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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36533/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava un presunto errore di fatto nell'ordinanza n. 30333/2021 della Corte di Cassazione perché la memoria contenente motivi aggiunti risulterebbe tempestivamente trasmessa via PEC in data 01/06/2020 (all'indirizzo abilitato ai depositi) e quindi tempestiva rispetto al termine di cui all'art. 583, comma 2 c.p.p. L'ordinanza avrebbe invece considerato come data utile il ricevimento del documento cartaceo pervenuto via raccomandata il 17/06/2020, ritenendolo tardivo. Si lamentava inoltre l'omesso esame dei motivi aggiunti nella sentenza della Sez. 4 n. 23700/2020 che aveva rigettato il ricorso di merito.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. Pur avendo accertato che la memoria era stata effettivamente inoltrata via PEC all'indirizzo abilitato (art. 24, comma 4 d.l. 137/2020), la Corte ha ritenuto che le censure dedotte con la memoria e con i motivi aggiunti fossero in realtà questioni di valutazione (errori di giudizio) già esaminate e decise dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23700/2020; non si è trattato di una svista percettiva idonea a costituire un errore di fatto decisivo ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. Inoltre è stato richiamato il principio secondo cui l'errore di fatto giustifica il ricorso straordinario solo se si tratta di una svista materiale immediatamente verificabile dagli atti e se la sua correzione sarebbe stata decisiva per l'esito della decisione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: può essere utilizzata quando l'omesso esame o la svista è una mera disattenzione percettiva immediatamente verificabile e decisiva per la decisione

  • art. 583, comma 2 c.p.p.

    Termine processuale invocato quale parametro di tempestività della memoria per l'udienza di legittimità; la contestazione verteva sulla corretta identificazione della data di deposito

  • art. 24, comma 4 d.l. 137/2020

    art. 24, comma 4 d.l. 137/2020

    Stabilisce la possibilità di depositare atti tramite PEC agli indirizzi abilitati: la Corte ha riconosciuto che la memoria era stata trasmessa alla casella abilitata e che la data di trasmissione PEC è rilevante

  • art. 516 c.p.

    Citato tra le norme richiamate dal ricorrente come oggetto di presunta erronea applicazione nella motivazione di merito; la Corte ha ritenuto che tali censure fossero questioni di valutazione

  • art. 521 c.p.

    Richiamato nelle doglianze difensive come parametro di valutazione cui si sarebbe dovuto attenere il giudice di merito; considerato come materia di merito non sanabile con il ricorso straordinario

  • art. 522 c.p.

    Simile richiamo normativo alle doglianze sull'applicazione delle norme penali nella sentenza di merito; la Corte lo inquadra come oggetto di valutazione già compiuta

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla presunta inosservanza nella valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto che si tratti di valutazioni di merito non idonee a fondare un ricorso per errore di fatto

  • art. 533, comma 1 c.p.p.

    Richiamato rispetto al vaglio delle conversazioni intercettate; considerato parte delle valutazioni probatorie già compiute dal giudice di legittimità

  • art. 74, comma 2 D.P.R. 309/1990

    art. 74, comma 2 D.P.R. 309/1990

    Norma sul reato associativo in materia di stupefacenti richiamata dalla difesa per dedurre una falsa qualificazione del reato; la Corte ha ritenuto tale censura parte del merito decisorio

  • art. 379 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 74 DPR 309/1990 nella contestazione sulla qualificazione giuridica della condotta

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto è ammissibile solo quando l'errore consiste in una svista materiale immediatamente verificabile dagli atti e non in una valutazione o travisamento del fatto operata dal giudice di merito
  • La tempestività di un deposito telematico (PEC) va valutata in base alla trasmissione all'indirizzo abilitato; la data di invio PEC è rilevante, ma l'eventuale contestazione deve mostrare che la mancata considerazione sarebbe stata decisiva per l'esito
  • Non è possibile usare il ricorso straordinario per rimettere in discussione questioni di merito già esaminate e decise dalla Corte di legittimità: questi vizi devono essere proposti nelle impugnazioni ordinarie nei limiti consentiti
  • Per ottenere accoglimento per errore di fatto il ricorrente deve dimostrare il nesso causale necessario fra la svista e la diversa decisione che si sarebbe adottata, ossia che l'errata omissione abbia effettivamente inciso sulla determinazione del giudice
  • Esigenze di economia processuale e prevenzione di ripetute riletture delle stesse questioni giustificano un rigoroso controllo di ammissibilità sui ricorsi straordinari che prospettano presunti errori di fatto
  • Quando la contestazione riguarda la corretta ricezione di atti via PEC, è utile produrre prove chiare (ricevute di trasmissione PEC, ricevute della casella abilitata) e spiegare esattamente in che modo l'omesso esame avrebbe modificato l'esito del giudizio

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