Cassazione Penale, Sentenza n. 36545/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Montinaro era accusata di occupazione non autorizzata di porzione di demanio marittimo e di reati paesaggistici per avere, nella località Torre dell'Orso (Melendugno), apposto conci di tufo, pietrame e sacchi di sabbia su 80 metri di spiaggia per una superficie di 160 m2, senza autorizzazione paesaggistica, deturpando le bellezze naturali. Il Tribunale di Lecce aveva assolto ritenendo l'intervento temporaneo e precario e ricompreso tra le opere escluse da autorizzazione ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 31/2017 (allegato A). Il Procuratore impugnò in Cassazione sostenendo che l'intervento non era di lieve entità, non facilmente amovibile né transitorio, richiedendo quindi autorizzazione paesaggistica, e che l'occupazione rilevava anche ai fini del codice della navigazione e del codice penale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Ha censurato il Tribunale di merito per non aver motivato in quale specifica voce dell'allegato A o B del d.P.R. 31/2017 rientrasse l'intervento e per aver erroneamente qualificato come temporanea e precaria un'occupazione realizzata con conci di tufo e pietrame su 160 m2. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il regolamento attuativo (d.P.R. 31/2017) va interpretato in modo restrittivo rispetto alla norma primaria (d.lgs. 42/2004) e che anche interventi precari in area vincolata possono comunque richiedere autorizzazione paesaggistica. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Lecce per un nuovo giudizio, che valuti l'effettiva entità e incidenza dell'intervento e la configurabilità dei reati contestati.
Norme richiamate
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181
Il reato paesaggistico puòIntegrarsi anche per opere 'precari' o facilmente amovibili se idonee, anche astrattamente, a ledere i valori paesaggistici; la preventiva autorizzazione paesaggistica è richiesta salvo che l'intervento sia inequivocabilmente di lieve entità e non idoneo a pregiudicare il paesaggio.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146
Principio che ogni intervento che comporti modificazioni in aree vincolate è soggetto a autorizzazione paesaggistica; questa norma primaria non può essere derogata in senso liberatorio da un atto di rango secondario.
d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, art. 2 e Allegati A e B
Il regolamento individua interventi esclusi o sottoposti a procedura semplificata, ma va interpretato restrittivamente e in modo finalistico: le disposizioni derogatorie si applicano solo agli interventi di lieve entità che non siano idonei a pregiudicare i valori paesaggistici.
Codice della navigazione, artt. 54 e 1161
L'occupazione di porzione di demanio marittimo senza titolo concessorio può integrare reato quando comprometta l'interesse collettivo all'uso pieno del bene; la mera affermazione di temporaneità non esclude il reato se l'intervento incide sull'uso o sulla consistenza del demanio.
L'alterazione delle bellezze naturali è configurabile anche quando l'aspetto possa essere successivamente ripristinato; la valutazione richiede esame di entità, materiali e incidenza dell'intervento.
Massime di principio
- In aree sottoposte a vincolo paesaggistico il regolamento attuativo (d.P.R. 31/2017) va interpretato restrittivamente: le esclusioni dall'obbligo di autorizzazione si applicano solo a interventi di reale 'lieve entità' e non idonei a pregiudicare i valori tutelati.
- La precarietà o temporaneità dichiarata dall'interessato non è di per sé sufficiente a escludere l'obbligo di autorizzazione: rileva la natura materiale dell'opera, la facilità di rimozione, la destinazione intrinseca all'uso precario e l'effettiva incidenza sul paesaggio.
- Anche interventi provvisori o facilmente amovibili possono integrare il reato paesaggistico se sono astrattamente idonei a ledere i valori paesaggistici; pertanto occorre sempre valutare tipologia, materiali, dimensioni e contesto.
- Per le occupazioni di demanio marittimo l'assenza di titolo concessorio configura reato quando l'occupazione comprometta l'interesse collettivo all'uso del bene; la valutazione richiede esame dell'estensione, della persistenza e dell'ostacolo all'uso.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente in quale categoria dell'allegato A o B del d.P.R. 31/2017 ritiene ricadere un intervento e spiegare perché esso sia agevolmente rimuovibile e non idoneo a pregiudicare il paesaggio, altrimenti la decisione è viziata.
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