Cassazione Civile, Ordinanza n. 03103/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto quattro avvisi di accertamento relativi a IRPEF e altri tributi per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008. Gli atti recuperavano a tassazione, nella misura del 40%, il maggior reddito accertato in capo a una società immobiliare di cui il contribuente era socio e amministratore unico, ritenendolo effettivo possessore dei relativi ricavi. Il ricorso introduttivo dinanzi alla CTP era stato dichiarato inammissibile per tardività, perché proposto oltre il termine decorrente dalla compiuta giacenza delle notifiche. La CTR aveva confermato la decisione. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 per mancata riunione dei giudizi relativi ai ricorsi del socio e della società, asseritamente connessi, con conseguente decisione nel contraddittorio di una sola delle parti del rapporto sostanziale; 2) violazione degli artt. 32, comma 2 e 7, e 33 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto legittimi gli accertamenti sul presupposto che la società non avesse dimostrato l’estraneità di tutte le movimentazioni bancarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che la morte del difensore non impediva la decisione, poiché l’avviso della camera di consiglio era stato comunicato direttamente alla parte e vi era quindi tempo per nominare altro difensore. Nel merito, ha respinto la richiesta di trattazione congiunta con il ricorso della società, ricordando che quel ricorso era già stato rigettato con ordinanza definitiva. Soprattutto, ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata: la tardività del ricorso introduttivo. La CTR aveva infatti fondato la conferma della pronuncia di primo grado sulla tardiva proposizione del ricorso avverso gli avvisi, in ragione della compiuta giacenza delle notifiche e del decorso del termine. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio tributario il ricorrente invocava la necessità della riunione dei giudizi connessi; la Corte ha però escluso che tale doglianza potesse incidere sulla decisione, anche perché la controversia della società era già stata definita.
art. 32, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la legittimità degli accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie; la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 32, comma 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente in relazione all’onere di giustificazione delle movimentazioni bancarie; la Corte non ne ha esaminato il merito perché il ricorso era inammissibile per difetto di confronto con la tardività dell’impugnazione originaria.
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate; la doglianza è stata giudicata inconferente rispetto alla decisione impugnata.
art. 8 L. 24 novembre 1981, n. 890
La Corte lo richiama per individuare il momento di compiuta giacenza e quindi il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione della notifica a mezzo posta.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso; la Corte precisa che la comunicazione dell’udienza alla parte consentiva la prosecuzione del giudizio nonostante il decesso del difensore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla mancata riunione di giudizi connessi non è idonea, da sola, a superare una decisione fondata su una preliminare e autonoma declaratoria di tardività del ricorso introduttivo.
- Nei casi di notificazione a mezzo posta, la decorrenza del termine per impugnare va individuata sulla base della compiuta giacenza, ai sensi della disciplina speciale applicabile.
- Nel giudizio di cassazione la morte del difensore non determina automaticamente l’interruzione del processo; se la parte è stata informata dell’udienza ed ha avuto tempo congruo per nominare un nuovo difensore, la decisione può essere assunta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.
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