Cassazione Civile, Ordinanza n. 17634/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce da un grave evento sanitario: una paziente deceduta a seguito di un errato sovradosaggio di terapia antiblastica somministrata in cooperazione da più operatori sanitari. A valle del giudizio penale, conclusosi con accertamento definitivo della responsabilità per omicidio colposo, l’azienda ospedaliera è stata condannata in sede civile, quale obbligata solidale, al risarcimento dei danni alle parti civili e ha effettivamente pagato le somme dovute. La Procura contabile ha quindi promosso azione di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto nei confronti dei sanitari, chiedendo il ristoro dell’esborso sopportato dall’ente. In appello i sanitari hanno contestato la giurisdizione della Corte dei conti sostenendo che: 1) per i fatti anteriori alla legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco) la giurisdizione contabile non sarebbe stata configurabile e la nuova disciplina non sarebbe retroattiva; 2) l’azione esercitata dal PM contabile coinciderebbe sostanzialmente con un’azione di regresso o con la pretesa risarcitoria civile dell’ente, spettante al giudice ordinario; 3) la duplicazione tra azione civile e azione contabile violerebbe concentrazione delle tutele, effettività della tutela giurisdizionale e divieto di bis in idem. Il PM contabile ha resistito chiedendo il rigetto e, per uno dei ricorsi, l’inammissibilità.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno riunito i ricorsi e li hanno entrambi respinti. Hanno ritenuto ammissibile anche il ricorso del sanitario che non aveva proposto personalmente l’impugnazione in appello sulla giurisdizione, poiché la questione era stata comunque tempestivamente sollevata da altra parte, impedendo il giudicato sul punto. Nel merito, hanno confermato la giurisdizione della Corte dei conti e la legittimità dell’azione di responsabilità erariale per danno indiretto derivante dal pagamento effettuato dall’azienda sanitaria in esecuzione della condanna civile. La Corte ha ribadito che l’azione contabile e quella civile sono autonome e indipendenti, pur dovendo evitare il cumulo del danno risarcibile; il limite della duplicazione attiene al merito e all’eventuale decurtazione di quanto già pagato, non alla giurisdizione. Ha inoltre escluso l’applicabilità del principio del ne bis in idem e dell’art. 4 Prot. add. n. 7 CEDU, poiché la responsabilità erariale ha natura risarcitoria e non penale. Spese non liquidate per la natura formale del resistente; disposto l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
La giurisdizione contabile in materia di contabilità pubblica è confermata come base costituzionale dell’azione per danno erariale, nel quadro di una disciplina legislativa di attuazione.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo di giurisdizione, ma ritenuto non idoneo a escludere la cognizione del giudice contabile.
La norma non introduce ex novo l’azione erariale per i sanitari, ma si inserisce nel sistema già esistente della responsabilità amministrativa e richiama disposizioni generali e speciali già operative.
art. 11, comma 1, Preleggi
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’irretroattività della nuova disciplina, ma la Corte esclude che ciò elimini la giurisdizione contabile per fatti precedenti.
art. 3, d.lgs. n. 164/2016
Citate dai ricorrenti nel primo motivo; non assume rilievo decisivo nella motivazione di accoglimento o rigetto.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per questioni di giurisdizione, utilizzata come base formale delle censure.
È disposta la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva.
Richiamato in relazione alla proponibilità della questione di giurisdizione in cassazione quando sia stata tempestivamente sollevata in appello.
art. 1, comma 1-bis, L. 20/1994
Conferma il quadro legislativo generale della responsabilità amministrativa anche per i sanitari.
art. 52 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214
Fondamento normativo della responsabilità contabile dei funzionari e dipendenti che cagionino danno all’amministrazione.
Richiamati come disposizioni applicabili al personale sanitario delle aziende sanitarie, a sostegno della responsabilità erariale.
art. 28 d.P.R. n. 76/1979
Richiamato per estendere al personale delle ASL le disposizioni sugli obblighi e sulla responsabilità dei dipendenti pubblici.
Norma incriminatrice richiamata per descrivere il titolo del reato colposo contestato in sede penale.
Norma incriminatrice richiamata per descrivere l’omicidio colposo accertato in sede penale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato per la misura del contributo unificato cui commisurare l’ulteriore importo dovuto.
art. 4 Protocollo addizionale n. 7 CEDU
Esclusa l’applicabilità perché il divieto di bis in idem riguarda sanzioni di natura penale, mentre la responsabilità erariale ha natura risarcitoria.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno dell’effettività della tutela e del divieto di duplicazione, ma non ritenuto decisivo per negare l’autonomia delle azioni.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti insieme al divieto di bis in idem; la Corte esclude che esso impedisca l’azione contabile autonoma.
Massime di principio
- L’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto è configurabile quando l’amministrazione, condannata civilmente verso il terzo danneggiato per fatto del proprio dipendente o agente, abbia sostenuto un esborso patrimoniale causalmente riferibile alla condotta illecita del soggetto legato da rapporto di servizio.
- L’azione contabile e l’azione civile risarcitoria dell’amministrazione sono autonome e indipendenti, anche se fondate sui medesimi fatti materiali; la loro eventuale coesistenza non incide sulla giurisdizione, ma impone soltanto di evitare la duplicazione del ristoro.
- Il limite del divieto di cumulo del danno risarcibile opera sul piano del merito o della fase esecutiva, mediante detrazione di quanto già pagato o mediante rigetto/parziale riduzione della pretesa, non mediante una declaratoria di difetto di giurisdizione.
- La disciplina speciale introdotta in materia sanitaria non esclude, per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore, la giurisdizione contabile già fondata sulle norme generali della responsabilità amministrativa e sulla contabilità pubblica.
- Il principio del ne bis in idem non si applica alla concorrenza tra azione civile e azione contabile, perché la responsabilità erariale ha natura risarcitoria e non integra una "accusa in materia penale" ai sensi della CEDU.
- La questione di giurisdizione può essere riproposta in cassazione se sia stata tempestivamente sollevata in appello da almeno una parte, con conseguente mancata formazione del giudicato sul punto.
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