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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6993/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di TORRE Brunella per tentato furto in appartamento e aveva applicato la recidiva. La ricorrente deduce violazione di legge (art. 606 co.1 lett. b) c.p.p.) e carenza di motivazione perché, avendo il giudice di merito ritenuto la recidiva "sub-valente" nel bilanciamento con le circostanze attenuanti, la stessa non sarebbe dovuta essere considerata ai fini del calcolo del tempo necessario alla prescrizione, con conseguente richiesta di proscioglimento per intervenuta prescrizione.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la ricorrente adottasse un'interpretazione incompatibile con il dato normativo e la giurisprudenza consolidata: ai fini del computo del termine prescrizionale rilevano le circostanze aggravanti ad "effetto speciale" (e quindi la recidiva quando l'aumento di pena supera un terzo) ai sensi dell'art.157, commi 2 e 3 c.p., e non rileve il giudizio di valenza tra aggravanti e attenuanti (art.69 c.p. non applicabile per il computo della prescrizione). La Corte ha richiamato precedenti (es. sez.7 n.15681/2016; sez.5 n.48891/2018; sez.5 n.25962/2022) che confermano che la recidiva si considera "applicata" anche se ritenuta sub-valente. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Disciplina il furto in abitazione aggravato; il fatto considerato è un tentativo di furto in appartamento e il riferimento serve a individuare il regime sanzionatorio rilevante.

  • art. 131-bis c.p.

    Prevede la non punibilità per il minimo contributo; la Corte d'appello l'ha riconosciuta nei confronti delle VILLANI perché il loro contributo al reato è risultato minimo e interrotto.

  • art. 157 commi 2 e 3 c.p.

    Stabilisce che, per individuare la pena da prendere a parametro ai fini della prescrizione, rilevano le circostanze aggravanti ad effetto speciale (tra cui la recidiva quando l'aumento di pena supera un terzo) e che il giudizio di valenza tra aggravanti e attenuanti non incide sul computo della prescrizione.

  • art. 69 c.p.

    Regola l'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti nel bilanciamento; la Corte rileva che le disposizioni di tale articolo non si applicano per il computo del tempo di prescrizione.

  • art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.

    Norma di legittimità che consente il motivo per violazione di legge; il ricorso era fondato su tale motivo ma la Corte lo ha ritenuto infondato perché in contrasto con la normativa sostanziale e la giurisprudenza.

Massime di principio

  • La recidiva che comporta un aumento di pena superiore a un terzo è da considerarsi circostanza aggravante ad "effetto speciale" e va presa in considerazione ai fini del calcolo del termine di prescrizione, anche quando, nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, sia ritenuta "sub-valente" o equivalga alle attenuanti.
  • Il giudizio di valenza tra circostanze aggravanti e attenuanti (art.69 c.p.) non esclude effetti delle aggravanti ad effetto speciale sul computo della prescrizione (art.157 commi 2 e 3 c.p.).
  • Non è sufficiente sostenere che una circostanza aggravante sia stata "neutralizzata" nel bilanciamento per escluderne l'incidenza sul termine prescrizionale: la giurisprudenza di legittimità considera comunque "applicata" la recidiva ai fini della prescrizione.
  • Le impugnative in Cassazione basate su interpretazioni contrarie al chiaro tenore normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese.
  • Nei casi analoghi, per ottenere il proscioglimento per prescrizione è necessario dimostrare che, secondo le regole di computo previste dall'ordinamento (compresi gli artt.157 e correlati), la pena parametra non includa l'aggravante ad effetto speciale; una mera valutazione di equivalenza non basta.

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