Cassazione Penale, Sentenza n. 6991/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena, deducendo violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen. Ha lamentato che al momento della sentenza del 2/12/2021 versava in una peculiare condizione: avrebbe già usufruito del beneficio della sospensione piu' di due volte (tre volte complessive) e dunque la sospensione sarebbe stata indebitamente concessa ab origine. Ha chiesto che il giudice dell'esecuzione acquisisse il fascicolo della cognizione per verificare se i giudici che avevano concesso il beneficio fossero a conoscenza della causa ostativa e, in caso contrario, che la revoca non potesse essere pronunciata in sede esecutiva senza violare il divieto del bis in idem sostanziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la revoca della sospensione condizionale operava di diritto ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., in quanto il condannato ha commesso un nuovo delitto la cui sentenza è divenuta irrevocabile entro il quinquennio successivo all'irrevocabilità delle sentenze che avevano concesso il beneficio. Ha ricordato che il provvedimento di revoca ha natura dichiarativa e che il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporre la revoca quando ricorre la causa di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, indipendentemente dal fatto che la sussistenza della causa fosse rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione. Ha osservato che la verifica prevista dall'art. 164, quarto comma, in combinato con l'art. 168, terzo comma, sarebbe stata inutile nel caso concreto perché la presenza della causa di revoca di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, era sufficiente ad ordinare la revoca per tutti e tre i benefici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (comma 1, n. 1)
art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
La revoca per sopravvenuta condanna a pena detentiva entro il quinquennio dalla irrevocabilita' del beneficio opera di diritto; il provvedimento di revoca e' dichiarativo e il giudice dell'esecuzione e' vincolato a disporre la revoca quando si verifica tale causa, senza necessità di verificare se fosse o meno conoscibile dagli atti del giudice della cognizione.
art. 164 cod. pen. (quarto comma)
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Quando la revoca si fonda esclusivamente su un'indebita concessione ab origine della sospensione (art. 168, terzo comma, in combinato con art. 164, quarto comma), il giudice dell'esecuzione deve accertare se la causa ostativa fosse documentalmente nota o conoscibile al giudice che aveva concesso il beneficio; tale verifica e' necessaria solo in questa fattispecie alternativa.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e sezioni unite citate: Longo, Zangari, ecc.)
cfr. Sez. U. n. 37345/2015 (Longo); Sez. U. n. 36460/2024 (Zangari) e varie sentenze di Sez. 1 richiamate
La giurisprudenza consolidata sostiene che la revoca obbligatoria prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1 e' da disporre anche se la causa di revoca non risultava dagli atti in possesso del giudice della cognizione; viceversa, per la sola ipotesi di indebito riconoscimento ab origine occorre valutare la conoscenza o conoscibilita' della causa ostativa da parte del giudice che concesse il beneficio.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale per nuova condanna a pena detentiva (art. 168, comma 1, n. 1) e' automatica quando la nuova sentenza diventa irrevocabile entro il quinquennio successivo all'irrevocabilita' della sentenza che ha concesso il beneficio; il provvedimento del giudice dell'esecuzione e' dichiarativo.
- Il giudice dell'esecuzione e' obbligato a disporre la revoca in presenza della causa di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, indipendentemente dal fatto che la causa fosse o meno rilevabile dagli atti del giudice della cognizione.
- Solo se la revoca si fonda esclusivamente su un indebito riconoscimento originario della sospensione (art. 168, terzo comma, in combinato con art. 164, quarto comma) il giudice dell'esecuzione deve acquisire e verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota o conoscibile al giudice che concedette il beneficio.
- Per valutare la possibilita' di impugnazione e le difese possibili, controllare sempre le date di irrevocabilita' delle sentenze che hanno concesso il beneficio e la data di irrevocabilita' della successiva condanna: il termine utile per la revoca decorre dall'irrevocabilita' delle decisioni di cognizione.
- Se si ritiene che la sospensione sia stata indebitamente concessa ab origine, la via corretta e' di solito il rimedio ordinario in sede di cognizione (impugnazione) contro la sentenza che ha concesso il beneficio, salvo le specifiche ipotesi di revoca esecutiva ammesse dalla giurisprudenza.
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