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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36547/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna inflitta in abbreviato per: (1) commercializzazione di medicinali anabolizzanti mediante canali non ufficiali e con ricette mediche falsificate (art. 9, comma 7, L. n. 376/2000), (2) falsificazione e uso di ricette (artt. 476 e 482 c.p.). Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: a) vizio di motivazione e violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p., per carenza di autonoma valutazione probatoria (riproduzione dell'ordinanza cautelare); b) errata applicazione e motivazione circa il reato di commercio di anabolizzanti, sostenendo che le intercettazioni da sole non provavano il commercio continuativo e che i prodotti erano destinati a uso personale o integratori leciti; c) insufficienza probatoria e vizio motivazionale circa il reato di falso (presunte dichiarazioni di coimputati non riscontrate); d) erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche e irragionevole determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi riproducevano in gran parte censure già respinte in appello e non superassero il limite del sindacato di legittimità (vietato rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sulle prove). I giudici hanno confermato che la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la sussistenza del commercio clandestino di anabolizzanti sulla base di: numerose intercettazioni telefoniche analiticamente riportate, materiale e sostanze sequestrate (auto, borsa frigo, cassettina con serratura), un'agenda con nomi e indicazioni di somme (rudimentaria contabilità), riscontri presso farmacisti e ricette false acquisite dall'ASL, nonché dichiarazioni auto/etero-accusatorie di terzi riscontrate. La Corte ha altresì richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 105/2022) che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 586-bis, comma 7, c.p. (limitatamente alla locuzione "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"), rilevando che ciò non pregiudica la valutazione di merito qui svolta. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende; non è stata esaminata eventuale prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, Legge n. 376/2000

    Il reato di commercio di medicinali anabolizzanti comprende anche le attività di predisposizione e tenuta di canali di commercio alternativi a quelli ufficiali; ai fini della configurabilità del "commercio" è sufficiente che l'intermediazione sia svolta in forma continuativa e con una pur elementare organizzazione

  • art. 586-bis, comma 7, cod. pen. (nella versione introdotta dal d.lgs. n. 21/2018)

    "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"

    La Corte Costituzionale (sent. n. 105/2022) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7 limitatamente alla locuzione indicata; ciò ha reso non necessaria, nel caso esaminato, la ricerca di un dolo specifico collegato a quella finalità

  • art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Disciplina i requisiti della motivazione della sentenza in rito abbreviato; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato e che il richiamo al diverso parametro dell'ordinanza cautelare (art. 292 c.p.p.) fosse improprio

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Regola i requisiti dell'ordinanza applicativa di misura cautelare; la Corte ha osservato la distinzione tra i requisiti motivazionali della misura cautelare e quelli della sentenza, e il diverso standard probatorio richiesto

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Stabilisce lo standard probatorio per le misure cautelari (esigenza di "gravi indizi di colpevolezza"); la Corte ha ricordato che tale standard è diverso da quello richiesto per la condanna nel processo (prova oltre ogni ragionevole dubbio)

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio della prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio; richiamato per sottolineare il diverso livello rispetto alle misure cautelari

  • artt. 476 e 482 cod. pen.

    Norme sul falso e sull'uso di atti falsi: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del coimputato e i riscontri (ricette false acquisite, scontrini, contatti con farmacisti) costituiscano elementi di riscontro idonei a sostenere la responsabilità

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    Riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche per la pervicacia e la diffusività della condotta e il mancato atteggiamento collaborativo dell'imputato, valutazioni non sindacabili in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle Ammende

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata nel fascicolo per il trattamento del ricorso; indicazione dell'ambito di trattazione del ricorso in Cassazione

  • art. 76 Costituzione

    Parametro di riferimento per la rimessione di questioni di legittimità costituzionale; la Corte di legittimità ha ritenuto rilevante la questione relativa all'art. 586-bis e ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale

Massime di principio

  • La sussistenza del reato di commercio di farmaci (anabolizzanti) può essere desunta da un insieme di elementi: intercettazioni coerenti e analitiche, materiale sequestrato (quantitativo e modalità di custodia), appunti o agende con nomi e somme (anche rudimentaria contabilità) e riscontri esterni (ricette false rinvenute e disconosciute dai medici, contatti con farmacisti).
  • Le intercettazioni telefoniche, se analitiche e corroborate da altri riscontri materiali e documentali, possono contribuire a fondare il convincimento di responsabilità e non sono prove isolate prive di valore automatico.
  • La nozione di "commercio" penale richiede continuità e una pur elementare organizzazione: non è necessario il livello di strutturazione civilistico, ma è richiesta operatività sistematica e ripetuta.
  • La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti e della loro credibilità; in cassazione non è permesso proporre una lettura alternativa del compendio probatorio se la motivazione di merito è logica e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di illegittimità parziale di una norma penale (es. art. 586-bis, comma 7) può incidere sulla necessità di individuare specifici elementi soggettivi (dolo specifico), ma non annulla automaticamente valutazioni probatorie fondate su plurimi elementi indipendenti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato su elementi diversi dalla sola condotta processuale (reiterazione del fatto, pervicacia, pericolosità sociale) e tali valutazioni restano in larga parte sindacabili solo in presenza di motivazione illogica.

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