giustificare accertamenti di maggior valore rispetto alle predeterminazioni comunali.
- Le censure in cassazione per omesso esame di fatto devono indicare fatti storici specifici e decisivi; lamentele generiche sul merito probatorio sono inammissibili perché equivalgono a un nuovo esame delle prove.
- Nel determinare la base imponibile delle aree fabbricabili occorre sempre fare riferimento ai criteri tassativi dell'art.5 comma 5 D.Lgs. 504/1992, ma il modo concreto in cui si prova il valore può derogare alle predeterminazioni comunali se sussistono elementi probatori contrari.
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