Cassazione Penale, Sentenza n. 6997/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 15/01/2024 per varie ragioni: MAZZONI denunzia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione dell'aumento per continuazione (trattamento sanzionatorio); RATBI denuncia travisamento della prova relativo al verbale di identificazione fotografica (identificazione della persona offesa ROSSI Milena) e illogicità della motivazione, chiedendo che venga valorizzato il verbale che avrebbe indicato mancato riconoscimento; SIYADI, E. NACCAH e BOUJANA deducono genericamente vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato inammissibili i ricorsi di SIYADI Ayoub, E. NACCAH Antonietta e BOUJANA Mohamed, condannandoli al pagamento delle spese e a una pena pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; 2) accolto, limitatamente al vizio di motivazione, il ricorso di MAZZONI Michel: ha annullato la sentenza impugnata nei soli aspetti relativi al trattamento sanzionatorio (esclusione delle attenuanti generiche e maggiorazione per continuazione) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto, dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità rimasta incontestata; 3) accolto la censura di RATBI Nisrine in relazione al capo u) per travisamento della prova e motivazione contraddittoria, annullando la sentenza e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna perché precisi e valuti quale elemento indiziario ulteriore sia stato ritenuto sinergico rispetto all'aggancio delle celle telefoniche (dato che quest'ultimo da solo era stato ritenuto insufficiente in altro episodio).
Norme richiamate
art.125 cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione assente o apparente è richiamato come causa di annullamento quando la sentenza non fornisce argomentazioni adeguate sulle censure proposte; qui la mancata trattazione delle censure di MAZZONI integra tale vizio
art.546 cod. proc. pen.
Prevede i motivi di impugnazione per cassazione; richiamato in relazione all'assenza di motivazione che giustifica il ricorso per cassazione
art.624 cod. proc. pen.
Stabilisce che, se l'annullamento riguarda solo alcuni profili e non la responsabilità, deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per le parti non impugnate; applicato per MAZZONI
art.616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato per i ricorrenti dichiarati inammissibili
Massime di principio
- La Cassazione annulla e rinvia quando rileva un difetto di motivazione concreto e specifico: se il giudice d'appello non affronta espressamente una censura rilevante (es. esclusione di attenuanti), l'annullamento sul solo profilo procedurale e il rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio è la conseguenza tipica
- Se la motivazione d'appello è contraddittoria rispetto a elementi probatori documentali (es. verbale di identificazione fotografica), la Cassazione può ritenere sussistente travisamento della prova e disporre il rinvio perché il giudice d'appello chiarisca quale sia l'ulteriore elemento indiziario valutato e perché la valutazione sia coerente tra i diversi capi
- I ricorsi per cassazione devono contenere una critica puntuale e l'indicazione precisa delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata; l'assenza di contestazione specifica della motivazione d'appello comporta inammissibilità
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile possono essere imposte sanzioni pecuniarie e condanne alle spese a carico del ricorrente (art.616 c.p.p.)
- Se la dichiarazione di responsabilità non è stata impugnata, la Cassazione può annullare solo i profili procedurali relativi alla pena o alla motivazione e dichiarare irrevocabile la responsabilità sostanziale, rimandando gli aspetti rimasti viziati al giudice d'appello
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