Cassazione Penale, Sentenza n. 36546/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli, lamentando che nel giudizio di appello trattato nella forma cartolare prevista dalle norme emergenziali (d.l. n. 137/2020 e con riferimenti all'art. 23 bis), non sarebbe stata comunicata al suo difensore la copia delle conclusioni scritte del pubblico ministero, deducendo la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione delle disposizioni sull'assistenza dell'imputato; il ricorrente non ha allegato al ricorso il verbale d'udienza né le somme delle conclusioni scritte contestate
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Il Collegio ha rilevato che dagli atti d'ufficio risulta che il giudizio di appello non è provato come svolto in forma cartolare con deposito delle conclusioni scritte del pubblico ministero: l'imputato era assente, il suo difensore non era comparso e il pubblico ministero ha invece concluso oralmente in udienza. Il ricorso non ha prodotto il verbale d'udienza né la documentazione necessaria a dimostrare la mancata comunicazione. Inoltre la Corte ha osservato che, ove sussista l'omessa comunicazione telematica delle conclusioni del PM, la relativa nullità va eccepita tempestivamente (prima del compimento dell'atto o, se non possibile, nella prima occasione utile) e poteva essere fatta valere mediante la presentazione delle conclusioni scritte da parte del difensore; pertanto la censura sollevata per la prima volta in cassazione è tardiva. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
norma emergenziale che ha previsto modalità straordinarie di svolgimento del giudizio d'appello, incluse forme cosiddette cartolari; la Corte ricorda che l'effettiva applicazione della forma cartolare deve risultare dagli atti
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
prevede nullità generali relative all'assistenza dell'imputato; la Corte rileva che tale nullità, se dedotta, va eccepita tempestivamente
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
stabilisce il termine e le modalità per sollevare nullità processuali, indicando che quelle attinenti all'assistenza dell'imputato devono essere contestate prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo nella prima occasione utile
esige specificità e l'onere di allegare al ricorso gli atti necessari a comprovare le censure; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto a questo onere (mancanza del verbale e degli atti contestati)
consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare oneri a carico del ricorrente
norma sostanziale relativa a uno dei reati contestati in primo grado (menzionata nella motivazione della sentenza impugnata)
norma sostanziale ambientale relativa al reato residuo per cui la pena è stata rideterminata in appello; citata in relazione alla vicenda processuale
Massime di principio
- Se si contesta la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio d'appello cartolare, l'eccezione va sollevata tempestivamente: prima del compimento dell'atto o, se non possibile, nella prima occasione utile (art. 182, comma 2). Sollevare la questione per la prima volta in cassazione è normalmente tardivo.
- Il difensore può rassegnare proprie conclusioni scritte anche quando il pubblico ministero non le ha depositate; se ciò è possibile, tale comportamento consente di far valere il diritto alla partecipazione e prevenire la nullità.
- In un giudizio trattato in camera di consiglio con rito camerale, la presenza/assenza del difensore e la modalità di conclusione (orale in udienza o deposito scritto) devono risultare dai verbali: la mancata allegazione di tali atti al ricorso per cassazione indebolisce la censura e può determinarne l'inammissibilità per genericità.
- Per proporre un ricorso per cassazione è necessario rispettare l'obbligo di specificità e allegare i documenti essenziali (verbali, atti contestati); l'omissione di tali documenti può comportare l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- L'inammissibilità originaria del ricorso impedisce al giudice di legittimità di esaminare eventi sopravvenuti alla sentenza impugnata (es. prescrizione sopravvenuta), salvo che il ricorso sia ammesso.
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