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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36549/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La GL Costruzioni impugnava la conferma del sequestro preventivo eseguito su un conto corrente a lei intestato ma utilizzato dall'indagato Maifredi Giulio (all'epoca legale rappresentante con delega). I motivi erano: 1) l'ordinanza di sequestro richiamava per relationem un precedente provvedimento poi annullato, rendendo nullo il nuovo atto; 2) si sarebbero valorizzate dichiarazioni rese da Galante Renato senza le garanzie previste per i coindagati, con conseguente inutilizzabilità; 3) illegittima estensione del sequestro a beni di un soggetto terzo (GL Costruzioni) poiché la disponibilità delle somme non risultava provata e la delega era stata revocata.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso in parte e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, affinché valuti con maggior dettaglio se sussistano le condizioni per assoggettare al sequestro i beni della GL Costruzioni. In particolare: il primo motivo (richiamo a provvedimento annullato) è stato ritenuto infondato perché il vizio del provvedimento primigenio riguardava solo la motivazione sul periculum in mora e non il fumus delicti richiamato; il secondo motivo (inutilizzabilità delle dichiarazioni di Galante) è stato ritenuto inammissibile in questa sede per carenza di specificità e perché la disciplina distingue tra dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie; il terzo motivo è stato ritenuto fondato: non è stata dimostrata la disponibilità delle somme da parte dell'indagato e non basta la sola qualifica di legale rappresentante per superare la soggettività giuridica dell'ente terzo, salvo il caso in cui l'ente costituisca mero schermo o sia partecipante al reato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Individua il delitto tributario contestato (frode fiscale mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti); è la norma sostanziale che giustifica l'azione cautelare per il profitto del reato.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    Stabilisce i limiti alla confisca (e quindi al sequestro finalizzato alla confisca): la confisca non opera rispetto a beni "che appartengano a persona estranea al reato"; pertanto il sequestro per equivalente su beni di terzi è legittimo solo se quei beni siano nella disponibilità del reo o se sussistano ragioni per superare la separazione della personalità giuridica (ente mero schermo o partecipazione dell'ente al reato).

  • cod. proc. pen., artt. 63 e 64

    Prescrivono le garanzie da adottare quando il teste o la persona sentita può risultare indiziata (necessità di avvertimento e divieto di continuare l'esame senza garanzie): la violazione può comportare nullità assoluta e inutilizzabilità, con distinzione tra dichiarazioni autoaccusatorie e eteroaccusatorie.

  • cod. proc. pen., artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1

    Riguardano la nullità degli atti: alcune nullità (di carattere assoluto) sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; ciò consente di invocare in Cassazione, in certi casi, l'inutilizzabilità sopravvenuta di dichiarazioni per violazione delle garanzie procedurali.

  • cod. proc. pen., artt. 309 e ss.

    Richiamati in relazione alla disciplina del riesame e all'annullamento parziale dei provvedimenti; dalla giurisprudenza emerge che il richiamo per relationem a un precedente atto è una modalità redazionale e non comporta automaticamente il trasferimento di tutti i vizi dell'atto riferito.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può colpire beni intestati a terzi solo se è provata la "disponibilità" dei beni da parte del reo; la sola qualifica di legale rappresentante non basta a dimostrarla.
  • Per assoggettare al sequestro beni di una società distinta occorre provare che la società non sia estranea al reato (partecipazione alla frode) o che essa costituisca un mero schermo; in mancanza va escluso il sequestro.
  • Il richiamo per relationem a un precedente provvedimento non invalida automaticamente il nuovo atto: occorre verificare se il vizio del provvedimento originario riguardi proprio la parte richiamata; se il richiamo riguarda una parte non viziata, il nuovo atto può rimanere valido.
  • Le nullità relative alle garanzie negli esami (artt. 63-64 c.p.p.) possono comportare inutilizzabilità assoluta, ma bisogna distinguere tra dichiarazioni autoaccusatorie (più protette) ed eteroaccusatorie; l'onere di specificità nella contestazione è essenziale nelle impugnazioni successive.
  • In sede di impugnazione cautelare e di legittimità è necessario prospettare con precisione i fatti che giustificherebbero la rilevazione di nullità o l'inutilizzabilità delle prove; eccezioni generiche o prive di specificità possono essere dichiarate improcedibili.
  • Quando la delega ad operare su un conto è stata revocata prima dell'esecuzione del sequestro, ciò può incidere sulla valutazione della disponibilità dei beni e quindi sulla legittimità del sequestro nei confronti di terzi.

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