Cassazione Penale, Sentenza n. 7102/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per detenzione a fini di cessione di 30 grammi di hashish (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Il difensore propone tre motivi: 1) nullità dell'ordinanza che rigettò la richiesta di rinvio per legittimo impedimento (art. 420-ter c.p.p.); 2) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.; 3) erronea applicazione della recidiva. Il difensore contestava inoltre l'inammissibilità legata alla mancata allegazione del mandato specifico ad impugnare e dell'elezione di domicilio, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p. al ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare del difensore, atteso che mancavano il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e l'elezione di domicilio, obblighi previgenti al cambiamento normativo del 24/08/2024 (principio tempus regit actum). La Corte ha richiamato la normativa e la giurisprudenza rilevante, precisando che le nuove regole introdotte con la legge 9 agosto 2024 n. 114 non si applicavano al ricorso proposto il 23/05/2024. Per la natura preliminare e assorbente del vizio, non è stata nemmeno esaminata nel merito la fondatezza dei tre motivi dedotti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale contestata in primo grado per la detenzione a fini di cessione di stupefacenti; nella sentenza impugnata è stata ritenuta sussistente rispetto al fatto (30 grammi di hashish).
Norma procedurale invocata per il rinvio per legittimo impedimento del difensore; la Corte d'appello ha ritenuto la richiesta tardiva e l'impedimento insussistente, decisione non riesaminata in Cassazione per inammissibilità del ricorso.
Circostanza attenuante invocata dal difensore (presunta incompatibilità con reati non contro il patrimonio); la Corte d'appello aveva escluso la sua applicabilità al caso concreto, questione non valutata dalla Cassazione per motivi di ammissibilità.
art. 581 c.p.p. (comma 1-ter e 1-quater)
Norme procedurali sul deposito del mandato ad impugnare e sull'elezione di domicilio per le impugnazioni proposte da difensori in processi celebrati in assenza. La Corte ha applicato la disciplina previgente, richiedendo l'adempimento a pena di inammissibilità per il ricorso presentato il 23/05/2024.
entrata in vigore il 25/08/2024
Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. e ha modificato gli adempimenti del comma 1-quater limitandoli al difensore d'ufficio; non applicabile retroattivamente al ricorso proposto prima dell'entrata in vigore secondo il principio tempus regit actum.
Principio "tempus regit actum" e giurisprudenza di riferimento
Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014 (Pinna); Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023; Sez. 4, n. 47337 del 04/12/2024
La Corte ha richiamato il principio per sostenere che la disciplina procedurale applicabile è quella vigente al momento della proposizione dell'impugnazione; la giurisprudenza è stata utilizzata per chiarire l'estensione degli obblighi documentali e l'esigenza di garantire che l'imputato assente sia "consapevole" dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per impugnazioni proposte da difensori in processi celebrati in assenza, verificare sempre la normativa procedurale vigente alla data di proposizione dell'impugnazione: la mancata produzione del mandato specifico ad impugnare e dell'elezione di domicilio può comportare l'inammissibilità a pena di estinzione dell'impugnazione.
- Le modifiche normative intervenute successivamente all'impugnazione non si applicano automaticamente alle impugnazioni già proposte (principio tempus regit actum); occorre prestare attenzione alle date di entrata in vigore delle riforme procedurali.
- Se il vizio riguarda un requisito formale preliminare e assorbente (es. legittimazione del difensore), il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso senza entrare nel merito dei motivi sostanziali.
- In caso di richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è importante documentare tempestivamente l'impedimento e l'impossibilità di ottenere un sostituto; la mancata prova o la tardività possono portare al rigetto dell'istanza.
- Le questioni sulla riconoscibilità delle attenuanti o sull'esclusione della recidiva vanno comunque adeguatamente motivate in ogni grado di giudizio, ma la loro valutazione può risultare preclusa se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per vizi formali.
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