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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6989/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della qualificazione giuridica del capo D) relativo alla detenzione e porto di tre ordigni rinvenuti: il ricorrente sosteneva che si trattasse di tre "bombe-carta" artigianali prive di micidialità e dunque ricomprese nella fattispecie meno grave delle "materie esplodenti" (art. 678 c.p.) e non nella categoria degli "esplosivi" sanzionata dalla normativa speciale (legge 2 ottobre 1967, n. 895). Si deduceva vizio di motivazione perché, secondo la difesa, mancava prova della intrinseca natura micidiale degli ordigni.

La decisione

Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha confermato la qualificazione dei tre ordigni come dispositivi con capacità distruttiva e lesiva (quindi rilevanti ai sensi della normativa sugli esplosivi), avendo i giudici di merito accertato, anche sulla base della relazione della Squadra Artificieri e Antisabotaggio, che gli ordigni avevano buon potere distruttivo e capacità lesiva, soprattutto considerati il confezionamento, il quantitativo complessivo (peso totale circa 1,5 kg) e la concentrazione all'interno di un fusto metallico insieme ad armi e munizioni. La sentenza di merito è stata ritenuta correttamente motivata; la condanna è stata confermata con il trattamento sanzionatorio rideterminato in quattro anni e sei mesi di reclusione e euro 4.700 di multa, e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110

    detenzione e porto di arma clandestina

    Applicata per la contestazione relativa ad arma clandestina (capo A); non centrale nella questione specifica del capo D ma menzionata nella ricostruzione delle imputazioni.

  • artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    normativa sugli esplosivi (art. 2: detenzione di ordigni esplosivi)

    I giudici hanno ritenuto che, per le caratteristiche di confezionamento, quantitativo e concentrazione, gli ordigni siano da considerare idonei a provocare effetti dirompenti e quindi riconducibili alla normativa sugli esplosivi.

  • art. 678 codice penale

    detenzione di materie esplodenti

    La Corte ha richiamato il principio che l'art. 678 c.p. riguarda le 'materie esplodenti' prive di carattere micidiale; tuttavia le bombe-carta, se per quantità, confezionamento e contesto assumono carattere micidiale, devono essere assoggettate alla normativa sugli esplosivi.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    detenzione di sostanza stupefacente

    Richiamato per il capo E; applicazione conforme alle risultanze di fatto.

  • artt. 477 e 482 codice penale

    falso in certificazioni amministrative

    Utilizzati per la contestazione di falsificazione di documenti e certificati fiscali; interpretazione coerente con le risultanze probatorie.

  • art. 497-ter codice penale

    detenzione di segni distintivi

    Ricaduta giuridica della precedente contestazione ex art. 497-bis; applicata secondo la riformulazione operata dai giudici di merito.

  • art. 648 codice penale

    Imputata con riferimento al possesso di specifiche pistole clandestine; applicazione ritenuta fondata nel dispositivo di condanna.

  • art. 697 codice penale

    Contestato per la detenzione di munizioni; integrato nel complesso delle imputazioni confermate.

  • art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497

    illecita detenzione di esplosivi (richiamata da giurisprudenza)

    Citate le pronunce che distinguono gli 'esplosivi' dalle 'materie esplodenti' e applicano la normativa speciale quando è accertata la potenzialità micidiale.

  • art. 679 codice penale e art. 47 T.U.L.P.S.

    omessa denuncia detenzione di materie esplodenti

    Riferimento giurisprudenziale: la bomba-carta di regola rientra nella contravvenzione (art. 679) salvo che natura/quantità/confezionamento la rendano congegno esplosivo sanzionabile ai sensi della normativa speciale.

  • art. 616 codice di procedura penale

    condanna alle spese per il ricorso rigettato

    Applicata per disporre la condanna alle spese processuali del ricorrente dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Distinzione chiave: art. 678 c.p. (materie esplodenti, non micidiali) va applicato quando la materia esplodente è priva di potenzialità micidiale; se invece quantità, confezionamento, concentrazione o condizioni ambientali conferiscono potenzialità dirompente, la fattispecie rientra nella normativa sugli esplosivi (legge n. 895/1967 o altre norme speciali).
  • Fattori decisivi per valutare la "micidialità": natura della carica, quantità complessiva, modalità di confezionamento, concentrazione in un unico contenitore o in ambiente angusto, prossimità a persone o beni, e contesto (es. presenza simultanea di armi/munizioni).
  • La valutazione della micidialità è soprattutto una valutazione di merito fondata sulle risultanze tecniche: perizia degli artificieri o consulenza tecnica è spesso determinante; l'assenza di una perizia non implica automaticamente la qualificazione difensiva se i fatti e la perizia degli artificieri indicano il contrario.
  • In sede di impugnazione, la Suprema Corte è scettica rispetto a rilievi che non attaccano le specifiche risultanze di fatto e tecniche consolidate nei motivi di merito; le critiche astratte alla qualificazione giuridica sono difficili da accogliere se la motivazione di merito è coerente e ancorata a elementi probatori.
  • Quando si sospetta la possibile ricaduta nella fattispecie meno grave (art. 678 c.p.), è opportuno sollecitare in istruttoria o in appello una consulenza tecnica per dimostrare assenza di potenzialità dirompente; viceversa, prove oggettive di confezionamento, quantità e concentrazione rafforzano la qualificazione come esplosivo.

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