Cassazione Penale, Sentenza n. 36547/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna inflitta in abbreviato per: (1) commercializzazione di medicinali anabolizzanti mediante canali non ufficiali e con ricette mediche falsificate (art. 9, comma 7, L. n. 376/2000), (2) falsificazione e uso di ricette (artt. 476 e 482 c.p.). Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: a) vizio di motivazione e violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p., per carenza di autonoma valutazione probatoria (riproduzione dell'ordinanza cautelare); b) errata applicazione e motivazione circa il reato di commercio di anabolizzanti, sostenendo che le intercettazioni da sole non provavano il commercio continuativo e che i prodotti erano destinati a uso personale o integratori leciti; c) insufficienza probatoria e vizio motivazionale circa il reato di falso (presunte dichiarazioni di coimputati non riscontrate); d) erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche e irragionevole determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi riproducevano in gran parte censure già respinte in appello e non superassero il limite del sindacato di legittimità (vietato rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sulle prove). I giudici hanno confermato che la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la sussistenza del commercio clandestino di anabolizzanti sulla base di: numerose intercettazioni telefoniche analiticamente riportate, materiale e sostanze sequestrate (auto, borsa frigo, cassettina con serratura), un'agenda con nomi e indicazioni di somme (rudimentaria contabilità), riscontri presso farmacisti e ricette false acquisite dall'ASL, nonché dichiarazioni auto/etero-accusatorie di terzi riscontrate. La Corte ha altresì richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 105/2022) che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 586-bis, comma 7, c.p. (limitatamente alla locuzione "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"), rilevando che ciò non pregiudica la valutazione di merito qui svolta. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende; non è stata esaminata eventuale prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, Legge n. 376/2000
Il reato di commercio di medicinali anabolizzanti comprende anche le attività di predisposizione e tenuta di canali di commercio alternativi a quelli ufficiali; ai fini della configurabilità del "commercio" è sufficiente che l'intermediazione sia svolta in forma continuativa e con una pur elementare organizzazione
art. 586-bis, comma 7, cod. pen. (nella versione introdotta dal d.lgs. n. 21/2018)
"al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"
La Corte Costituzionale (sent. n. 105/2022) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7 limitatamente alla locuzione indicata; ciò ha reso non necessaria, nel caso esaminato, la ricerca di un dolo specifico collegato a quella finalità
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Disciplina i requisiti della motivazione della sentenza in rito abbreviato; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato e che il richiamo al diverso parametro dell'ordinanza cautelare (art. 292 c.p.p.) fosse improprio
Regola i requisiti dell'ordinanza applicativa di misura cautelare; la Corte ha osservato la distinzione tra i requisiti motivazionali della misura cautelare e quelli della sentenza, e il diverso standard probatorio richiesto
Stabilisce lo standard probatorio per le misure cautelari (esigenza di "gravi indizi di colpevolezza"); la Corte ha ricordato che tale standard è diverso da quello richiesto per la condanna nel processo (prova oltre ogni ragionevole dubbio)
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Principio della prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio; richiamato per sottolineare il diverso livello rispetto alle misure cautelari
Norme sul falso e sull'uso di atti falsi: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del coimputato e i riscontri (ricette false acquisite, scontrini, contatti con farmacisti) costituiscano elementi di riscontro idonei a sostenere la responsabilità
Riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche per la pervicacia e la diffusività della condotta e il mancato atteggiamento collaborativo dell'imputato, valutazioni non sindacabili in sede di legittimità
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle Ammende
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata nel fascicolo per il trattamento del ricorso; indicazione dell'ambito di trattazione del ricorso in Cassazione
art. 76 Costituzione
Parametro di riferimento per la rimessione di questioni di legittimità costituzionale; la Corte di legittimità ha ritenuto rilevante la questione relativa all'art. 586-bis e ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale
Massime di principio
- La sussistenza del reato di commercio di farmaci (anabolizzanti) può essere desunta da un insieme di elementi: intercettazioni coerenti e analitiche, materiale sequestrato (quantitativo e modalità di custodia), appunti o agende con nomi e somme (anche rudimentaria contabilità) e riscontri esterni (ricette false rinvenute e disconosciute dai medici, contatti con farmacisti).
- Le intercettazioni telefoniche, se analitiche e corroborate da altri riscontri materiali e documentali, possono contribuire a fondare il convincimento di responsabilità e non sono prove isolate prive di valore automatico.
- La nozione di "commercio" penale richiede continuità e una pur elementare organizzazione: non è necessario il livello di strutturazione civilistico, ma è richiesta operatività sistematica e ripetuta.
- La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti e della loro credibilità; in cassazione non è permesso proporre una lettura alternativa del compendio probatorio se la motivazione di merito è logica e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di illegittimità parziale di una norma penale (es. art. 586-bis, comma 7) può incidere sulla necessità di individuare specifici elementi soggettivi (dolo specifico), ma non annulla automaticamente valutazioni probatorie fondate su plurimi elementi indipendenti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato su elementi diversi dalla sola condotta processuale (reiterazione del fatto, pervicacia, pericolosità sociale) e tali valutazioni restano in larga parte sindacabili solo in presenza di motivazione illogica.
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