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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6997/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 15/01/2024 per varie ragioni: MAZZONI denunzia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione dell'aumento per continuazione (trattamento sanzionatorio); RATBI denuncia travisamento della prova relativo al verbale di identificazione fotografica (identificazione della persona offesa ROSSI Milena) e illogicità della motivazione, chiedendo che venga valorizzato il verbale che avrebbe indicato mancato riconoscimento; SIYADI, E. NACCAH e BOUJANA deducono genericamente vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato inammissibili i ricorsi di SIYADI Ayoub, E. NACCAH Antonietta e BOUJANA Mohamed, condannandoli al pagamento delle spese e a una pena pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; 2) accolto, limitatamente al vizio di motivazione, il ricorso di MAZZONI Michel: ha annullato la sentenza impugnata nei soli aspetti relativi al trattamento sanzionatorio (esclusione delle attenuanti generiche e maggiorazione per continuazione) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto, dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità rimasta incontestata; 3) accolto la censura di RATBI Nisrine in relazione al capo u) per travisamento della prova e motivazione contraddittoria, annullando la sentenza e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna perché precisi e valuti quale elemento indiziario ulteriore sia stato ritenuto sinergico rispetto all'aggancio delle celle telefoniche (dato che quest'ultimo da solo era stato ritenuto insufficiente in altro episodio).

Norme richiamate

  • art.125 cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione assente o apparente è richiamato come causa di annullamento quando la sentenza non fornisce argomentazioni adeguate sulle censure proposte; qui la mancata trattazione delle censure di MAZZONI integra tale vizio

  • art.546 cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di impugnazione per cassazione; richiamato in relazione all'assenza di motivazione che giustifica il ricorso per cassazione

  • art.624 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, se l'annullamento riguarda solo alcuni profili e non la responsabilità, deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per le parti non impugnate; applicato per MAZZONI

  • art.616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato per i ricorrenti dichiarati inammissibili

Massime di principio

  • La Cassazione annulla e rinvia quando rileva un difetto di motivazione concreto e specifico: se il giudice d'appello non affronta espressamente una censura rilevante (es. esclusione di attenuanti), l'annullamento sul solo profilo procedurale e il rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio è la conseguenza tipica
  • Se la motivazione d'appello è contraddittoria rispetto a elementi probatori documentali (es. verbale di identificazione fotografica), la Cassazione può ritenere sussistente travisamento della prova e disporre il rinvio perché il giudice d'appello chiarisca quale sia l'ulteriore elemento indiziario valutato e perché la valutazione sia coerente tra i diversi capi
  • I ricorsi per cassazione devono contenere una critica puntuale e l'indicazione precisa delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata; l'assenza di contestazione specifica della motivazione d'appello comporta inammissibilità
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile possono essere imposte sanzioni pecuniarie e condanne alle spese a carico del ricorrente (art.616 c.p.p.)
  • Se la dichiarazione di responsabilità non è stata impugnata, la Cassazione può annullare solo i profili procedurali relativi alla pena o alla motivazione e dichiarare irrevocabile la responsabilità sostanziale, rimandando gli aspetti rimasti viziati al giudice d'appello

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