Cassazione Civile, Ordinanza n. 22637/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere differenze retributive asseritamente dovute per lavoro domenicale e notturno, sostenendo che in busta paga non risultassero le relative maggiorazioni. Il tribunale aveva riconosciuto solo una parte delle pretese, poi la corte d'appello, su impugnazione del datore di lavoro, aveva riformato la decisione negando il credito residuo perché dalla consulenza tecnica contabile era emerso che la retribuzione complessivamente corrisposta era già satisfattiva anche dei compensi rivendicati. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione di norme sulla prova e sulla ricostruzione dei fatti, per aver il giudice di merito attribuito rilievo decisivo alla CTU senza considerare le sue critiche; violazione delle norme sulla consulenza tecnica e sull'onere della prova, per mancata analitica confutazione delle contestazioni mosse al consulente; omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valutato le buste paga prodotte. Ha inoltre chiesto il riconoscimento della somma indicata dal consulente in una relazione, ma tale domanda è stata ritenuta priva di specificità e in contrasto con l'esito della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, e in parte inammissibili per difetto di specificità/autosufficienza, i motivi di ricorso. Ha affermato che il giudice di appello aveva correttamente utilizzato la CTU contabile, svolta nel contraddittorio delle parti e anche a seguito di chiarimenti e ulteriori approfondimenti, per verificare non solo l'eventuale esposizione in busta paga di specifiche maggiorazioni, ma soprattutto se la retribuzione complessivamente corrisposta al lavoratore fosse già comprensiva e satisfattiva delle voci pretese. Ha rilevato che il lavoratore non aveva allegato un titolo diverso o di miglior favore idoneo a giustificare una maggiore retribuzione rispetto a quella effettivamente percepita e che il principio di proporzionalità ex art. 36 Cost. riguarda la retribuzione complessiva, non le singole voci isolate. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63 CCNL
richiamato come base della domanda di maggiorazioni per lavoro domenicale e notturno, ma la Corte ne esclude la debenza autonoma perché i compensi erano già ricompresi nella retribuzione complessiva corrisposta
art. 1 L. 4 gennaio 1953, n. 4
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulla prova documentale retributiva
art. 2 L. 4 gennaio 1953, n. 4
richiamato dal ricorrente in tema di prospetto paga e indicazione degli elementi della retribuzione
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ritiene che la questione non sia di inferenza presuntiva bensì di accertamento della retribuzione complessiva
richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze probatorie
richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze probatorie
la Corte esclude la violazione dell'onere della prova, osservando che il datore poteva dimostrare di avere già corrisposto una retribuzione complessivamente satisfattiva e che il lavoratore non aveva allegato un diverso titolo per pretendere somme ulteriori
richiamato dal ricorrente a proposito della consulenza tecnica, ma ritenuto non violato perché la CTU è stata svolta nel contraddittorio e con chiarimenti
norma sul vizio dedotto nei primi due motivi di ricorso
norma sul vizio di omesso esame dedotto con il terzo motivo
art. 36 Cost.
la retribuzione proporzionata e sufficiente va valutata con riferimento alla retribuzione complessiva e non alle singole voci isolate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In una controversia sulle differenze retributive, il datore di lavoro può dimostrare che quanto corrisposto al dipendente sia complessivamente satisfattivo delle prestazioni rese, anche se in busta paga non vi sia la specifica imputazione di singole maggiorazioni.
- La verifica della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. riguarda la retribuzione nel suo complesso e non impone che ogni singola componente del compenso sia formalmente distinta in busta paga.
- La consulenza tecnica contabile può legittimamente accertare il quantum dovuto sulla base dell'orario di lavoro effettivamente ricostruito e delle somme già corrisposte, purché l'indagine sia svolta nel contraddittorio delle parti e senza sconfinare dal quesito conferito.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi non può risolversi in una diversa lettura delle buste paga o della CTU, quando tali documenti siano stati in realtà considerati dal giudice e il rilievo investa solo la loro valutazione giuridica.
- Le doglianze in cassazione contro la CTU e contro la motivazione del giudice di merito devono essere specifiche e autosufficienti; in mancanza, il ricorso è infondato o inammissibile.
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