Cassazione Civile, Ordinanza n. 21856/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (garante)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della debitrice principale e dei garanti per il pagamento di una somma dovuta in relazione a rapporti bancari. Il decreto era stato poi revocato in appello, con rigetto della pretesa monitoria. In cassazione la società cessionaria del credito deduceva: 1) violazione del giudicato interno e degli artt. 112 e 324 c.p.c., 2909 c.c. e 12 preleggi, sostenendo che il tema della nullità, anche parziale, dei rapporti sottostanti fosse già stato negativamente affrontato dal primo giudice e non potesse essere riesaminato in appello; 2) violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c., 1322, 1362 ss., 1945 e 2697 c.c., lamentando che il rapporto garantito non fosse affetto da invalidità, che ai fideiussori fosse precluso contestare il rapporto fondamentale e che la Corte territoriale non avesse valorizzato l’accertamento del credito in sede concorsuale. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva correttamente considerato opponibili ai garanti le nullità del contratto base derivanti da violazione di norme imperative o illiceità della causa; che non vi era stata una indebita rilevazione officiosa di nullità nuove, poiché il tema era già emerso in primo grado; e che l’accertamento del credito in sede fallimentare non vincolava il giudice, potendo al più essere valutato come elemento probatorio, ma non imponendo un esito decisorio. Il ricorso è stato quindi respinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa formazione di un giudicato interno sulla validità del rapporto, alla dedotta preclusione per i garanti di opporre nullità del contratto base e alla denunciata omissione di considerazione dell’accertamento del credito in sede concorsuale. Ha inoltre applicato l’art. 96, quarto comma, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La decisione è stata assunta all'esito della procedura camerale semplificata, dopo proposta del consigliere delegato e richiesta di decisione da parte del ricorrente.
Richiamato nei motivi, ma la Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione o di pronuncia su questioni non devolute.
Richiamato nei motivi in tema di giudicato interno; la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato sulla validità del contratto.
Richiamato nei motivi in tema di efficacia del giudicato; la Corte ha escluso la dedotta preclusione.
art. 12 preleggi
Invocato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato nei motivi per vizio di motivazione apparente o mancante; la Corte non ha ravvisato tale vizio.
Invocato dalla ricorrente sul tema della qualificazione e autonomia negoziale della garanzia.
Richiamato nei motivi per l'interpretazione del contratto, ma non ritenuto decisivo.
Richiamato in tema di eccezioni opponibili dal fideiussore; la Corte ha ribadito l'opponibilità delle nullità del contratto base anche al garante autonomo.
Richiamato nei motivi sulla prova del credito; la Corte ha ritenuto non vincolante l'accertamento concorsuale come prova automatica del credito verso il garante.
La Corte ha considerato la violazione della disciplina sullo ius variandi come possibile fonte di nullità/opponibilità anche nei confronti del garante.
Richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio in appello delle questioni inerenti alla validità del contratto, come eccezioni in senso lato.
La Corte ha escluso la sua applicazione, ma ha applicato il comma 4.
Applicato d'ufficio dalla Corte con condanna della ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel contratto autonomo di garanzia il garante può opporre la nullità, anche parziale, del contratto base quando essa derivi da violazione di norme imperative o da illiceità della causa; la qualificazione del rapporto di garanzia non esclude tale difesa.
- La questione della validità ed efficacia del rapporto fondamentale, quando incida sui fatti costitutivi della pretesa azionata, integra un'eccezione in senso lato ed è rilevabile d'ufficio anche in appello, senza che ciò comporti violazione del divieto di nova.
- L'accertamento del credito compiuto in un diverso procedimento, anche concorsuale, non vincola automaticamente il giudice chiamato a decidere sull'obbligazione del garante: esso può costituire solo un elemento probatorio da valutare insieme agli altri risultati istruttori.
- Il giudicato interno sulla validità del contratto non si forma per il solo fatto che il primo giudice abbia esaminato questioni connesse al rapporto, se dal complesso della motivazione emerge che la validità del contratto è rimasta oggetto di valutazione o di implicito scrutinio.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito con cui il giudice ritenga prevalenti la documentazione prodotta e l'esito dell'istruttoria rispetto ad un accertamento compiuto in altra sede, quando la censura si risolva nella richiesta di una diversa apprezzamento del materiale probatorio.
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