Cassazione Penale, Sentenza n. 36548/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura di illogicità e insufficiente motivazione in ordine all'attribuzione alla ricorrente della realizzazione delle opere abusive (recinzione, battuto in cemento, muretto e vano servizi) contestate, posto che la ricorrente aveva acquistato il fondo solo quattro mesi prima del sopralluogo e l'area sarebbe stata in parte già edificata; 2) violazione degli artt. 163 e 165 c.p. e omessa/insufficiente motivazione in ordine alla statuizione con cui la Corte d'appello aveva subordinato la sospensione condizionale della pena all'esecuzione della demolizione delle opere abusive senza indicare le ragioni prognostiche che giustificano tale condizionamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile/manifestamente infondato il primo motivo (confermata la valutazione di merito: duplice conforme, esame logico delle prove e natura di reato permanente), mentre ha accolto il secondo motivo riguardante la carenza motivazionale sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione. Tale fondatezza ha costituito valido rapporto processuale di impugnazione; tuttavia, a causa del decorso del termine di prescrizione del reato contestato, la Corte ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione. Di conseguenza l'effetto pratico è stato favorevole alla ricorrente (estinzione del reato), pur restando in nota l'analisi critica sulla mancata motivazione richiesta per subordinare il beneficio alla demolizione.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 44, lett. b)
Norma con cui è stato contestato il reato edilizio (realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire); utilizzata come fattispecie di reato oggetto del giudizio.
Richiamato in relazione alle doglianze procedurali e alla necessità di motivazione circa la concessione della sospensione condizionale della pena; nella decisione è accostato all'art.165 circa i limiti e le condizioni del beneficio.
Regola il giudizio prognostico richiesto per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha richiamato che l'esercizio della facoltà di subordinare il beneficio deve fondarsi su un giudizio prognostico, che deve essere esplicitato o comunque rinvenibile nella motivazione.
Dispone le facoltà e i limiti in tema di sospensione condizionale della pena (anche la possibilità di subordinarla all'eliminazione delle conseguenze del reato). La Corte ha chiarito che, sebbene il giudice abbia la facoltà di subordinare il beneficio alla demolizione, quando il beneficio è concesso per la prima volta la decisione di porre tale condizione richiede un giudizio prognostico che sia espresso o comunque ricavabile dalla motivazione.
d.P.R. 380/2001, art. 31, comma 2
Prevede l'ordine di demolizione come misura accessoria in caso di condanna; la Corte ha distinto tra l'ordine di demolizione (obbligatorio in sede di condanna) e la facoltà di subordinare la sospensione condizionale alla sua esecuzione, sottolineando che l'esistenza dell'opera è presupposto ma non automatismo che giustifichi sempre la condizione.
Massime di principio
- In caso di reati edilizi (reato permanente), la Cassazione limita il riesame dei fatti quando vi sia una doppia conforme: non può sostituirsi alla valutazione di merito se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica.
- Il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze del reato (es. demolizione), ma quando concede il beneficio per la prima volta deve esplicitare il giudizio prognostico negativo che giustifica la condizione, oppure tale giudizio deve risultare chiaramente dalla motivazione complessiva (gravità, capacità a delinquere, inottemperanza a precedenti ordini).
- Una motivazione meramente formale che si limita a richiamare la persistente offensività dell'opera senza collegarla a un giudizio prognostico sulla personalità o condotta dell'imputato può essere insufficiente e determinare l'annullamento o la rilevazione di vizi.
- Quando la Corte di legittimità accerta un vizio motivazionale che impone un nuovo giudizio di merito, l'effetto può essere comunque sterilizzato dall'intervenuta prescrizione del reato: il vizio apre il rapporto processuale ma non annulla automaticamente gli effetti dell'estinzione per prescrizione.
- Per una corretta impostazione difensiva in casi analoghi: contestare non solo l'imputazione materiale ma anche l'adeguatezza della motivazione sull'esercizio della discrezionalità giudiziale (in particolare sul collegamento tra subordinazione del beneficio e giudizio prognostico) e vigilare sui termini processuali che possono consentire l'estinzione per prescrizione.
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