Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24412/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'accertamento relativo a valori imponibili di aree edificabili. Le censure principali erano: 1) omesso esame del ravvedimento operoso eseguito dalla contribuente (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e art. 112 c.p.c.); 2) errata determinazione del valore venale in comune commercio dell'area per uso comparativo, mancato accesso ai luoghi e scelta di confronti disomogenei, con violazione dei criteri di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e principi costituzionali; 3) vizio nella ripartizione dell'onere della prova e carenza motivazionale dell'avviso, con richiamo all'art. 2697 c.c. e norme sul processo tributario; 4) mancata comunicazione del cambio di destinazione urbanistica e invocazione del legittimo affidamento; 5) omissione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale (richiamando art. 12 legge 212/2000 e norme correlate).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le doglianze: il ravvedimento operoso era stato già esaminato dal giudice regionale; la valutazione del valore venale e la scelta dei confronti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di vizio di motivazione, che non è emerso; l'onere della prova non è stato erroneamente attribuito e l'avviso risultava sufficientemente motivato; la doglianza sulla mancata comunicazione dell'intervenuta edificabilità imponeva una rivalutazione di merito non consentita in questa sede; la questione del contraddittorio preventivo è inammissibile perché per i tributi locali non armonizzati non sussiste l'obbligo generale di contraddittorio per gli accertamenti 'a tavolino'. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione delle previsioni sull'eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

  • codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5; art. 112

    Art. 360: parametri di ammissibilità dei motivi in cassazione; la Corte ricorda che le censure di merito e la mera rivalutazione fattuale non sono ammissibili. Art. 112 distingue omesso esame di domanda/eccezione dall'omesso esame di un fatto decisivo; qui la Corte ha ritenuto che il fatto era stato esaminato.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Stabilisce i criteri per determinare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili (zona, indice edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, prezzi medi di mercato). La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia rispettato questi criteri e che la scelta comparativa rientri nella discrezionalità valutativa.

  • codice civile

    Ripartizione dell'onere della prova: la Corte ricorda che il vizio per violazione dell'art. 2697 sussiste solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova alla parte erronea; nel caso il giudice ha ritenuto assolto l'onere probatorio dell'amministrazione valutando congruo il materiale prodotto.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    art. 10, comma 1 e comma 2; art. 12, comma 7

    Norme sul diritto al contraddittorio e sulla motivazione degli atti impositivi. La Corte evidenzia la distinzione tra motivazione formale dell'avviso e prova dei fatti costitutivi della pretesa; inoltre afferma che per tributi non armonizzati l'obbligo del contraddittorio preventivo non è generale.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato in relazione a sanzioni e ravvedimento operoso: la Corte prende atto che il ravvedimento è stato esaminato dal giudice del merito e non costituisce motivo valido di cassazione se già valutato.

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamata in relazione ai chiarimenti normativi sul procedimento tributario e sulla valutazione dei carichi impositivi; usata dal ricorrente per sostenere questioni probatorie e di valutazione, che tuttavia sono rimesse al giudice di merito.

  • legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Richiamata in relazione agli obblighi di comunicazione relativi a mutamenti urbanistici; la Corte ha ritenuto che la questione richiedeva valutazione di merito già effettuata dal giudice regionale.

  • Costituzione

    art. 3; art. 53; art. 3 (diritto di difesa richiamato)

    I principi costituzionali sono evocati per sostenere censure di disparità e diritto di difesa; la Corte li richiama per collocare i limiti di sindacabilità in cassazione e l'opportunità del legislatore nel regolare il contraddittorio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione all'obbligo del versamento di una somma da parte del ricorrente a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: le doglianze che chiedono nuova ponderazione delle prove o nuovo apprezzamento della valutazione estimativa del giudice di merito sono inammissibili se non è dimostrato un vizio di motivazione o di diritto.
  • La determinazione del valore venale di aree fabbricabili segue i criteri di legge (art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992) e la selezione dei confronti rientra nella discrezionalità tecnica del giudice del merito; la Cassazione verifica la congruità motivazionale, non il merito della scelta comparativa.
  • L'onere della prova resta disciplinato dall'art. 2697 c.c.: in sede di merito il giudice può ritenere più probanti alcuni documenti rispetto ad altri; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se contraddetta da manifesta violazione di legge o vizio motivazionale.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento deve permettere al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa (requisito formale), ma la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi è materia del giudizio; confondere motivazione formale e prova sostanziale è insufficiente per annullare l'atto.
  • Per gli accertamenti 'a tavolino' relativi a tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo salvo diversa norma: la mancata instaurazione del contraddittorio non comporta automaticamente nullità dell'atto in assenza di specifica previsione.
  • Se una circostanza (es. ravvedimento operoso, comunicazioni urbanistiche) è stata effettivamente esaminata e valutata dal giudice di merito, lamentele sulla sua omissione in cassazione sono infondate; per ottenere accoglimento è necessario dimostrare che il fatto non sia stato preso in considerazione o che vi sia stato un claro errore di diritto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.