Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16496/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino, disposto a seguito di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cuneo. Il decreto presupposto era fondato su una duplice ragione: ingresso in Italia eludendo i controlli di frontiera e mancata dichiarazione di presenza entro otto giorni dall'ingresso. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento espulsivo fosse illegittimo perché, in concreto, egli era giunto a Lampedusa a seguito di soccorso in mare ed era stato fotosegnalato dalle autorità al momento dello sbarco, circostanza incompatibile con la sottrazione ai controlli di frontiera; inoltre, l'ulteriore richiamo alla disciplina dei soggiorni di breve durata ex L. 68/2007 era inconferente rispetto alla posizione di richiedente protezione internazionale. Il motivo di ricorso denunciava quindi violazione di norme sull'espulsione e sul trattenimento degli stranieri, assumendo la manifesta illegittimità del decreto espulsivo presupposto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il controllo del giudice deve estendersi anche alla verifica della manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, poiché tale atto è indefettibile presupposto della privazione della libertà personale. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto insussistente la fattispecie della sottrazione ai controlli di frontiera, perché il ricorrente era stato controllato e fotosegnalato all'atto dello sbarco; ha inoltre giudicato inconferente il richiamo alla disciplina dei soggiorni di breve durata prevista dalla L. 68/2007, applicabile a ipotesi diverse da quella del richiedente protezione internazionale. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la distrazione in favore del difensore antistatario, richiamando l'incompatibilità con il patrocinio a spese dello Stato, e ha rilevato che non vi era luogo a regolazione delle spese nei confronti dell'Amministrazione statale soccombente nei termini indicati in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998

    norma posta a base della convalida del trattenimento presso il CPR impugnata nel caso concreto

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    dedotto come parametro del vizio di violazione di legge

  • art. 10 D.Lgs. 286/1998

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'espulsione dello straniero

  • art. 13 D.Lgs. 286/1998

    la Corte ribadisce che il provvedimento espulsivo è atto vincolato e che va verificata la sussistenza della specifica ipotesi contestata; il controllo sulla convalida si estende alla manifesta illegittimità del decreto presupposto

  • art. 1, comma 2, L. 68/2007

    richiamato dal ricorrente; la Corte chiarisce che la disciplina sui soggiorni di breve durata è inconferente rispetto al richiedente protezione internazionale

  • art. 1, D.M. 26.7.2007

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 32, comma 4, D.Lgs. 25/2008

    richiamato per affermare che l'espulsione del richiedente protezione internazionale è regolata da tale disposizione e dalle ipotesi dell'art. 13 D.Lgs. 286/1998, commi 4 e 5, non dal comma 2

  • art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. 286/1998

    richiamato per affermare l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida

  • art. 14, comma 4, D.Lgs. 286/1998

    richiamato per affermare l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida

  • art. 82 D.P.R. 115/2002

    richiamato per la liquidazione dei compensi e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, D.P.R. 115/2002

    richiamato per individuare il giudice competente a liquidare il compenso del difensore nei casi indicati

  • art. 133 D.P.R. 115/2002

    la Corte esclude che la condanna alle spese in favore dello Stato si applichi alla soccombenza di un'Amministrazione statale

  • art. 13, comma 2, lett. a), D.Lgs. 286/1998

    fattispecie di espulsione per ingresso eludendo i controlli di frontiera, ritenuta insussistente in concreto

  • art. 13, comma 2, lett. b), D.Lgs. 286/1998

    richiamata nel decreto espulsivo per la mancata dichiarazione di presenza; nel caso concreto la Corte reputa inconferente il richiamo alla L. 68/2007 e dunque al fondamento espulsivo così costruito

Massime di principio

  • Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero il controllo del giudice non può limitarsi ai soli presupposti formali della misura, ma deve estendersi anche alla verifica dell'esistenza di un valido e non manifestamente illegittimo provvedimento espulsivo, in quanto presupposto indefettibile della restrizione della libertà personale.
  • Quando l'espulsione è fondata su una specifica ipotesi tipizzata di violazione, il giudice deve verificare la concreta sussistenza proprio di quella fattispecie e non una generica irregolarità del soggiorno.
  • Il controllo o fotosegnalamento effettuato all'atto dello sbarco, anche se collegato a un'operazione di soccorso marittimo, esclude la configurabilità dell'ingresso con sottrazione ai controlli di frontiera.
  • La disciplina dei soggiorni di breve durata prevista dalla L. 68/2007 non è utilizzabile per giustificare l'espulsione di un richiedente protezione internazionale, il cui status è regolato dalle norme speciali del testo unico immigrazione e del d.lgs. n. 25 del 2008.
  • Nel giudizio di cassazione, la richiesta di distrazione delle spese è incompatibile con l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato, poiché il difensore non può disporre del diritto del proprio assistito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.