Cassazione Penale, Sentenza n. 6996/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che li aveva riconosciuti colpevoli, in parziale riforma del Tribunale di Cosenza, dei reati connessi all'asportazione di circa 500 metri cubi di materiali inerti (sabbia e ghiaia) dal letto del fiume Crati in località Risicoli, agro di Luzzi, senza autorizzazione, e per il reato contravvenzionale relativo allo scavo senza permesso. Gli appelli in Cassazione deducono, tra l'altro: difetto di motivazione riguardo all'elemento materiale e soggettivo del furto (sostenendo che le attività erano finalizzate alla regimentazione degli argini e che esistevano precedenti autorizzazioni amministrative per attività analoghe); violazione normativa per il riconoscimento delle circostanze aggravanti (art.625 n.2 e n.7) e mancanza della condizione di procedibilità della querela alla luce del D.Lgs.150/2022; assorbimento del reato contravvenzionale nel delitto di furto; applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis cod.pen.); aumento della pena ai sensi dell'art.81 comma 3 cod.pen.; ingiustificata revoca della sospensione condizionale per PALERMO Pino; mancato riconoscimento della pena sostitutiva prevista dall'art.58 L.689/81. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di critica e di puntuale confronto con la motivazione della Corte d'Appello, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. In particolare la Cassazione ha ritenuto: i ricorrenti non hanno confutato adeguatamente la ricostruzione secondo cui non esisteva autorizzazione specifica per l'asportazione dal greto del fiume; fondata la qualificazione dei fatti come furto e l'applicabilità delle aggravanti in base alla giurisprudenza consolidata; infondati i profili di assorbimento del reato contravvenzionale nel furto e di applicabilità dell'art.131-bis per la tenuità, data la quantità e le modalità invasive dell'asporto; legittimo l'aumento di pena per il reato contravvenzionale ai sensi dell'art.81 comma 3; corretta la revoca della sospensione condizionale nel caso di PALERMO Pino per sopraggiunta condanna irrevocabile che fa venir meno i limiti previsti dall'art.163 cod.pen.; legittima la valutazione negativa ai fini della sostituzione di pena ex art.58 L.689/81 per gravità della condotta e precedenti. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. (ricorso dichiarato inammissibile).
Norme richiamate
Codice penale
art.110, art.624, art.625 comma 1 nn.2 e 7, art.734, art.131-bis, art.81 comma 3, art.163
Art.624 e correlati: il furto è integrato dall'asportazione di materiali dal greto del fiume in assenza di specifica autorizzazione; art.625 aggravanti: la giurisprudenza considera i materiali di fiume come suscettibili di essere qualificati in rapporto alla pubblica utilità ai fini dell'aggravante; art.131-bis: la causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa se la condotta è invasiva e la quantità è rilevante; art.81(3): consente l'aumento della misura della pena quando la norma prevede cumulabilità/peculiarità del trattamento sanzionatorio; art.163: limiti per la sospensione condizionale e effetto sopravvenuto di condanne che ne determinano la revoca obbligatoria.
D.Lgs. 42/2004
art.181 (sostituisce disposizioni di D.Lgs. 490/99)
Richiamato quale disciplina in materia di tutela dei beni paesaggistici e dell'alterazione/deturpamento; la Corte d'appello ha escluso il reato di deturpamento nel caso concreto ma ha comunque confermato responsabilità per altre fattispecie.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Modifica della disciplina sulla condizione di procedibilità per talune fattispecie (richiesta di querela): i ricorrenti hanno invocato la nuova formulazione per sostenere difetto di procedibilità, ma la Corte ha ritenuto che, anche secondo la giurisprudenza e la ricostruzione fattuale, ciò non escludesse la rilevanza penale nel caso concreto.
L. 47/1985
Norma sanzionatoria richiamata per le opere realizzate in assenza di autorizzazione; la Corte ha ritenuto compatibile l'incremento della pena detentiva ai sensi dell'art.81(3) con la previsione dell'art.20 L.47/85 che prevede arresto e ammenda.
Legge 24 novembre 1981, n.689
Art.53 e art.58 disciplinano le pene alternative e la loro sostituzione con misure non detentive; la Corte d'appello ha esercitato discrezionalità negativa alla sostituzione in ragione della gravità della condotta e dei precedenti, valutazione ritenuta legittima dalla Cassazione.
Codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso rigettato o dichiarato inammissibile senza assenza di colpa; la Corte ha applicato tale disposizione per i ricorrenti.
Massime di principio
- Per impugnare con successo in Cassazione è necessario articolare motivi che confrontino puntualmente e criticamente la motivazione della Corte di merito; censure generiche o assertive sono destinate all'inammissibilità.
- L'asportazione di materiali dal greto di un corso d'acqua senza autorizzazione può integrare il reato di furto e rendere applicabili aggravanti quando la giurisprudenza riconosce la destinazione a pubblica utilità di tali beni.
- La modifica normativa sulla procedibilità (es. D.Lgs.150/2022) non esclude automaticamente la responsabilità penale: va valutata la natura del bene e la tipologia di norme violate rispetto alla giurisprudenza consolidata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede che la condotta e l'offesa siano modeste; asportazioni rilevanti di materiale e modalità invasive rendono inidoneo il ricorso a tale causa.
- La revoca della sospensione condizionale è obbligatoria quando sopravviene una condanna che, cumulata, supera i limiti di pena previsti dalla legge; non si tratta sempre di una valutazione discrezionale.
- La concessione di pene sostitutive ex art.58 L.689/81 è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice che può negarle in presenza di gravità della condotta e precedenti penali rilevanti.
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