Cassazione Penale, Sentenza n. 6989/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della qualificazione giuridica del capo D) relativo alla detenzione e porto di tre ordigni rinvenuti: il ricorrente sosteneva che si trattasse di tre "bombe-carta" artigianali prive di micidialità e dunque ricomprese nella fattispecie meno grave delle "materie esplodenti" (art. 678 c.p.) e non nella categoria degli "esplosivi" sanzionata dalla normativa speciale (legge 2 ottobre 1967, n. 895). Si deduceva vizio di motivazione perché, secondo la difesa, mancava prova della intrinseca natura micidiale degli ordigni.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha confermato la qualificazione dei tre ordigni come dispositivi con capacità distruttiva e lesiva (quindi rilevanti ai sensi della normativa sugli esplosivi), avendo i giudici di merito accertato, anche sulla base della relazione della Squadra Artificieri e Antisabotaggio, che gli ordigni avevano buon potere distruttivo e capacità lesiva, soprattutto considerati il confezionamento, il quantitativo complessivo (peso totale circa 1,5 kg) e la concentrazione all'interno di un fusto metallico insieme ad armi e munizioni. La sentenza di merito è stata ritenuta correttamente motivata; la condanna è stata confermata con il trattamento sanzionatorio rideterminato in quattro anni e sei mesi di reclusione e euro 4.700 di multa, e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110
detenzione e porto di arma clandestina
Applicata per la contestazione relativa ad arma clandestina (capo A); non centrale nella questione specifica del capo D ma menzionata nella ricostruzione delle imputazioni.
artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
normativa sugli esplosivi (art. 2: detenzione di ordigni esplosivi)
I giudici hanno ritenuto che, per le caratteristiche di confezionamento, quantitativo e concentrazione, gli ordigni siano da considerare idonei a provocare effetti dirompenti e quindi riconducibili alla normativa sugli esplosivi.
art. 678 codice penale
detenzione di materie esplodenti
La Corte ha richiamato il principio che l'art. 678 c.p. riguarda le 'materie esplodenti' prive di carattere micidiale; tuttavia le bombe-carta, se per quantità, confezionamento e contesto assumono carattere micidiale, devono essere assoggettate alla normativa sugli esplosivi.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
detenzione di sostanza stupefacente
Richiamato per il capo E; applicazione conforme alle risultanze di fatto.
artt. 477 e 482 codice penale
falso in certificazioni amministrative
Utilizzati per la contestazione di falsificazione di documenti e certificati fiscali; interpretazione coerente con le risultanze probatorie.
art. 497-ter codice penale
detenzione di segni distintivi
Ricaduta giuridica della precedente contestazione ex art. 497-bis; applicata secondo la riformulazione operata dai giudici di merito.
art. 648 codice penale
Imputata con riferimento al possesso di specifiche pistole clandestine; applicazione ritenuta fondata nel dispositivo di condanna.
art. 697 codice penale
Contestato per la detenzione di munizioni; integrato nel complesso delle imputazioni confermate.
art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497
illecita detenzione di esplosivi (richiamata da giurisprudenza)
Citate le pronunce che distinguono gli 'esplosivi' dalle 'materie esplodenti' e applicano la normativa speciale quando è accertata la potenzialità micidiale.
art. 679 codice penale e art. 47 T.U.L.P.S.
omessa denuncia detenzione di materie esplodenti
Riferimento giurisprudenziale: la bomba-carta di regola rientra nella contravvenzione (art. 679) salvo che natura/quantità/confezionamento la rendano congegno esplosivo sanzionabile ai sensi della normativa speciale.
art. 616 codice di procedura penale
condanna alle spese per il ricorso rigettato
Applicata per disporre la condanna alle spese processuali del ricorrente dopo il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Distinzione chiave: art. 678 c.p. (materie esplodenti, non micidiali) va applicato quando la materia esplodente è priva di potenzialità micidiale; se invece quantità, confezionamento, concentrazione o condizioni ambientali conferiscono potenzialità dirompente, la fattispecie rientra nella normativa sugli esplosivi (legge n. 895/1967 o altre norme speciali).
- Fattori decisivi per valutare la "micidialità": natura della carica, quantità complessiva, modalità di confezionamento, concentrazione in un unico contenitore o in ambiente angusto, prossimità a persone o beni, e contesto (es. presenza simultanea di armi/munizioni).
- La valutazione della micidialità è soprattutto una valutazione di merito fondata sulle risultanze tecniche: perizia degli artificieri o consulenza tecnica è spesso determinante; l'assenza di una perizia non implica automaticamente la qualificazione difensiva se i fatti e la perizia degli artificieri indicano il contrario.
- In sede di impugnazione, la Suprema Corte è scettica rispetto a rilievi che non attaccano le specifiche risultanze di fatto e tecniche consolidate nei motivi di merito; le critiche astratte alla qualificazione giuridica sono difficili da accogliere se la motivazione di merito è coerente e ancorata a elementi probatori.
- Quando si sospetta la possibile ricaduta nella fattispecie meno grave (art. 678 c.p.), è opportuno sollecitare in istruttoria o in appello una consulenza tecnica per dimostrare assenza di potenzialità dirompente; viceversa, prove oggettive di confezionamento, quantità e concentrazione rafforzano la qualificazione come esplosivo.
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